TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Dispositivo di sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D’Ingianna pronunziando all’udienza del nel proc.n. 5306 / 2018 rg ,
sul ricorso depositato il 18/12/2018
proposto da ARSAC-AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE ( avv.ti FILICE ASSUNTA BARBARA e CARNOVALE EUGENIO )
nei confronti di (Omissis) ( difesa da avv. VOTANO MARIA LUISA )
ha emesso e dato lettura del seguente dispositivo, così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza , difesa , eccezione :
“ Rigetta l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto
Condanna parte opponente al pagamento alla opposta delle spese del giudizio della presente fase che liquida complessivamente in 1800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte opposta.
Reggio di Calabria 27.1.2021
Il Giudice
Dott. Arturo D’Ingianna

Motivazione

Con l’odierno ricorso parte ricorrente ARSAC agiva in opposizione a decreto ingiuntivo n..404 del 2018 emesso da questo ufficio per il pagamento di rimborsi di missione e contestava la domanda eccependo il difetto di competenza territoriale e l’infondatezza della pretesa ingiuntiva .

Chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia ;in subordine limitare la somma a 2537,61 euro e non riconoscere comunque la decorrenza dal ottobre 2016.
Chiedeva infine di chiamare in causa la Regione Calabria .

Parte opposta contestava l’eccezione di incompetenza e ribadiva la debenza e correttezza delle somme ; eccepiva l’inammissibilità della chiamata in causa della Regione .

Rimessa la causa in decisione , il ricorso in opposizione è infondato..
La causa concerne la pretesa creditoria di un dipendente per rimborso somme a titolo di missioni svolte per conto dell’ufficio e con mezzo proprio nel periodo dal gennaio 2015 al novembre 2016. La sig. (Omissis) deduceva di essere stata assunta presso A.R.S.A.C. - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese inquadrata come D6 istruttore direttivo a tempo pieno e indeterminato -, e che per esigenze connesse alla gestione e al monitoraggio del P.O.R. Calabria 2000 – 2006 e del P.S.R. Calabria 2007 – 2013, era stata distaccata (funzionalmente ed a tempo pieno) presso la Regione Calabria, Dipartimento 8 denominato “Agricoltura e Risorse Agroalimentare”, Settore 4, Servizi ATM presso la sede periferica degli Uffici Regionali Arsac di Reggio Calabria alla Via (Omissis); e, nel periodo compreso dal mese di gennaio 2015 al mese di novembre 2016 (dettagliatamente specificate con gli allegati al ricorso monitorio), per l’espletamento delle sue funzioni ispettive e di controllo la Dott.ssa (Omissis) aveva compiuto delle missioni, debitamente autorizzate dall’ ufficio preposto, fuori dal proprio posto di lavoro, mediante uso della propria autovettura, maturando – quindi – gli emolumenti accessori allo stipendio quali rimborsi delle spese missioni secondo quanto previsto dalle Convenzioni tra la Regione e l’Azienda su detta, debitamente, anche queste, allegate nel fascicolo monitorio e a cui si rinvia.


Parte opponente ha eccepito che la sig ra (Omissis) dal maggio 2007 prestava servizio presso la regione Calabria Dipartimento 8 agricoltura e risorse agroalimentari settore 4 ATM per cui doveva essere incardinato il procedimento presso il Tribunale di Catanzaro

L’assunto della opponente non è fondato.
Invero il distacco, verso un soggetto diverso dal datore di lavoro non sposta la competenza Trattandosi di pubblica amministrazione comunque è rilevante la sede di servizio attuale o ultima presso il datore verso cui rivolge la domanda (CassCivile Ord. Sez. 6 Num. 10802 Anno 2019).
Nella specie non risulta contestato che la (Omissis) , avesse avuto l’ultima sede di lavoro presso l’ARSAC in Reggio Calabria.
Ne discende il rigetto della eccezione .

MERITO
Orbene in ordine alla disciplina del trattamento economico , in caso di utilizzazione del lavoratore da parte di altra amministrazione , il trattamento fondamentale è rimborsato dalla amministrazione utilizzatrice a quella di provenienza ( art 70 dlgs 165/2001).
Il meccanismo di rimborso significa dunque che la legittimazione passiva sulla richiesta del lavoratore di erogare le somme di rimborso è dell’amministrazione di provenienza che poi regolerà i costi e gli oneri all’interno del rapporto con il datore utilizzatore , ma senza effetti esterni ove non previsto contrattualmente .
La delibera della Giunta Regionale del 27.4.2011 n. 158 prevedeva chiaramente per le missioni nell’ambito del supporto all’ARSSA che la corresponsione dei rimborsi delle missioni dovesse avvenire ad opera dell’ARSSA e su autorizzazione dei dirigenti del Dipartimento dell’Agricoltura. Nella specie dunque la richiesta in carico all’ARSAC è cor(Omissis) da parte della lavoratrice
Ciò posto ,l’ARSAC deduce che le missioni non risultavano autorizzate dal dirigente

Orbene sul punto sia sulla base del principio del pubblico impiego che rimette la liquidazione del trattamento accessorio alla dirigenza sia per espressa previsione della delibera regionale del 2011 occorreva l’autorizzazione da parte della dirigenza della Regione.
Inoltre per il personale di pubblico impiego enti locali il trattamento di trasferta deve essere conforme alla contrattazione collettiva applicabile al rapporto. Nel caso di specie l’autorizzazione del dirigente regionale deve ritenersi esistente sia perché le note di trasmissione sia i prospetti mensili depositati dalla ricorrente nel monitorio riportano il visto della Dirigente Arch. (Omissis) il che vuol dire che ne autorizzasse anche l’espletamento.

Quanto all’esattezza del quantum parte opponente contesta l’ammontare deducendo che in base alle distanze chilometriche e del rimborso del quinto del prezzo della benzina , la somma dovuta sarebbe stata 2911,73 , inferiore a quanto ingiunto. La contestazione sul quantum è generica e non individua in concreto quali missioni o chilometri non fossero soggette a rimborso .Le schede offerte dalla dipendente sono analitiche nel riportare i chilometri e la difesa dell’Arsac non cura di indicare in quale parte – nonostante anche l’attestazione del dirigente - non rispondessero a verità.
Inoltre l’Arsac eccepisce che non erano dovuti i rimborsi per il 2016 quantomeno per l’ottobre 2016 ( 374,12 euro ) in virtù della delibera del 2016 n. 106 e relativa convenzione ma senza spiegare in concreto il motivo e quale esclusione contenga detta delibera e la convenzione.
Va pertanto respinta l’opposizione

CHIAMATA IN CAUSA DELLA REGIONE
La chiamata in causa è inammissibile perché parte opponente non formula alcuna domanda verso la Regione .
SPESE
Spese a carico dell’ARSAC per la soccombenza e liquidate ex dm 55 del 2014.
Reggio di Calabria 27.1.2021
IL GIUDICE
dott. Arturo D’Ingianna


 

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