Civile Ord. Sez. 3 Num. 26524 Anno 2017
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA
Data pubblicazione: 09/11/2017


ORDINANZA
sul ricorso 18369-2014 proposto da:
P. S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 105, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DI FEO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO SANTANIELLO giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
F. G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 116, presso lo studio dell'avvocato STEFANO FIORELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato FABRIZIA FOGLIA giusta procura in calce al controricorso;
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante dott. DANIELE GUGLIELMETTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PAGNOTTA che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati FILIPPO MENICHINO e CRISTINA MENICHINO giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 56/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

Svolgimento del processo

1. S. P. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, l'avv. G. F., chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità professionale.
A sostegno della domanda espose che il professionista l'aveva assistito in due diverse controversie giudiziarie, entrambe conclusesi per lui favorevolmente, ma che le sentenze pronunciate in quei giudizi non gli avevano consentito di ottenere alcun effettivo soddisfacimento del credito accertato, perché i debitori, grazie al ritardo col quale l'avv. F. aveva agito in sede esecutiva, avevano avuto la possibilità di cedere gli immobili dei quali erano proprietari, facendo venire meno la garanzia patrimoniale.
Si costituì in giudizio l'avv. F., chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento di propri crediti
professionali; il convenuto sollecitò poi la chiamata in garanzia della sua società di assicurazione, la Fondiaria SAI s.p.a., la quale si costituì e
chiese anch'essa il rigetto della domanda attrice.
Il Tribunale rigettò la domanda principale, accolse quella riconvenzionale e condannò l'attore al pagamento in favore del convenuto della residua somma di euro 4.207,02, oltre accessori, con il carico delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dall'attore soccombente e in via incidentale dall'avv. F. e la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 13 gennaio 2014, ha rigettato entrambe le impugnazioni, ha confermato la decisione del Tribunale ed ha condannato
l'appellante principale alla rifusione dei due terzi delle ulteriori spese del grado, compensate quanto al terzo residuo.
Ha premesso la Corte territoriale, per quanto ancora di interesse nella sede odierna, che, in base al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento dell'esistenza di una responsabilità professionale dell'avvocato implica il positivo accertamento del fondamento di un'azione o iniziativa giudiziaria che il legale avrebbe potuto compiere e non ha compiuto.
Nella specie, il Tribunale aveva rilevato che non vi era prova circa l'esistenza di un ulteriore mandato al professionista per procedere ad atti
di esecuzione successivi rispetto a quelli rivelatisi infruttuosi. A fronte di tale affermazione, l'atto di appello principale conteneva soltanto generiche censure contro la sentenza del Tribunale, limitandosi ad affermare che l'utilizzo del termine breve per il passaggio in giudicato delle sentenze favorevoli avrebbe impedito alle parti debitrici di sottrarre la garanzia patrimoniale costituita dai beni immobili. L'astrattezza dell'assunto difensivo sarebbe venuta meno, ad avviso della Corte ambrosiana, soltanto «attraverso l'allegazione dei cespiti nella disponibilità dei debitori di cui costoro avessero potuto disporre, sottraendoli alla garanzia patrimoniale generica vantata dal P. ex art. 2740 cod. civ., nel lasso di tempo necessario per la maturazione del c.d. termine lungo per l'impugnazione della pronuncia di prime cure».

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Milano propone ricorso S. P. con atto affidato a due motivi.
Resistono l'avv. G. F. e l'Unipolsai Assicurazioni s.p.a. con due separati controricorsi.
Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivazione

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Rileva il ricorrente che l'interpretazione dei fatti fornita dalla Corte d'appello sarebbe «priva di riscontro sia per l'aspetto procedurale sia per quello dello svolgersi degli eventi». In particolare, dando atto che l'avv. F. aveva effettivamente compiuto atti di esecuzione rivelatisi infruttuosi, il ricorrente osserva che la restituzione degli atti da parte dell'ufficiale giudiziario non poteva far considerare concluso il compito del difensore, tanto più che la procura firmata per il giudizio di cognizione è efficace, di solito, anche per quello di esecuzione.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta insufficiente motivazione della sentenza di primo grado e violazione dell'art. 132 del codice di procedura civile.
Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata, condividendo in modo acritico il ragionamento svolto dal Tribunale, conterrebbe una motivazione solo apparente.

3. I due motivi, che vanno trattati congiuntamente in considerazione dell'evidente connessione tra loro esistente, sono entrambi inammissibili
per una serie di ragioni.
Essi, innanzitutto, non superano la soglia di un'assoluta genericità, ciò risulta in modo evidente per quanto riguarda il secondo motivo, che è
del tutto privo di qualsivoglia motivazione a sostegno, ma anche per il primo, dal momento che non è affatto chiaro in cosa consista l'omissione che dovrebbe integrare gli estremi del vizio di motivazione.
Tanto premesso, il Collegio rileva che, ragionando in astratto, lasciar decorrere il termine lungo per l'impugnazione potrebbe creare al creditore un pregiudizio consistente nel rischio che il debitore provveda, nel frattempo, a ridurre o ad eliminare del tutto la garanzia patrimoniale occultando i beni di sua proprietà. È peraltro impensabile che si fondi un giudizio di responsabilità professionale a carico di un avvocato sul solo fatto di non aver notificato la sentenza al fine di far decorrere il termine breve per l'impugnazione. E, d'altra parte, è pacifico che, nel caso in esame, atti di esecuzione furono compiuti dal difensore avv. F., anche se essi approdarono a risultati minimi da un punto di vista economico.

Quanto, poi, al profilo di responsabilità conseguente alla mancata informativa al cliente circa l'eventuale possibile esperimento dell'azione
revocatoria, si tratta di un profilo nuovo, peraltro solo genericamente riportato nella memoria di cui all'art. 378 cod. proc. civ. depositata dal
ricorrente.
4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in complessivi euro 4.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 27 settembre 2017.
Pubblicata il 9 novembre 2017


 

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