Svolgimento del processo

1. L'Abbazia di Novacella, con sede in Varna (Bolzano), negli anni 1930-1940 era proprietaria, nel Comune catastale di Gries (una delle circoscrizioni ricomprese nel Comune di Bolzano), di consistenti estensioni di terreno coltivate a vigneti, in buona parte utilizzate, a partire dall'anno 1934, alla realizzazione di strade pubbliche, per l'espansione della città di Bolzano. Tra queste venne ricompresa la particella p.f. 2203/1, per la superficie di mq. 2082, adibita alla costruzione della via Dalmazia. 1.1. Con delibera della Giunta Comunale n. 917 del 2004, il Comune di Bolzano decideva, quindi, di avviare una procedura di acquisizione senza indennizzo, ai sensi dell'art 32 della legge provinciale sugli espropri n. 10 del 1991, ai fini di adeguare la situazione tavolare a quella di fatto esistente fin dagli anni '30. In considerazione del fatto che, in relazione alla vicenda relativa alla via Dalmazia, non era mai stata avviata una procedura espropriativa che consentisse di procedere alla regolarizzazione tavolare, la Giunta municipale, con delibera n. 383 del 2019, decideva, peraltro, di abbandonare la procedura di acquisizione gratuita ex art. 32 della legge provinciale n. 10 del 1991. Contestualmente la Giunta dava, altresì, atto che nella fattispecie concreta difettavano anche i presupposti per il ricorso alla procedura di acquisizione sanante di cui all'art. 32bis della legge n. 10 del 1991, dalla quale sarebbe conseguito il relativo obbligo risarcitorio, ritenendo che nel frattempo si fosse perfezionato, in suo favore, un acquisto del suolo a titolo originario, ricollegabile al «pubblico uso da tempo immemorabile», o all'«usucapione per possesso in buona fede ultraventennale». 1.2. Con istanza in data 26 luglio 2018, l'Abbazia di Novacella chiedeva al Comune di Bolzano di procedere alla procedura espropriativa ex art. 32bis succitato, al fine di far venir meno l'occupazione sine titulo dei beni di sua proprietà e di «adeguare comunque la situazione di fatto a quella di diritto», provvedendo al risarcire i danni arrecati all'Abbazia. A tale istanza il Comune di Bolzano rispondeva negativamente, determinando la proposizione di ricorso al TAR del Trentino Alto Adige, da parte dell'Abbazia di Novacella, con la quale la ricorrente chiedeva l'annullamento della delibera n. 383 del 17 giugno 2019, che aveva deliberato la rinuncia alla procedura espropriativa ex art. 32 della legge provinciale n. 10 del 1991, già avviata con la delibera n. 917 del 2004, e della nota della Ripartizione Patrimonio e Attività economiche dell'i luglio 2019, con la quale si manifestava l'impedimento all'avvio della procedura di acquisizione sanante ex art. 32bis della stessa legge. Di conseguenza, la ricorrente chiedeva risarcirsi il danno arrecato all'Abbazia per l'occupazione, con la via Dalmazia, di parte della particella p.f. 2203/1, per la superficie di mq. 2082.In via subordinata, l'Abbazia di Novacella ricorreva avverso il silenzio inadempimento, serbato dal Comune di Bolzano in relazione all'istanza del 26 luglio 2018, con condanna dell'ente pubblico ai risarcimento dei danni arrecati all'istante.

2. Instauratosi il contraddittorio, nel giudizio dinanzi al TAR si costituiva il Comune di Bolzano, eccependo, in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione limitatamente alla domanda di condanna dell'ente al risarcimento dei danni ed alla subordinata domanda di condanna del Comune di procedere all'occupazione sanante ex art. 32 bis della legge provinciale n. 10 del 1991. Nel merito, l'ente pubblico concludeva per il rigetto, per palese infondatezza, delle domande tutte proposte dall'Abbazia.

