REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PIEMONTE SEZIONE 5
riunita con l'intervento dei Signori:
PERELLI SIMONE Presidente
POZZO ELVIRA
CURATOLO ROBERTO
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 826/2019
depositato il 08/11/2019
- avverso la pronuncia sentenza n. 336/2019 Sez:5 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di TORINO
contro:
C.E.
difeso da:
AVV. ALFONZO ALESSANDRO
VIA LEINI 23 10036 SETTIMO TORINESE

proposto dall'appellante:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - TORINO
difeso da:
ZANONI GIAN PAOLO
VIASANTAMARIA910141 TORINOTO
Atti impugnati:
AW ISCR. IPOTE n° 11020151460001843001 IRPEF-ADD.REG. 2010

Svolgimento del processo

L'agenzia delle entrate riscossione procedeva alla iscrizione ipotecaria in danno della contribuente a cui erano state notificate a suo tempo 23 cartelle esattoriali. Di tale operazione l'agenzia dava informazione preventiva in data 19/5/2015 con apposita notifica.
Il contribuente presentava ricorso per vari motivi: nullità della iscrizione ipotecaria per omessa notifica delle cartelle prodromiche, mancata attivazione del contradditorio preventivo, estinzione del credito per prescrizione.

La CTP accoglieva il ricorso sia perché alcune cartelle non erano da ritenersi nel campo tributario, sia perché per alcune di esse era stata richiesta la rottamazione od altri istituti deflattivi, sia perché comunque i crediti erano da ritenersi prescritti essendo trascorsi ormai più di 5 anni dalla notifica delle cartelle alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Ora l'agenzia delle entrate riscossione presenta appello per il seguente motivo: ritiene corretta la notifica awenuta in data 19/5/2015 con raccomandata a.r. di preawiso di iscrizione ipotecaria .
Non comprende quale altro adempimento avrebbe dovuto attivare. Richiama le difese di primo grado.
Controdeduce il contribuente: validità della notifica: non è stato assolutamente provato l'invio della raccomandata informativa di cui all'art. 60 comma 1 lett. b.bis) del dpr 600/73 e l'effettiva ricezione da parte del contribuente. Cita la sentenza della Corte di Cassazione n. 2868 del 3/2/2017; l'appello è inammissibile in quanto l'appellante si limita a riproporre le ragioni già dedotte in primo grado senza tenere conto delle ragioni poste a base della sentenza; per la cartella indicata con il n. 8 nel ricorso di primo grado la notifica alla suocera non è stata seguita dalla raccomandata informativa, essenziale per la regolarità della procedura; la cartella indicata al n. 21 è stata notificata tramite PEC a soggetto diverso dal contribuente; la cartella citata con il n. 23 la lite riguarda l'agente della riscossione e non l'ente impositore che avrebbe potuto essere chiamato in causa dallo stesso appellante, ed in ogni caso non vi è la presenza della raccomandata informativa; l'invalida notifica di una sola delle cartelle oggetto della conseguente notifica della iscrizione ipotecaria rende l'atto esecutivo invalido nella sua interezza; relativamente alla notifica del 2014 essa riguardava altre cartelle che non sono parte della presente lite ed in ogni caso prescritte; in ogni caso, anche se fosse ritenuta corretta la notifica di iscrizione di ipoteca, e tenendo conto della presunta notifica delle cartelle, sono trascorsi più di 5 anni. Cita la sentenza Cassazione 22397 /2016 che ha risolto un contrasto giurisprudenziale in tema di prescrizione breve in caso di cartella esattoriale notificata e non opposta.

Motivazione

L'agenzia nell'atto di appello si limita a riproporre le ragioni già dedotte ed argomentate in primo grado, non formulando alcun autonomo motivo di impugnazione limitandosi ad illustrare un solo motivo di appello e richiamando integralmente le proposizioni esposte in primo grado. Non ha indicato le parti della sentenza delle quali chiede la riforma individuando le questioni che formano l'oggetto e l'ambito del riesame chiesto al giudice e precisandone le ragioni concrete.

E comunque anche entrando nel merito: le notifiche di raccomandate che siano state ricevute da persona diversa dal contribuente devono essere seguite da apposita raccomandata informativa allo stesso, pena la sostanziale non regolarità della notifica. La sentenza della Corte si Cassazione n. 2868 del 3/2/2017 al riguardo è molto rigorosa. Non è stata data alcuna prova di detta notifica né delle cartelle esattoriali né degli atti di comunicazione della ipoteca.

In ogni caso la notifica della cartelle (che sono tre riguardanti tributi) è stata effettuata in data antecedente ai 5 anni dalla notifica della iscrizione ipotecaria (19/5/2015) e quindi in data in cui è già scattata la prescrizione quinquennale. La sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 22397 /2016 al riguardo conferma che solamente una sentenza passata in giudicato può allungare il termine di prescrizione, e la cartella esattoriale è un mero atto amministrativo non avente valenza di giudicato. E' necessario un " titolo giudiziale divenuto definitivo' (sentenza o decreto ingiuntivo). La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza suddetta ha enunciato il seguente principio di diritto: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento( .. ) pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto alle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”

Dal che nel nostro caso rimangono fermi i termini prescrizionali previsti per ogni singolo tributo, che è quinquennale.

PQM

Dichiara l'inammissibilità dell'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.000,00 a titolo di compenso professionale oltre accessori di legge.


Scarica copia del provvedimento: CTR Piemonte sentenza n.81/2021

 

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