Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione Fallimentare XIV Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Margherita Libri, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 10142 del ruolo contenzioso generale dell’anno 2017, vertente
tra AUSELDA AED GROUP S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario giudiziale e legale rappresentante pro-tempore il Prof. Avv. Vincenzo Donativi, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’Avvocato Vincenzo Vito Chionna, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino n. 2/A, presso lo studio dell’Avv. Valentino Vulpetti;
Attrice
e E. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro- tempore;
S. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro- tempore;
G. D., già liquidatore della I. S.r.l. rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall’Avv. Andrea Pazzini ed elettivamente domiciliati in Roma, via Eleonora Duse n. 35, presso lo studio dell’Avv. Bruno Matarazzo
Convenuti
Oggetto: azione revocatoria, ai sensi dell’articolo 67, II comma, L.F.
Conclusioni delle parti: all’udienza del 12 settembre 2019, i procuratori delle parti concludevano come da verbale, richiamando le domande e le eccezioni ivi rispettivamente formulate.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3 febbraio 2017, Auselda AED Group S.p.A. in Amministrazione straordinaria conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, E. S.r.l., S. S.r.l. e D. G., quest’ultimo in qualità di liquidatore della I. S.r.l., formulando le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 67, secondo comma, L. Fall., per tutto quanto fin qui esposto in narrativa, l’inefficacia di ciascuno dei pagamenti eseguiti dalla Auselda Aed Group s.p.a., ora Auselda Aed Group s.p.a. in amministrazione straordinaria, e in particolare: - pagamento di € 48.400,00 effettuato il 12 settembre 2012 dal conto corrente intestato all’Auselda Aed Group s.p.a. n. 0092158, per “saldo ft 53/12”; - pagamento di € 48.400,00 effettuato il 4 dicembre 2012 dal conto corrente intestato all’Auselda Aed Group s.p.a. n. 0092158, per “saldo ft 34/12” e così per un totale di € 96.800,00; 2. per l’effetto, condannare E. s.r.l. a restituire la somma di € 96.800,00=, oltre interessi legali dalla data di proposizione della domanda al soddisfo, tutte in favore della Auselda Aed Group s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore; 3. con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi del d.m. n. 55/2014 con condanna della convenuta.”.
A fondamento della domanda, l’attrice premetteva che la Auselda AED Group S.p.A., società commerciale operativa sul mercato dei servizi e della consulenza informatica dal 1962, a partire dal dicembre 2012, visto lo stato di crisi nel quale da tempo versava, era stata interessata da una serie consecutiva di procedure concorsuali e che, da ultimo, con decreto depositato il 23 luglio 2014, questo Tribunale aveva dichiarato aperta la procedura di Amministrazione straordinaria della Auselda AED Group S.p.A. e, successivamente, con decreto del 6 agosto 2014, pubblicato in G.U. n. 201 del 30 agosto 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico provvedeva alla nomina del Commissario straordinario.
Precisava, quindi, che, in base al principio della consecutio desumibile dall’art. 67, II comma L.F, il “periodo sospetto” doveva individuarsi nei sei mesi precedenti alla presentazione della prima istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo dinanzi a questo Tribunale, vale a dire nel periodo compreso tra il 10 giugno 2012 e il 10 dicembre 2012. L’attrice esponeva che, in tale periodo, la Auselda AED Group S.p.A., all’epoca ancora in bonis, si era avvalsa di un elevato numero di fornitori e professionisti, tra i quali figurava la I. S.r.l., con sede in ____________, società che aveva beneficiato dei due pagamenti da parte della Auselda AED Group S.p.A. indicati sopra.
Riteneva, quindi, sussistenti i presupposti per esperire il rimedio di cui all’art. 67, II comma L.F, e a tal fine allegava documentazione comprovante l’esecuzione dei pagamenti e la sussistenza dell’elemento soggettivo – “scientia decoctionis”, desumibile dal costante ritardo nei pagamenti da parte della Auselda AED Group S.p.A., dalle perdite registrate alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011, nonché dall’ampio riscontro che la grave crisi della Auselda aveva sulla stampa.
L’attrice precisava inoltre che, in considerazione della circostanza che la I. s.r.l. era stata cancellata dal registro delle imprese in data 23 febbraio 2016, l’azione veniva proposta nei confronti delle società E. S.r.l. e S. S.r.l. quali socie della I. S.r.l. alla data dei pagamenti oggetto del presente giudizio.
Sulla scorta di tali premesse, l’attrice formulava le conclusioni innanzi richiamate.

