Svolgimento del processo

- emerge dalla sentenza impugnata che, per il profilo ancora d'interesse, l'Agenzia delle entrate irrogò alla società contribuente sanzioni per omessa regolarizzazione di acquisti di rottami ferrosi avvenuti in regime d'inversione contabile. La società impugnò il relativo avviso, senza successo in primo grado;

- la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato il successivo appello. A sostegno della decisione ha anzitutto rimarcato, tra l'altro, che, anche in considerazione della condotta processuale della contribuente, le operazioni in questione si devono ritenere soggettivamente inesistenti. Altrettanto certo ha ritenuto l'omesso assolvimento dell'iva da parte della società, che non ha proceduto ad alcuna delle operazioni contabili richieste per l'attuazione del meccanismo del reverse charge, ossia all'integrazione della fattura ricevuta dalla cedente e all'annotazione di essa nel registro delle vendite e in quello degli acquisti;

- a fronte di questa condotta, è da ritenere irrilevante, soggiunge il giudice d'appello, che l'iva sia stata poi assolta dal successivo cessionario. Infine, conclude, la natura delle violazioni non consente l'applicabilità del cumulo previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 472/97;

- contro questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui l'Agenzia replica con controricorso.

Motivazione

- il giudizio verte sul regime sanzionatorio da applicare in caso di operazioni soggettivamente inesistenti in regime di reverse charge domestico, anche alla luce del ius superveniens introdotto dal d.lgs. n. 158/15;

- sul punto v'è un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, giacché secondo Cass. 9 agosto 2016, n. 16679 è in questi casi inapplicabile l'art. 6, comma 9-bis.3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, come novellato dal d.lgs. n. 158/15, mentre secondo Cass.12 dicembre 2019, n. 32552, 32553 e 32554, nonché 30 luglio 2020, n. 16367, questa norma è applicabile;

- si rende opportuno un approfondimento della disciplina, anche in relazione alla portata e all'ambito applicativo dell'art. 6, comma 9- bis, del d.lgs. n. 472/97, in considerazione del consistente numero di controversie pendenti, che consiglia la fissazione di una o più udienze tematiche ad esse dedicate;

PQM

Per questi motivi dispone di richiedere all'Ufficio del Ruolo e del Massimario la redazione di una relazione tematica sui temi indicati in motivazione e rinvia la causa a nuovo ruolo.


 

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