3. In relazione a detto giudizio, pendente dinanzi al TAR del Trentino Alto Adige, sezione distaccata di Bolzano, ed iscritto a ruolo al n. 176/2019, il Comune di Bolzano ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ. La Augustiner Chorherrenstift Neustift - Abbazia di Novacella ha resistito con controricorso. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Motivazione

1. In via pregiudiziale, va rilevato che resta privo di effetti, ai fini della decisione sul ricorso, l'atto di rinuncia al regolamento preventivo di giurisdizione del ricorrente, in data 15 settembre 2020.
La rinuncia al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, laddove - come nel caso di specie - non sia stata accettata dalla controparte, la quale abbia fatto propria l'istanza di regolamento, resta, invero, priva di effetti, imponendo alla Corte di cassazione di pronunciare sulla giurisdizione, giacché rimane efficace l'atto di impulso processuale contenuto nel controricorso (Cass. Sez. U., 25/03/2013, n. 7389; Cass. Sez. U., 02/12/2010, n. 24417).

2- Nel merito, ritiene la Corte che sussista, nel caso di specie, la giurisdizione del giudice amministrativo a pronunciarsi sulla vicenda oggetto del giudizio incardinato dall'Abbazia di Novacella dinanzi a TAR di Bolzano.

2.1. Va osservato, infatti, che, ai sensi dell'art. 133, lett. G) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa».

1.2. Tanto premesso, va osservato che, secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di espropriazione per pubblica utilità e di pretese restitutorie, risarcitorie o ripristinatorie del privato coinvolto dalla relativa attività della pubblica amministrazione o della sua concessionaria, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 104 del 2010,esclusivamente quando il comportamento dell'amministrazione, cui si ascrive la lesione, sia la conseguenza diretta di un assetto di interessi determinato da atti costituenti espressione di un potere amministrativo in concreto esistente, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per quelle condotte connesse per mera occasionalità a quelle indispensabili per la realizzazione dell'opera pubblica, compiute su immobili, fin dall'origine esclusi dall'oggetto di questa, ovvero per comportamenti materiali in alcun modo riconducibili, neppure mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere (Cass., 05/06/2018, n. 14434).t Di conseguenza, solo laddove nella prospettazione attorea, fonte del danno non siano ricompresi né il «se» nè il «come» dell'opera urbanistica progettata o del servizio pubblico da preservare, ma esclusivamente le loro concrete modalità esecutive, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, trattandosi, in tal caso, di mere attività materiali lesive di una posizione di diritto soggettivo (Cass., 12/12/2018, n. 32180).

2.2. Nel caso concreto è, per converso, evidente che il petitum della pretesa avanzata in giudizio dall'Abbazia di Novacella, non si incentra sulla domanda di risarcimento dei danni da comportamento materiale, ovvero da occupazione usurpativa da parte del Comune di Bolzano, bensì sui rimedi (occupazione sanante e correlato risarcimento del danno) conseguenti all'accertamento di illegittimità ed al conseguente annullamento di atti amministrativi, la delibera e la nota succitate, ovvero - in subordine - all'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento, che si assumono produttivi di danni nei confronti dell'Abbazia. Ne discende che, nella fattispecie concreta, l'azione proposta in giudizio si ricollega ad atti amministrativi dei quali è dedotta in giudizio l'illegittimità, e comunque a comportamenti (silenzio inadempimento) certamente riconducibili all'esercizio del potere ablatorio.

2.3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, deve affermarsi, in ordine alla pretesa risarcitoria proposta in giudizio dall'Abbazia di Novacella, la giurisdizione del giudice amministrativo. La causa va, di conseguenza rinviata al TAR del Trentino Alto Adige, sezione distaccata di Bolzano, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda di risarcimento danni proposta dalla Augustiner Chorherrenstift Neustift - Abbazia di Novacella; rinvia al TAR del Trentino Alto Adige, sezione distaccata di Bolzano, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 17/11/2020.


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.