REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Presidente -
Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere -
Dott. GRECO Antonio - Consigliere -
Dott. CIGNA Mario - Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Regione Lazio, in persona del suo Presidente p.t., domiciliata in Roma Viale Parioli 43, presso lo studio dell'Avv.to Prof. Francesco d'Ajala Valva, e rappresentata e difesa dall'Avv.to Prof. MARONGIU GIOVANNI in forza di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
- controricorrente e ricorrente incidentale-
e
Banca Ubae spa, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma Via Nicolò Porpora 9, presso lo studio dell'Avv.to Marco Giontella, che la rappresenta e difende in forza di procura notarile allegata;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 135/9/2007 della Commissione Tributaria regionale del Lazio, depositata il 25/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2013 dal Consigliere Dott. Giulia Iofrida;
uditi l'Avv.to Marco Giontella, per parte controricorrente, e l'Avvocato dello Stato, Carlo Maria Pisana, per parte controricorrente - ricorrente incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Motivazione

Con sentenza n. 135/9/2007 del 6/6/2007, depositata in data 25/10/2007, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. 9, respingeva, con compensazione delle spese d? lite, l'appello proposto, in data 28/12/2005, dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Roma 1, avverso la decisione n. 279/24/2005 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso della Ubae Arab Bank spa contro il silenzio-rifiuto serbato dall'Ufficio erariale sull'istanza di rimborso di versamenti IRAP effettuati per l'anno d'imposta 2002.
La C.T.P. riteneva fondato il rilievo della contribuente, secondo il quale il versamento del tributo et indebito, in quanto l normativa della legge regionale, che aveva imposto l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota IRAP applicabile agli enti creditizi e finanziari, per l'anno 2002, era entrato in vigore solo nel corso dell'anno 2002.
La Commissione Tributaria Regionale, dichiarato inammissibile l'intervento adesivo della Regione Lazio, sia perch? non parte nel giudizio di primo grado sia perch? "l'amministrazione del tributo era stata affidata dalla Regione Lazio all'Agenzia delle Entrate" sia perch? l'IRAP, alla luce delle pronunce della Consulta, non poteva considerarsi tributo proprio della Regione e respinto l'appello incidentale della contribuente (in punto di condanna dell'Amministrazione finanziaria alla esecuzione del rimborso e di riconoscimento sulle somme da rimborsare degli interessi anatocistici e del risarcimento del maggior danno), respingeva il gravame principale dell'Agenzia delle Entrate, in quanto la L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, disposizione operante per tutti rapporti
tributari anche quelli insorti prima dell'entrata in vigore dello stesso Statuto del contribuente, prescriveva, in attuazione del principio generale della irretroattivit dell'imposizione tributaria e dei principi generali, anche di rango costituzionale, che le modifiche introdotte relativamente ^ ai tributi periodici "si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono" ed, a fronte di tale dato testuale, mancava nella normativa regionale in esame una norma apposita che individuasse una entrata in vigore precedente, cosicch?, essendo le norme regionali entrate in vigore solo nel corso del 2002, esse potevano valere solo per il periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore. Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per cassazione la Regione Lazio, deducendo due motivi, per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, (Motivo 1, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 49, art. 105 c.p.c., comma 2, e art. 344 c.p.c., D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 15, avendo erroneamente i giudici tributari statuito l'inammissibilit dell'intervento della Regione, essendo la stessa interessata all'esito del giudizio quale destinataria dell'intero gettito dell'IRAP; Motivo 2, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 3, ed alla interpretazione delle leggi regionali del Lazio n. 34/2001 e della Lombardia n. 27/2001, entrate in vigore rispettivamente il 13 ed il 23/1/2002, e contemplanti la variazione dell'aliquota IRAP ed espressamente l'applicazione delle disposizioni dal 1/1/2002, in deroga espressa al disposto dell'art. 3 dello Statuto del contribuente).
Hanno resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate, proponendo anche ricorso incidentale autonomo (con unico motivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 1, e art. 3, art. 11 disp. gen., art. 5 Legge Regione Lazio n. 34/2001, L.R. Lombardia n. 27 del 2001, artt. 1 e 2), e la Banca Ubae spa, la quale ha eccepito la
carenza di legittimazione attiva della Regione Lazio, trattandosi di vertenza relativa all'IRAP, qualificabile come tributo di esclusiva competenza dello Stato, ed essendo l'ambito soggettivo del processo tributario circoscritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, costituente norma speciale.
L'Agenzia delle Entrate ha altres? la memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso principale della Regione Lazio ? fondato. La partecipazione al giudizio di secondo grado della Regione Lazio appare legittima, attribuendo alla stessa natura di puro intervento volontario adesivo dipendente, in quanto, in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, possono intervenire volontariamente o essere
chiamati in giudizio nel processo tributario solo i soggetti che, insieme al ricorrente, siano destinatari dell'atto impugnato o parti nel rapporto controverso, che avrebbero potuto proporre autonoma impugnazione e l'intervento adesivo dipendente ? stato ritenuto ammissibile, nel processo tributario ed anche in appello, sia pure nei limiti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, che dispone che "alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo terzo, capo primo del libro secondo del c.p.c. escluso l'art. 337 e fatto salvo quanto disposto
nel presente decreto" (Cass. 12 gennaio 2012 n. 255, relativamente ai soggetti che, pur non essendo destinatari dell'atto impositivo impugnato, potrebbero essere chiamati ad adempiere l'obbligazione tributaria, e Cass. 13461/2012, relativamente all'Ente che aveva emanato la cartella impugnata).
Il secondo motivo del ricorso della Regione Lazio e l'unico motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate sono entrambi fondati.
Il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45, comma 2, ha determinato per l'anno 2002, a carico delle banche e delle società finanziarie, un'aliquota Irap pari al 4,75%. L'art. 16, comma 3, del medesimo D.Lgs. ha previsto che, a decorrere dall'anno 2000, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota ordinaria del 4,25% fino ad un massimo di un punto percentuale.
In attuazione di tale previsione, la Regione Lazio, con la L.R. 13 dicembre 2001, n. 34, entrata in vigore nel gennaio 2002, ha stabilito, per l'anno 2002, a carico di banche e societ finanziarie, variazioni in aumento dell'aliquota Irap come da Tabella A (aumento dell'1%), "a far data dal 1/1/2002".
Essendo prevista espressamente l'applicabilit delle nuove aliquote Irap a far data dal 1 gennaio 2002 e quindi, non a partire dall'anno successivo (2003), bens? a decorrere dall'anno in corso (2002) alla data di entrata in vigore delle disposizioni che la maggiorazione dell'aliquota IRAP prevedono, trattasi proprio di deroga espressa alla L. n. 212 del 2000, art. 3, ed all'art. 11, disposizioni sulla legge in generale (Cass. 5015/2003: "In tema di efficacia nel tempo delle norme tributarie, in base alla L. 21 luglio 2000, n. 212, art.3, (cosiddetto Statuto del contribuente), il quale ha codificato
nella materia fiscale il principio generale di irretroattivit delle leggi, stabilito dall'art. 12, delle disposizioni sulla legge in generale, va esclusa l'applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista"; Cass. 25722/2009).

