Motivazione

Parte ricorrente impugna, con atto registrato al n. 3035/2016 RGA, la sentenza della Com¬missione Tributaria Provinciale di Catania del 7 marzo 2016, n. 2713, che ha in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso (limitatamente alla parte in cui l'iscrizione ipotecaria si riferisce a crediti costituiti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e a oneri previdenziali, oltre accessori) e nel resto lo ha rigettato, in relazione al ricorso registrato al numero 4501/2014 RG, proposto dall'odierno appellante avverso iscrizione di ipoteca.

Affida il ricorso in appello ai seguenti motivi.
1. Nullità della sentenza impugnata per errar in judicando, che sarebbe stato commesso dai Giudici di prime cure nella parte in cui avrebbero ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, atteso che in primo grado sarebbe stata contestata la procedura e che l'iscrizione ipotecaria, ai sensi degli artt. 19 del D. lgs. 546/1992 e 77 del DPR 603/1972, ricadrebbe nell'ambito della giurisdizione tributaria.

2. Nullità della sentenza impugnata per error in judicando, che sarebbe stato commesso dai Giudici di prime cure nella parte in cui avrebbero ritenuto infondato il ricorso, attese 1) l'inesistenza giuridica della notificazione della avvenuta iscrizione ipotecaria; 2) la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione degli artt. 77, comma 1, e 50, commi 1, 2 e 3, del DPR 602/1973 e dell'art. 21 septies della legge 241/1990, quale diretta conse¬ guenza degli artt. 25 e 26 del DPR 602/1973.

Chiede altresì vittoria delle spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.

Si è costituita Riscossione Sicilia spa, spiegando difese, sinteticamente così riassumibili:
1. in via preliminare, la società appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, in quanto nel ricorso si farebbe meramente riferimento a norme di legge senza una specifica e puntuale motivazione;
2. nel merito, ha rimarcato la diversità fra l'avviso di iscrizione di ipoteca - di cui l'ap¬ pellata sentenza, in carenza di contestazione al riguardo, ha affermato l'estraneità all'oggetto della lite - e l'iscrizione ipotecaria, in relazione alla quale nessun avviso sarebbe previsto dalla normativa.

Alla camera di consiglio del 25 giugno 2020 la causa è stata riservata; la riserva è stata sciolta il 19 novembre 2020.

Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'Agente della riscossione può essere superata sulla base dello stabile orientamento della Corte di cassazione, da cui questo Collegio non ravvisa motivo di discostarsi, secondo cui “..qualora
il gravame, benchè formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile
in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche
per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese
le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni" (Cass. n. 20379/2017): "In tema
di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contri¬buente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito" (Cass. n. 26134/2017: Cass. civ., Sez. VI, Sottosez. T, ord., 28 febbraio 2019, n. 5864).

Infatti, nel caso di specie, l'atto di appello, seppure in maniera non sempre lineare, dà conto dei profili di critica dell'appellata sentenza, poi riproponendo le questioni rigettate dal Giudice di prime cure.

A seguire, in ordine alla giurisdizione - declinata dalla sentenza appellata in relazione alla iscrizione ipotecaria nella parte relativa a crediti per sanzioni amministrative ricon¬ ducibili a violazione del Codice della strada ed a oneri previdenziali - costituisce orien¬tamento stabile delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, da cui questo Collegio non ravvisa motivo di discostarsi, quello secondo cui “Le controversie aventi a oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili - ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, ari. 77, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario solo qualora i crediti garantiti dalla ipoteca abbiano natura tributaria, spellando, altrimenti alla giurisdizione del giudice ordinario·· (Cass. sez. un. n. 20426 del 2016: Cass. sez. un. n. 23li3 del 2015) ...” (Cass. civ., Sez. Unite, sent. 25 febbraio 2019, n. 5451).

Peraltro, è opportuno osservare, tale circostanza essendo analoga a quella sottesa alla odierna controversia, in cui l'iscrizione ipotecaria origina sia da pretese di natura tributa¬ ria che di altra natura, che la citata sentenza 5451/2019 risulta essere stata resa in seguito all'impugnazione di una sentenza del Giudice ordinario che, pronunciando su domanda di nullità dell'iscrizione ipotecaria, declinava la propria giurisdizione a favore di quella tributaria “...con solo riguardo però "alle cartelle portanti crediti di natura tributa¬ria”

Per tale parte l'appello va quindi rigettato.

Deve invece essere accolto nella parte in cui deduce l'invalidità della iscrizione ipotecaria in quanto non preceduta dall'avviso ai sensi dell'art. 77 del DPR 602/1973.

In punto di fatto giova precisare: a) non è contestato che tale adempimento non sia stato effettuato; b) l'appellata sentenza afferma che nessuna contestazione al riguardo è stata mossa dal ricorrente.

L"odierno appellante, con il secondo motivo del ricorso di primo grado ha dedotto la "nullità dell'iscrizione ipotecaria (atto derivato) per violazione dell'art. 77, comma I, e art. 50, commi 1, 2 e 3, del DPR 602/1973 e dell'art. 21 seplies della legge 241/1990, quale diretta conseguenza della violazione degli artt. 25 e 26 del DPR 602/1973".

Sul punto, la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare, con decisione da cui questo Collegio non ravvisa motivo di discostarsi, che«... le Sezioni Unile di questa Corte hanno affermalo che "anche nel regime antecedente l'entrata in vigore del D.P.R., art. 77, comma 2 bis, introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973. art. 77. deve comunicare al contribuente di procedere alla predeffa iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che. per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere.fìssato in trenta giorni - perchè egli possa esercitare il proprio diritto di d(fesa, presentando opportune osservazioni. o provveda al pagamento del dovuto. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di allivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della pre¬vista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativa¬mente, determinandone una lesione. sui diritti e sugli interessi del contribuente mede¬simo" (c.fr. Cass. S. U. 19667/2014). La successiva giurisprudenza delle sezioni semplici si è uniformata al principio di diritto sopra riportato (cf-. Cass. n. 23875/2015, n.13115/20216”. (Cass. Civ Sez. Trib. 19 novembre 2019 n.29965).

Conseugentemente, va dichiarata la nullità dell'impugnata iscrizione di ipoteca - limita¬ tamente alla parte originata da pretese di natura tributaria - non essendo stato dato il pre¬ ventivo avviso di cui all'art. 77 del DPR 602/1973.

L'appello, assorbite ogni questione o censura non esaminata, deve quindi essere rigettato nella parte in cui impugna la declaratoria di parziale inammissibilità del ricorso di primo grado ed accolto nella parte in cui deduce l'invalidità della iscrizione ipotecaria in quanto non preceduta da avviso ai sensi dell'art 77 del DPR 602/1973.

La parziale soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti in causa.


Scarica copia del provvedimento: CTR Sicilia sentenza 5 del 2021

 

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