REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI SICILIA SEZ. 12
riunita con l'intervento dei Signori:
CARRARA CARMELO PRESIDENTE
ILARDA GIOVANNI RELATORE
LO MANTO VINCENZA GIUDICE
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7530/2018 depositato il 18/10/2018
- avverso la pronuncia sentenza n. 387/2018 Sez:3 emessa dalla Commissione TributariaProvinciale di AGRIGENTO
contro:
(OMISSIS)
difeso da:
TOTO GIUSEPPE EDOARDO
VIA FRATELLI CERVI N. 25 92013 SCIACCA

proposto dall'appellante:
AG. RISCOSSIONE AGRIGENTO RISCOSSION E SICIL IA S.P.A.

Atti impugnati: °
COM PRE. IPOTECA n° 29176201600000000805 IVA-ALTRO 2007 COMPRE.IPOTECA n° 29176201600000000805 IVA-ALTRO 2008 COM PRE.IPOTECA n° 29176201600000000805 IVA-ALTRO 2009 COMPRE.IPOTECA n° 29176201600000000805 IVA-ALTRO 2010 COMPRE.IPOTECA n 29176201600000000805 IVA-ALTRO 2011 COMPRE.PI OTECA n° 29176201600000000805 IVA-ALTRO 2012

Motivazione

Con la sentenza indicata in epigrafe è stata annullata una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria dell'agente della riscossione, avendo il primo giudice riconosciuto fondato il motivo di ricorso con il quale la società ricorrente aveva opposto l'omessa notifica delle cartelle di pagamento che ne costituivano atti presupposto. La sentenza è stata appellata dall'agente della riscossione e si è costituita la società contribuente controdeducendo.

Con il primo motivo l'appellante censura la decisione per la mancata declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso dipendente dalla circostanza che la società contribuente aveva dedotto anche questioni attinenti al merito della pretesa tributaria che dovevano ritenersi precluse dalla ritualità della notifica delle cartelle e dal conseguente decorso del termine per impugnarle per far valere l'infondatezza della pretesa tributaria.

Il motivo è inammissibile, perché estraneo al decisum, in quanto la sentenza impugnata ha limitato la decisione all'annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria per un vizio procedimentale originato dall'omessa notifica di atti presupposto, senza statuire su questioni riguardanti la pretesa tributaria: della relativa omissione avrebbe potuto dolersi soltanto la società appellata.

L'appellante censura, poi, nel merito, la decisione per avere il primo giudice erroneamente ritenuto che le cartelle che costituivano atti presupposto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non fossero state notificate.
L'appello non è fondato perché l'appellante, che riveste sempre la veste di attore (Cass. Cass. SS. UU. 2013 n. 3033), non ha puntualmente, né indicato e provato sulla base di quali elementi documentali in atti, che aveva l'onere di individuare analiticamente con precisione, né per quali ragioni, la notificazione di ogni singolo atto presupposto doveva ritenersi ritualmente effettuata, non potendosi limitare ad una prospettazione assertiva e ad un rinvio generico alla documentazione in atti per provare l'avvenuta notifica delle singole cartelle.

Le altre argomentazioni con le quali l'appellante ripropone le difese fatte valere nel precedente grado di giudizio per contrastare i motivi di ricorso non esaminati dal primo giudice sono inconducenti, perché nelle proprie controdeduzioni la società appellata si è limitata a chiedere il rigetto dell'appello, senza domandare espressamente l'accoglimento degli altri motivi di ricorso non esaminati in prima istanza.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare nella misura di cui al dispositivo.

PQM

la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia conferma la sentenza appellata condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in € 480,00 oltre accessori di legge. ·. ~
Palermo 10.2.2020


Scarica copia del provvedimento: CTR Sicilia SEZ 12 sentenza 2957/2020

 

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