Detti principi sono stati gi applicati da questa Corte in analoghe controversie, pure concernenti la L.R. Lazio, n. 34 del 2001, e la disposizione ivi presente in tema di aumento dell'aliquota IRAP per banche e società finanziarie (cfr. ord. Cass. 11141/2011, ove si è chiarito che "l'espressa previsione di retroattività sussiste quando sia, come nella specie, espressamente disposta una decorrenza anteriore della norma, senza che sia necessario (come invece sembra ritenersi nella sentenza impugnata) che tale disposizione sia anche qualificata come regola di eccezionale retroattività "; ord. Cass. 27883/2011, che ha precisato come "tale deroga deve ritenersi legittima, in quanto l'espressa previsione di retroattività - necessaria per poter derogare al principio stabilito dall'art. 3 dello Statuto cit. - sussiste anche quando sia espressamente disposta una decorrenza anteriore della norma, senza che sia invece necessario che la disposizione sia anche qualificata come regola di eccezionale retroattività , non potendo la legge regionale essere disapplicata dal giudice tributario, al quale, in ogni caso, ? rimessa la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale"). Accolto dunque il ricorso incidentale e quello principale della Regione Lazio, "la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, va respinto il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese processuali dell'intero giudizio, attesa la complessità e novità delle questioni trattate, vanno integralmente compensate tra le parti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; dichiara le spese processuali dell'intero giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 10 luglio 2013. Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2013


 

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