Civile Ord. Sez. L Num. 11999 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: BOGHETICH ELENA
Data pubblicazione: 16/05/2018

ORDINANZA
sul ricorso 20455-2016 proposto da:
M. R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 28, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MAROTTA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO LIBERATORE, STEFANIA RADOCCIA giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
C.T.V. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S.TOMMASO D'AQUINO 80, presso lo studio dell'avvocato SEVERINO GRASSI, rappresentato e difeso dall'avvocato OSVALDO GALIZIA giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 220/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 03/03/2016 R.G.N. 41/2015.

Svolgimento del processo

RILEVATO
che con sentenza del 26.8.2016 la Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Chieti, ha liquidato diversamente le spese del giudizio di primo grado mentre, con riguardo all'oggetto della controversia, ha confermato la pronuncia di legittimità del licenziamento impugnato da R. M. nei confronti della C.T.V. s.r.l. ritenendo rispettati i termini previsti dal CCNL Logistica e Trasporto Merci del 9.11.2006 per l'irrogazione del provvedimento espulsivo (comunicato con lettera spedita il 24.11.2008, ricevuta l'11.12.2008), sussistente una grave ed intenzionale violazione dei principi di buona fede e correttezza nella condotta di occulta registrazione di una conversazione telefonica tra il superiore gerarchico ed altro dipendente nonchè di una riunione aziendale, con successivo utilizzo al fine di sporgere querela, e ritenendo, infine, non adeguatamente allegato né dimostrato un preteso comportamento di mobbing protratto da metà dell'anno 2007 al dicembre 2008;
che avverso l'anzidetta sentenza, R. M. ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi;
che la società ha resistito con controricorso;

Motivazione

CONSIDERATO
che con il primo motivo il ricorrente denuncia (ex art. 360 nn. 3 e 4, cod.proc.civ.) violazione degli artt. 32 C.C.N.L. del 9.11.2006 settore Logistica e Trasporto Merci, 1334, 1362, 1363, 1367, 2696 cod.civ., 7 della legge n. 300 del 1970, 12 preleggi, 115 e 116 cod.proc.civ. avendo, la Corte distrettuale, erroneamente interpretato la disposizione contrattuale dovendosi riconoscere carattere perentorio al termine previsto dalle parti collettive per la conclusione del procedimento disciplinare, con conseguente invalidità del provvedimento in caso di inosservanza, non potendosi applicare il principio di scissione al procedimento notificatorio;
che con il secondo ed il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di svariate norme di legge nonché vizio di motivazione (ex art. 360 nn. 3, 4 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, con riferimento al licenziamento, inventato prove inesistenti, omesso l'analisi di alcuni fatti e la valutazione di scriminante (in quanto esercizio del diritto di difesa) del comportamento del lavoratore, a fronte della condotta ingiuriosa (penalmente sanzionata) del superiore gerarchico durante la conversazione telefonica del 30.7.2007 e la riunione aziendale del 30.8.2007;
che, con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di svariate norme di legge (ex art. 360 nn. 3 e 4, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, con riferimento alla denunciata condotta di mobbing, fornito una motivazione solo apparente, senza considerare elementi determinanti (quali la carica di consigliere comunale rivestita dal M., che lo rendeva insuscettibile di trasferimento), ed effettuando svariati errori sulla percezione del dato probatorio;

