Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del casellario ex articolo 40 decreto Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di ___________________ volta ottenere la cancellazione dal casellario giudiziario del decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari della Pretura di Nola in data 18 Marzo 1998, esecutivo il 18 Aprile 1998, con condanna alla pena di Lit. 160.000 (euro 82,63) di multa per il reato di cui agli artt. 25, 292, 293, 296 d.P.R n. 43 del 1973, 70 d.P.R. n. 633 del 1972, a seguito dell'intervenuta riabilitazione disposta con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 28 maggio 2019. 2. Ricorre ______________, a mezzo del difensore avv. ____________, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge (artt. 175, primo comma, 178 cod. pen., in riferimento all'articolo 5 d.P.R. n. 313 del 2002, articoli 1, 2, 3, 4, 27, 35 e 36 Costituzione e articolo 8 Convenzione EDU, articolo 15 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e articolo 7 della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale) e il vizio della motivazione per non essere stata disposta la cancellazione alla luce delle conseguenze derivanti dalla disposta riabilitazione nonché in considerazione del diritto alla protezione dei dati personali dell'interessato resta esposto alla raccolta di informazioni relative a condanne per le quali però è già stata concessa la riabilitazione. Il ricorso denuncia la violazione di legge con riguardo all'articolo 5 d.P.R. n. 313 del 2002 perché il giudice non ha tenuto conto delle disposizioni relative alla riabilitazione le quali determinano la rimozione degli effetti penali della condanna e, seppur non espressamente indicando l'iscrizione nel casellario, necessariamente la presuppongono data l'ampiezza dell'effetto riabilitativo. Del resto, per effetto della clausola di salvezza inserita nell'articolo 178 cod. pen., gli effetti penali espressamente esclusi dalla riabilitazione riguardano la nuova concessione della sospensione condizionale e il perdono giudiziale. In proposito, il ricorso fa notare che la giurisprudenza di legittimità è incline ad affermare che la non menzione della condanna nel certificato del casellario può essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna per la quale si è intervenuta pronuncia di riabilitazione.Il ricorso segnala poi le pesanti conseguenze derivanti dalla permanenza della iscrizione nel casellario nonostante la disposta riabilitazione con particolare riguardo al settore del lavoro in quanto i singoli datori di lavoro, pur impossibilitati ad acquisire direttamente la certificazione, potrebbero non richiedere la presentazione all'interessato, così venendo a conoscenza della condanna nonostante la riabilitazione. Si tratta, del resto, di una grave limitazione della vita privata e familiare derivante da una ingiustificata ingerenza dell'autorità pubblica. D'altra parte, la Carta dei diritti fondamentali precisa che i dati a carattere personale devono essere trattati in base al consenso della persona interessata, sicché dalla certificazione deriva una violazione del diritto alla protezione dei dati personali, non essendo stato prestato il consenso al trattamento.
Relativamente al rapporto con la pubblica amministrazione la certificazione risulta particolarmente lesiva in quanto gli uffici e gli operatori di servizi pubblici possono accedere direttamente il servizio certificativo, così acquisendo il certificato che contiene anche le condanne per le quali è stata concessa la riabilitazione.

Motivazione

1. Il ricorso è infondato per le ragioni che saranno esposte.

2. Per comprendere l'infondatezza delle varie argomentazioni difensive è utile ricordare i principali pilastri su cui si poggia il casellario giudiziale anche perché sembra emergere dal ricorso una certa confusione tra il contenuto delle certificazioni e le tipologie di certificati. 2.1. Va anzitutto ricordato che a norma dell'articolo 3, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 313 del 2002, nel casellario vanno iscritti per estratto «i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione». Tale disposizione, che espressamente prevede l'obbligo di iscrizione, ha il preciso scopo di mantenere aggiornate le precedenti iscrizioni relative alle condanne per le quali sia stato concesso il ridetto beneficio.

2.2. Venendo all'attività certificativa, l'art. 21 del citato decreto stabilisce che: «1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto», dovendo l'autorità penale avere piena conoscenza della situazione giudiziaria del cittadino. Si tratta, in effetti, della certificazione più ampia e completa disponibile nel sistema del casellario, la quale tuttavia è limitata unicamente alla giustizia penale. Per quanto concerne, invece, il certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, l'art. 24 del decreto stabilisce che: «01. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta. 1. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: [...] d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata». Si comprende, dunque, che nel certificato rilasciato al privato non risulta la condanna per la quale è stata disposta la riabilitazione. D'altra parte, a norma dell'art. 25-bis del citato decreto, anche il certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro, nei casi in cui esso può essere rilasciato (nel caso in cui si debba impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori), contiene unicamente le iscrizioni previste dall'art. 24 per il certificato rilasciato a richiesta dell'interessato, sicché non risultano le condanne per le quali è stata disposta la riabilitazione. A norma dell'art. 28: «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando è necessario per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere [...] il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3 [...]. 2. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore [...]. 3. Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed è rilasciato quando non può' procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti.

4. I dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta [...]». In questo caso, nella certificazione, sia selettiva che generale, potrà comparire la condanna per la quale sia stata successivamente concessa la riabilitazione, beneficio che risulterà però specificamente annotato, così mettendo a disposizione dell'amministrazione una informazione completa e pertinente.

