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Tributario | Rateazione | Debiti tributari |
Svolgimento del processo
In data 20 maggio 2009 il legale rappresentante della società XXX srl riceveva un avviso bonario da parte dell'Agenzia delle Entrate nel quale venivano richieste le somme di euro 33.807,17. Veniva richiesta ed accolta una rateizzazione in 20 rate di cui la prima di euro 1.690,52 e le successive 129 di euro 1.690,35 cadauno. Il contribuente versava con due giorni di ritardo la seconda rata, per cui il versamento veniva effettuato il 4 novembre anzicchè il 2 novembre. Pertanto, la rateazione non è stata ritenuta valida e il sistema elaborava automaticamente gli importi dovuti, a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena, e li ha comunicati al concessionario per la successiva notifica della cartella di pagamento. Nel ricorso introduttivo la società lamentava la sproporzione tra la violazione dell'adempimento (due giorni di ritardo nel versamento della rata) e l'ammontare delle sanzioni irrogate in misura piena (30%) in cartella.
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con sentenza n. 15/07/2013 del 6.7.2012 rigettava il ricorso proposto.
Avverso detta sentenza propone appello il contribuente insistendo sul lieve ritardo che non comportava la decadenza della rateizzazione e ribadisce l'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo. Chiede la riforma della sentenza impugnata.
Motivazione
La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto per le seguenti considerazioni. E, invero, il ritardo di due solo giorni nel pagamento di una sola rata non può che evidenziare l'accidentalità dell'evento (Cass. n. 6905/11) e non quindi l'intenzionalità di sottrarsi a un pagamento di imposte dovute e legittimamente richieste, manca, quindi, nel caso ín esame quell'intenzionalità sanzionabile a termini di legge. Inoltre, la misura eccessiva della sanzione per due soli giorni di ritardo non appare in linea con i precetti costituzionali della logica coerenza, oltre che della commisurazione alla capacità contributiva dei soggetti delle imposte anche sotto il profilo sanzionatorio.
E, d'altra parte, l'illogicità delle sanzioni, in caso di lievi ritardi è stata riconosciuta dallo stesso legislatore che, con il comma 31 dell'art. 23 del D.lg. n. 78/2011, ha esteso a tutti i tributi l'ulteriore riduzione a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, della sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472/1997. Lo stesso concetto è stato poi ripreso e indicato più specificamente con il d.lgs. N. 159 del 24.09.2015 che ha introdotto il principio del "lieve inadempimento", in base al quale viene stabilito che la rateizzazione non decade nel caso in cui il tardivo versamento della prima rata non sia superiore a sette giorni.
Sulla base delle dedotte considerazioni, l'appello del contribuente deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato l'atto impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della natura della presente controversia e del fatto che il contribuente con il ritardo, seppur lieve, ha originato l'emissione della cartella.
PQM
In accoglimento dell'appello proposto dalla soc. XXXX srl annulla la cartella di pagamento impugnata. Compensa le spese di giudizio
Revocato il decreto ingiuntivo in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione
Tribunale Catania Quarta - Sentenza 1432/2024 del 18.03.2024
Nulla la confisca dell'auto emessa anni dopo il sequestro
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Nulla la confisca dell'automobile emessa dopo anni dal sequestro
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