Si costituivano in giudizio la società le società E. S.r.l. e S. S.r.l., nonché il Dott. D. G., legale rappresentante delle società convenute e già liquidatore di I. S.r.l., i quali contestavano integralmente la domanda e ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Deducevano i convenuti l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 67, II comma L.F., e in particolare della conoscenza dello stato di decozione, in quanto i) i pagamenti da parte della Auselda AED Group S.p.A. sono stati puntuali e disposti attraverso bonifico bancario; ii) il dissesto dell’impresa deve emergere chiaramente dai dati di bilancio, non essendo la sola sussistenza di perdite d’esercizio sufficiente a far presumere la conoscenza della decozione nel soggetto che riceve il pagamento.
Deducevano inoltre che i pagamenti oggetto della domanda attorea non erano soggetti all’azione revocatoria ai sensi dell’art. 67, III comma, lettera g) L.F., in quanto corrispettivi per un servizio strumentale consistente nella realizzazione di un progetto di ristrutturazione societaria da attuarsi attraverso la ristrutturazione del debito sociale della Auselda AED Group S.p.A.
Infine, i convenuti deducevano di non essere tenuti, in base al dettato dell’art. 2495, II comma c.c., alla restituzione delle somme richieste dalla procedura attrice, in quanto: i) l’attivo patrimoniale della I. S.r.l. non era stato ripartito in favore dei soci, essendo stato integralmente impiegato in sede di liquidazione per soddisfare terzi creditori muniti di cause legittime di prelazione; ii) la responsabilità per i debiti della società estinta poteva essere imputata ai liquidatori soltanto quando il mancato pagamento fosse dipeso da colpa di costoro, insussistente nel caso di specie.
I convenuti concludevano pertanto chiedendo al Tribunale: “Rigettarsi in ogni caso le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA 4%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.

Assegnati i termini di cui all’articolo 183, VI comma, cod. proc. civ., acquisita documentazione conferente ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all’udienza del 12 settembre 2019 la causa veniva rimessa in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivazione

Deve esaminarsi previamente la questione, sollevata dai convenuti, relativa all’applicabilità dell’art. 2495, II comma c.c. al caso di specie.
La procedura attrice sostiene che le società E. S.r.l. e S. S.r.l. sarebbero tenute a restituire le somme pagate dalla Auselda AED Group S.p.A. alla I. S.r.l., in quanto socie di quest’ultima alla data dei pagamenti oggetto del presente giudizio e tenuto conto della cancellazione, intervenuta medio tempore in data 23 febbraio 2016, della I. S.r.l. dal Registro delle Imprese.
Sostiene inoltre che anche il Dott. D. G., in qualità di liquidatore della I. S.r.l., sarebbe tenuto alla restituzione delle somme in questione, in quanto avrebbe redatto il bilancio di liquidazione della I. S.r.l. successivamente alla cancellazione della stessa, e dunque tardivamente, senza tenere conto della revocabilità dei pagamenti disposti dalla Auselda AED Group S.p.A.
Rispetto a tali argomentazioni, i convenuti hanno eccepito l’infondatezza della domanda in base a quanto previsto dall’art. 2495, II comma c.c. in materia di responsabilità dei soci e del liquidatore della società cancellata.
Giova preliminarmente chiarire che in questa sede non si fa questione della legittimazione passiva delle società convenute, pacificamente sussistente in capo alle stesse per effetto di successione nei rapporti di cui era titolare la società estinta al momento della cancellazione, sulla base del condivisibile orientamento giurisprudenziale richiamato da entrambe le parti (Cass. civ., Sez. V, 7.4.2017, n. 9094; ID. 16.6.2017, n. 15035; più recentemente, Sez. V, ord. 16.1.2019, n. 897).
È invece oggetto di controversia tra le parti la portata della responsabilità delle società convenute rispetto alle obbligazioni di cui era titolare la I. S.r.l. al momento della cancellazione.

