Svolgimento del processo

Il primo mezzo denuncia ai sensi del numero 3 dell'articolo 360 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'articolo 2700 c.c., censurando il decreto impugnato per aver omesso di considerare che la proposta revocazione non mirava ad infirmare l'efficacia probatoria della relata di notificazione del provvedimento della Commissione territoriale reìettivo della domanda di protezione internazionale o umanitaria, ma soltanto a far valere un mero (rrore materiale di essa, conclamato in base al documento posto a fonldamento dell'impugnazione per revocazione. Il secondo mezzo denuncia ai sensi del numero 4 dell'articolo 360 violazione dell'articolo 116 c.p.c., per avere il giudice di merito omesso di valutare la detta relata di notifcazione secondo il suo prudente apprezzamento.

CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo denuncia ai sensi del numero 3 dell'articolo 360 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'articolo 2700 c.c., censurando il decreto impugnato per aver omesso di considerare che la proposta revocazione non mirava ad infirmare l'efficacia probatoria della relata di notificazione del provvedimento della Commissione territoriale reìettivo della domanda di protezione internazionale o umanitaria, ma soltanto a far valere un mero errore materiale di essa, conclamato in base al documento posto a fondamento dell'impugnazione per revocazione. Il secondo mezzo denuncia ai sensi del numero 4 dell'articolo 360 violazione dell'articolo 116 c.p.c., per avere il giudice di merito omesso di valutare la detta relata di notificazione secondo il suo prudente apprezzamento.

Motivazione

I due motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono manifestamente fondati nel senso che segue.

Questi i fatti rilevanti:
- Hassan Mudassar ha rivolto alla competente Commissione territoriale domanda di protezione internazionale o umanitaria;
- la Commissione ha disatteso la domanda;
- il richiedente ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale;
- quest'ultimo ha dichiarato inarrmissibile il ricorso perché tardivo, in riferimento alla notificazione del menzionato provvedimento della Commissione territoriale, risultante effettuato il 6 gennaio 2018;
- Hassan Mudassar ha acquisito una dichiarazione della Questura di Ancona dalla quale risultava che la data del 6 gennaio 2018 era stata apposta erroneamente giacché era «stato sbagliato il mese», trattandosi cioè di notificazione effettivamente effettuata non il 6 gennaio 2018, bensì il 6 febbraio successivo;
- sulla base di tale documento egli ha proposto ricorso per revocazione;
- il Tribunale ha rigettato l'impugnazione per revocazione ritenendo che contro la relata di notificazione occorresse proporre querela di falso.

La decisione del Tribunale è errata però in diritto, giacché non si trattava nella specie di aggredire l'efficacia probatoria fidefacente della relata di notificazione, con conseguente necessità della querela di falso, bensì semplicemente di far constare l'erroneità della relata medesima, dovuta ad una svista, e cioè ad un mero errore materiale di scritturazione.
Ciò con conseguente applicaziore del principio secondo cui: «La querela di là lso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a jà r fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera "svista" che non incide sul contenuto sostanziae del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto), la querela di falso non è ammissibile» (Cass. 25 novembre 1982, n. 6375; Cass. 2 luglio 2001, n. 8925).
Ora, nel caso in esame dallo stesso documento emerge palesemente la sua erroneità, attesa l'indicazione di effettuazione della notificazione in un giorno festivo, erroneità poi confermata dalla dichiarazione rilasciata dalla Questura, da' cui risulta per l'appunto che la notificazione è stata effettuata/ il 6 febbraio e non il 6 gennaio, data scritta per mero errore. Il decreto è cassato e rinviato per nuovo esame al Tribunale di Ancona in diversa composizione, che Si atterrà a quanto indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa il decreto I impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Ancona in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima, il 22 Luglio 2020


 

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