IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Provinciale di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 07/02/2022 alle ore
15:00 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 07/02/2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7831/2015 depositato il 13/11/2015
proposto da
C. R.
Difeso da
Marco Di Pietro - DPTMRC77R28C351V
ed elettivamente domiciliato presso marco.dipietro@pec.ordineavvocaticatania.it
contro
Mef-Segr.-Comm. Trib. Provinciale Di Catania
elettivamente domiciliato presso commtribprovct@pce.finanze.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 3695/15 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Svolgimento del processo

R. C. proponeva ricorso avverso il provvedimento di irrogazione di sanzione n.3695.
La difesa del ricorrente premetteva che il R. aveva proposto reclamo avverso provvedimento presidenziale con il quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere e che la C.T.P. adita aveva accolto la impugnazione, decidendo la controversia nel merito e condannando i resistenti al pagamento delle spese.
Tuttavia, in data 07.08.2015 al R. era stato notificato l’atto di irrogazione di sanzione per non avere il predetto corrisposto il contributo unificato a seguito della presentazione del reclamo.
Ciò premesso, la difesa del ricorrente, con un unico motivo, eccepiva:
- infondatezza della pretesa in quanto, essendo il contributo unificato dovuto ‘per ciascun grado di giudizio’, non poteva considerarsi dovuto alcun versamento per la introduzione di reclamo, con il quale non viene instaurato un nuovo grado di giudizio; inoltre, il reclamo non era soggetto ad iscrizione a ruolo e non viene assegnato un numero distinto da quello del procedimento principale.
Il ricorrente si costituiva in data 13.11.2015.
§§§§§
Il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, costituitosi in giudizio, contestava il motivo di ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Parte resistenze, dopo avere ribadito che il R., come dallo stesso ammesso, non aveva versato il contributo unificato in relazione al reclamo avverso provvedimento presidenziale, evidenziava che il ‘reclamo […] è un rimedio giurisdizionale autonomo’ e che, anche sulla base della circolare n.1/DF del 21.09.2011 del Dipartimento delle Finanze, veniva ribadita la assoggettabilità a contributo del reclamo avverso i provvedimenti presidenziali.
§§§§§
La difesa del ricorrente, in data 27.01.2022, depositava memorie con le quali si limitava a ribadire le identiche argomentazioni poste a fondamento del ricorso.
§§§§§
All’udienza del 7 febbraio 2022 il ricorso veniva posto in decisione.

Motivazione

Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
Nel merito il ricorso è fondato.
La Amministrazione resistente ha sostenuto la legittimità della imposizione richiamando propria circolare del 21.09.2011.
Conformemente alla interpretazione della Suprema Corte, tale argomento non è decisivo.
Ed invero, le circolari e le risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria non sono né regolamenti né atti amministrativi generali e, pertanto, esse non possono, dal punto di vista tecnico, rientrare nell'ambito del potere di disapplicazione (Cass. civ., Sezioni Unite, 2 novembre 2007 n. 23031; in senso conforme, Cass. civ., sez. V, 21 marzo 2014 n.6699). In particolare, la giurisprudenza è ferma nel ribadire la loro natura di atti interni non normativi destinati ad indirizzare in modo uniforme l’attività degli organi inferiori che non vincolano né i contribuenti né i giudici né costituiscono fonte del diritto. Per cui, qualora un atto impositivo sia basato su un "obbligo" scaturente da una circolare o da una risoluzione, il giudice, nell'accogliere, se del caso, il ricorso, dichiara infondato l'atto impositivo ma non provvede, sotto il profilo tecnico processuale, alla disapplicazione della circolare.

I rilievi formulati dalla difesa di parte ricorrente appaiono fondati.
Ritiene il Collegio che, effettivamente, il contributo unificato è dovuto ‘per ciascun grado di giudizio’ e nel caso specifico con il proposto reclamo non era stato instaurato un nuovo grado di giudizio; peraltro, il reclamo non era soggetto ad iscrizione a ruolo, a conferma della mancanza di autonomia rispetto al giudizio principale di merito.
In conclusione, il ricorso può trovare accoglimento, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Avuto riguardo alla peculiarità della questione, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente
le spese di lite.

PQM

ACCOGLIE il ricorso ed annulla l’atto impugnato; spese compensate.
Catania, 7 febbraio 2022.
Depositata in segreteria il 30.05.2022


 

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