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TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Paola Marino nella causa iscritta al n. 7283/2020 R.G. promossa
da ***
contro
FOODINHO S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
all'udienza di discussione del 20/11/2020 ha pronunziato sentenza mediante lettura
del seguente dispositivo
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, dichiara che tra il ricorrente *** e la FOODINHO S.R.L. intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e
indeterminato, dal 5.10.2018, con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di ciclofattorino addetto alla consegna di merci, cibi e bevande, a domicilio, da
inquadrare nel VI livello del C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi.
Dichiara inefficace il licenziamento orahnente intimato al ricorrente dalla società convenuta mediante il suo perdurante distacco dalla piattaforma Glovo dal 3.03.2020 in poi e sino al 12.06.2020 e condanna la FOODINHO S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, con l'inquadram .ento e le mansioni sopra indicati, nonché al pagamento in suo
favore di un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. che avrebbe dovuto percepire, pari a€ 1.407,94 n1ensili, dal 4.03.2020 sinoì all'effettiva reintegrazione, oltre contributi previdenziali e assistenziali.
Condanna la società convenuta FOODINHO S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive per il periodo dal 5.10.2018 al 4.03.2020, della somma complessiva di€ 13.313,41.
Condanna FOODINHO S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi€ 16.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovute come per legge, di cui dispone la distrazione in favore dei suoi procuratori costituiti, antistatari.
Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Palermo, 20/11/2020.
Scarica copia del provvedimento: Tribunale Palermo sentenza 3570/2020
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