che il primo motivo, oltre a presentare profili di improcedibilità a causa della mancata produzione del contratto collettivo nonché dell'omessa indicazione, prevista a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., dei dati necessari al reperimento dello stesso (cfr. Cass. Sez. U. n. 22726 del 2011 e da ultimo, nello stesso senso, Cass. n. 195 del 2016 e Cass. n. 21554 del 2017), è infondato, avendo il giudice del merito respinto l'eccezione di invalidità del licenziamento per tardività della irrogazione sulla base di una corretta interpretazione della norma contrattuale (oggetto di diretto controllo da parte del giudice di legittimità, in considerazione della funzione nomofilattica attribuita dall'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., nel testo modificato dal d.lgs n. 40 del 2006) in conformità a quanto già affermato da questa Corte (in relazione ad analoghe clausole contenute in altri C.C.N.L.) secondo cui il termine per la conclusione del procedimento disciplinare dettato dalla contrattazione collettiva è finalizzato a garantire la certezza delle situazioni giuridiche, con la conseguenza che è sufficiente che il datore abbia tempestivamente manifestato entro il termine previsto la volontà di irrogare la sanzione, a nulla rilevando che quest'ultima sia portata a conoscenza del lavoratore successivamente alla scadenza del predetto termine (cfr. Cass. n. 20566 del 2010, Cass. n. 5093 del 2011; Cass. n. 15102 del 2012; Cass. n.5714 del 2015, Cass. n. 21260 del 2017);

che gli ulteriori motivi sono inammissibili perché il ricorrente richiama formalmente e promiscuamente le censure contenute nel n. 3), nel n. 4) e nel n. 5) del comma 1 dell'art. 360 cod.proc.civ., ma, secondo questa Corte, tale modalità di formulazione risulta non rispettosa del canone della specificità del motivo allorquando - come nella specie - nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v., in particolare, Cass. n. 7394 del 2010, n. 20355 del 2008, n. 9470 del 2008; v. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013);

che i suddetti motivi presentano un ulteriore profilo di inammissibilità per avere ricondotto sotto l'archetipo della violazione di legge censure che, invece, attengono alla tipologia del difetto di motivazione ovvero al gravame contro la decisione di merito mediante una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale, nè può rinvenirsi un vizio di falsa applicazione di legge, non lamentando, il ricorrente, un errore di sussunzione del singolo caso in una norma che non gli si addice;

che in ordine alla lamentata incongruità della motivazione della sentenza impugnata, è stato più volte ribadito che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva (cfr. Cass. SS.UU. n. 24148/2013, Cass. n. 8008/2014), e - secondo il novellato testo dell'art. 360 n. 5 (come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014) - tale sindacato è configurabile soltanto qualora manchi del tutto la motivazione oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo "talmente contraddittorio da non permettere di individuarla";

che la sentenza si presenta comunque immune da vizi logico-formali, essendosi dato ampiamente ed esaustivamente conto sia del comportamento intenzionale (emerso dalla documentazione prodotta nonché dalle difese contenute nell'atto di appello, pag. 4 della sentenza impugnata) adottato nel "sostanziale disinteresse del lavoratore al rispetto dei doveri di riservatezza connessi all'obbligo di fedeltà e dei principi generali di correttezza e buona fede" e, pertanto, di una grave violazione del diritto di riservatezza dei colleghi, sia dell'assenza di comportamenti "mobbizzanti" del datore di lavoro (in quanto, con riguardo al trasferimento ad altro magazzino, "non risultano indicate specifiche censure riferite al rispetto dei limiti posti dall'art. 2103 c.c.", né modalità vessatorie e discriminatorie, e quanto alla pretesa dequalificazione professionale "non è stato adeguatamente allegato e dimostrato che i compiti disimpegnati dall'appellante, pur se estesi all'esecuzione di prestazioni appartenenti ai profili professionali inferiori, abbiano precluso al medesimo lo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica posseduta", non essendo stato nemmeno allegato e dimostrato un depauperamento professionale, pag. 5 della sentenza impugnata);

che le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano quindi un'opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole, che, quale espressione di una potestà propria del giudice del merito, non può essere sindacata nel suo esercizio (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 14212/2010; 14911/2010);

che, in ogni caso, questa Corte ha già affermato che la registrazione di conversazioni tra presenti all'insaputa dei conversanti configura una grave violazione del diritto alla riservatezza, con conseguente legittimità del licenziamento intimato (Cass. n. 26143 del 2013, Cass. n. 16629 del 2016);

che il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ.;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013);

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nell'Adunanza camerale del 22 febbraio 2018.
Pubblicati in data 16 maggio 2018


 

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