Giova innanzitutto ricordare il dettato dell’art. 2495, II comma c.c., che dispone: "Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società".
In proposito, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, dalla quale non si discostano le pronunce richiamate da entrambe le parti del presente giudizio, "qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali" (così Cass. civ., Sez. Unite, 12.3.2013 n. 6070).

Dall’orientamento giurisprudenziale richiamato si ricava in modo chiaro il principio per cui, nel caso di soci limitatamente responsabili, qualora la società si estingua i soci rispondono dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.
In base alla regola generale posta dall’art. 2697 c.c., incombe sul creditore che agisce in giudizio l’onere della prova della distribuzione dell’attivo e della riscossione di quote dello stesso da parte dei soci nei cui confronti agisce, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato (cfr. Cass. civ., Sez. I, 6.12.2019, n. 31933).
Applicando tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi infondata la domanda formulata da parte attrice nei confronti delle società convenute.
E infatti, trattandosi della cancellazione di una società a responsabilità limitata, le società convenute, quali socie della I. S.r.l., rispondono dei debiti sociali della stessa soltanto nei limiti di quanto percepito in sede di liquidazione della società.
Orbene, non vi è prova che, a seguito della liquidazione della I. S.r.l., le società convenute abbiano percepito quote dell’attivo sociale. Al contrario, dalla documentazione prodotta in atti, risulta che il bilancio di liquidazione sia stato chiuso con un passivo pari ad € 2.594.496.

La domanda formulata dalla procedura attrice deve ritenersi parimenti infondata in relazione alla posizione del Dott. D. G., convenuto quale liquidatore della I. S.r.l.. In ordine alla medesima, va premesso che la Procedura attrice ha omesso di formulare deduzioni specifiche relativamente alla posizione del predetto convenuto in revocatoria. Nella comparsa conclusione ha affermato che il G., quale liquidatore della I. S.r.l., avrebbe depositato il bilancio di liquidazione della società, successivamente alla cancellazione della stessa.
La domanda deve ritenersi inammissibile, atteso che la medesima, oltre che tardivamente specificata nella comparsa conclusionale, appare comunque estranea ai limiti del thema decidendum relazione all’azione revocatoria.
In ogni caso e per completezza di argomentazione, va osservato che la tardiva redazione del bilancio di liquidazione contestata da parte attrice non trova riscontro nella documentazione prodotta in giudizio, da cui si ricava che il bilancio è del 30 novembre 2015 ed è stato approvato dall’assemblea il 22 dicembre 2015, e dunque anteriormente alla cancellazione della società intervenuta il 26 febbraio 2016.
Per le considerazioni che precedono, nel rispetto del principio di economia processuale e in applicazione del canone della ragione più liquida (Cass. civ., Sez. Unite, 12.12.2014, n. 26242), ogni ulteriore questione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la revocatoria ex art. 67, II comma L.F. deve ritenersi assorbita.
Conseguentemente, la domanda della procedura attrice va integralmente rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, secondo la natura e il valore della causa, il numero e la complessità delle questioni affrontate, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, in favore di parte convenuta e per essa del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.

PQM

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Auselda AED Group S.p.A. – in amministrazione straordinaria – nei confronti di E. S.r.l., S. S.r.l. e D. G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente la domanda;
- condanna parte attrice a rifondere ai convenuti le spese del presente giudizio che determina nella misura di complessivi €. 9.355,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dei convenuti, dichiaratosi antistatario.
Roma, 10 aprile 2020.
Il Giudice dott.ssa Margherita Libri
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Dott. Antonio Falchi Delitala, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
Pubblicata in data 14 aprile 2020


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.