3. Ciò premesso, non- può che ribadirsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale si è correttamente richiamato il giudice del casellario, secondo il quale «la cancellazione della sentenza dal casellario non rientra tra gli effetti penali di cui è prevista l'estinzione a seguito di riabilitazione» (Sez. 1, n. 45581 del 25/10/2012, Fabiano, Rv. 254046). 3.1. Prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 313 del 2002 la giurisprudenza, aveva chiarito che «tra le conseguenze della estinzione di ogni effetto penale della condanna a seguito di riabilitazione, non rientra la cancellazione dell'iscrizione della sentenza dal casellario, perché non prevista tra le cause di eliminazione dall'art. 687 cod. proc. pen. e, inoltre, l'art. 686 cod. proc. pen. stabilisce che il provvedimento di riabilitazione deve essere annotato nel casellario, e, infine, l'art. 689, comma 2, n. 4, cod. proc. pen., già prevede che i certificati penali rilasciati all'interessato non contengano le condanne per le quali è intervenuta riabilitazione» (Sez. 3, n. 35078 del 04/07/2003, Savio, Rv. 225980). 3.2. Tenuto conto che il provvedimento giudiziario di riabilitazione va iscritto nel casellario, ai sensi dell'art. 3, lett. m), d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, apparrebbe contraddittorio disporre, per un verso, l'iscrizione del provvedimento riabilitativo e, per altro verso, sostenere la necessità di cancellazione della sentenza in relazione alla quale esso è stato concesso. D'altra parte, non vi è dubbio che «non rientra tra gli effetti penali della condanna l'iscrizione nel casellario giudiziale, che non ha un contenuto di 1/P sanzione né incide in modo diretto su alcun rapporto di diritto penale» (Sez. 6, n. 402 del 30/01/1997, Lacagnina, Rv. 208890).

3.3. In ultimo, non può farsi a meno di sottolineare che l'eventuale cancellazione dal casellario della condanna per la quale sia stata concessa la riabilitazione impedirebbe l'esercizio del potere di revoca della sentenza di riabilitazione a norma dell'art. 180 cod. pen., poiché l'autorità giudiziaria non sarebbe più in grado di individuare il provvedimento da revocare e la condanna da ripristinare. Ciò appare ancora più evidente ove si consideri che, a differenza del provvedimento di riabilitazione - avente carattere costitutivo in quanto ricollega la pronunzia all'osservanza di alcune condizioni indicate dalla legge (come il decorso del tempo) e richiede un apprezzamento discrezionale del giudice, come la valutazione del requisito della buona condotta, dal quale dipende lo accoglimento dell'istanza, ed opera di conseguenza ex nunc con la produzione dei propri effetti dal momento in cui il provvedimento diviene irrevocabile -, il provvedimento col quale vien disposta la revoca della sentenza di riabilitazione ha invece natura dichiarativa per l'intrinseco suo carattere di mero accertamento, essendo limitata l'indagine ad una semplice verifica delle condizioni fissate dalla legge per la revoca, e produce in conseguenza i propri effetti ex tunc in quanto retroagisce al momento in cui le predette condizioni si sono verificate (Sez. 5, n. 3244 del 27/11/1985 dep. 1986, Rispoli, Rv. 172529; la natura dichiarativa della revoca della riabilitazione è stata recentemente ribadita da Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, P.G. in proc. Pesce, Rv. 269042).

4. Sono manifestamente infondate le argomentazioni che fanno leva sull'art.175 cod. pen. perché si tratta di un istituto, quello della non menzione della condanna, affatto diverso dalla riabilitazione e che richiede una discrezionale valutazione, ancorata ai parametri legali ivi indicati, da parte del giudice della cognizione al momento della pronuncia della sentenza di condanna. D'altra parte, a seguito della concessione della riabilitazione la condanna iscritta nel casellario giudiziale non può essere riportata nel certificato rilasciato a richiesta del privato, sicché non si comprende il fondamento della deduzione difensiva che richiama le (analoghe) conseguenze della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen.Il risultato pratico della non certificazione della condanna per la quale è concessa la riabilitazione è raggiunto, similmente a quanto previsto dall'art. 175 cod. pen.

5. Sono, del pari, manifestamente infondate le censure che si appuntano sulla protezione dei dati personali.

5.1. Anzitutto, deve farsi riferimento alla base legale che giustifica il trattamento dei dati giudiziari, così emergendo la manifesta infondatezza delle argomentazioni difensive in merito alla legittimità del trattamento e alla non necessità di consenso da parte dell'interessato. È utile rimarcare che, in base alla normativa interna e sovranazionale attualmente vigente, il trattamento dei dati relativi alle funzioni giurisdizionali è sottoposto a una disciplina particolare. È consentito - in base al vigente GPDR (regolamento UE n. 2016/679) - il loro trattamento anche in relazione ai dati sensibili (art. 9) par. 2, lett. f), non si applica nei loro confronti il diritto alla cancellazione (art. 17, par, 3), il diritto dell'Unione e dei singoli Stati possono prevedere specifiche limitazioni per ragioni di giustizia ai diritti degli interessati e le autorità nazionali di settore non sono competenti a loro controllo (art. 55, par 3). Per quanto concerne i diritti degli interessati, l'art. 2-duodecies del Codice privacy, introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 101 del 2018, disciplina, in applicazione dell'art. 23, par. 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679, le limitazioni dei diritti degli interessati di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, per esigenze di salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari. In tale novero devono essere ricompresi i dati trattati nei procedimenti giurisdiziona li.

5.2. Come si è visto al paragrafo n. 2, è poi esclusa in radice la divulgazione dei dati per mezzo della certificazione del casellario giudiziale richiesta dall'interessato poiché in essa non compaiono le condanne per le quali vi sia stata riabilitazione. Analoga limitazione concerne il certificato richiesto, nei casi specificamente previsti, dal datore di lavoro.Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici possono, invece, richiedere una certificazione generale dalla quale, in ipotesi, possono risultare anche le condanne per le quali vi sia stata riabilitazione, ma si tratta di una richiesta giustificata dalle necessità connesse all'esercizio delle loro funzioni, sicché appare giustificata e proporzionata alla luce dei compiti svolti da tali enti.

6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28 ottobre 2020.


 

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