R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
Il Presidente ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 119 del 2021, proposto da
Ministero dell'Interno, Ufficio territoriale del Governo Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Comandè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Comande in Palermo, via Caltanissetta, 2/D;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, che ha accolto la domanda di sospensione di una interdittiva antimafia.

Motivazione

Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l’istanza di autorizzazione al superamento di limiti dimensionali depositata dalla parte appellata in relazione alla memoria di costituzione e risposta in corso di deposito, istanza motivata dalla necessità di riproporre motivi non esaminati dall’ordinanza appellata; rilevato che si tratta di un appello avverso ordinanza cautelare che ha accolto la domanda di sospensione in primo grado relativa ad una interdittiva antimafia, e l’appello è proposto dal Ministero dell’interno; ritenuto che: a) l’onere di riproposizione espressa di domande ed eccezioni di primo grado, da parte dell’appellato vittorioso in primo grado, ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a. riguarda il solo caso di appello su sentenza e non si estende al caso di appello su ordinanza cautelare, dove, proseguendo il giudizio in primo grado, nessuna decadenza consegue alla omessa riproposizione in appello con memoria di tutti i motivi del primo grado; b) la valutazione che il giudice di secondo grado compie in caso di appello su ordinanza cautelare è necessariamente sintetica e complessiva e, da un lato, non esige l’esame puntuale di tutti i motivi del ricorso di primo grado, mentre, dall’altro lato, va compiuta esaminando direttamente il fumus boni iuris e il periculum in mora in relazione al ricorso di primo grado valutato sinteticamente e complessivamente, e accessibile telematicamente d’ufficio insieme a
tutto il fascicolo di primo grado, a prescindere da una analitica riproposizione di tutti i motivi mediante memoria ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a. c) alla luce delle suesposte considerazioni, la memoria della parte appellata per la fase cautelare, in caso di appello su ordinanza, può limitarsi ad un sintetico richiamo del ricorso di primo grado; d) per l’effetto non si giustifica la richiesta deroga ai limiti dimensionali ordinari, già di per sé molto ampi, dato che 70.000 caratteri con esclusione di epigrafe, conclusioni e sintesi dei motivi, ben consentono una difesa estesa e articolata.

PQM

Respinge la domanda di deroga ai limiti dimensionali. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellata. Così deciso in Palermo il giorno 16 febbraio 2021.
Il Presidente Rosanna De Nictolis


Scarica copia del provvedimento: DEcreto CGA 31/2021

 

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