REPUBBLICA ITALIANA

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 951 del 2020, proposto da


Sicula Trasporti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Anile e Bonaventura Lo Duca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana non costituiti in giudizio;
Regione Siciliana - Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità, Regione Siciliana – Dip. Reg. acqua e rifiuti, Regione Siciliana - Arpa Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Città metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Giuseppa Frontino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Perez, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Sicilia non costituito in giudizio;
per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania n. 691/2020, resa tra le parti,

Motivazione

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Catania e di Regione Siciliana - Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità e di Regione Siciliana – Dip. reg. acqua e rifiuti e di Regione Siciliana - Arpa Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Catania e di Città metropolitana di Catania;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi ex art. 4 del d.l. n. 84 del 2020 e ex art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, il Cons. Sara Raffaella Molinaro,

Uditi per le parti gli avvocati Fabio Anile e Bonaventura Lo Duca;

Vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione presentata dall'Avvocatura dello Stato con nota di carattere generale a firma dell’Avvocato distrettuale;


Ritenuto che la memoria di costituzione depositata dal Comune di Catania in data 15 dicembre 2020 alle ore 14,10, va presa in considerazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, comma 1, del d.l. n. 137 del 2020 e dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 28 del 2020, solo in quanto atto di costituzione essendo stata depositata dopo le ore 12,00 antimeridiane del giorno precedente la camera di consiglio;

Rilevato che è stato disconnesso dalla discussione l’avvocato Maria Giuseppa Frontino, in quanto era visibile nel luogo da cui era collegata telematicamente un’altra persona non identificata e non preventivamente autorizzata a partecipare alla camera di consiglio, e in quanto non era funzionante il collegamento audio dell’avvocato medesimo; tanto, dopo il reiterato invito del Presidente del Collegio ad attivare l’audio e a far allontanare il soggetto non autorizzato, invito rimasto senza seguito per evidente malfunzionamento del collegamento informatico, non imputabile al sistema informatico della giustizia amministrativa;

Considerato che:

- quanto al fumus boni iuris, la complessità della vicenda giuridica e la rilevanza degli interessi in essa coinvolti richiedono un approfondimento di merito;

- quanto al periculum in mora, i prospettati pregiudizi economici per la società risultano recessivi rispetto alla problematica ambientale sottesa alla controversia, rispetto alla quale si impone una prospettiva di precauzione o comunque di prevenzione dei relativi effetti;

Ritenuto, pertanto, di:

- accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. (senza sospensione dei provvedimenti impugnati);

- compensare le spese dei due gradi del giudizio cautelare;

PQM

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, lo accoglie e per l'effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’appello cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso dal C.G.A.R.S. con sede in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi da remoto e con la contemporanea e continua presenza dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente


 

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