Motivazione

TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, all’esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente ordinanza:
rilevato che il procuratore di parte ricorrente all’odierna udienza ha ribadito che il proprio assistito ha rinunciato agli atti del giudizio, dovendosi in tal senso intendere la dichiarazione sottoscritta da N. M. e depositata il 15.2.21;
rilevato, infatti, che parte ricorrente ha depositato in data 15.2.2021 atto di rinuncia agli atti del giudizio, a seguito della lettura della memoria difensiva del 21.1.2021 con cui l’Inps ha eccepito il passaggio in giudicato della sentenza con cui è stata decisa l’opposizione all’avviso di addebito opposto in questa sede;
rilevato in particolare che in dette note il difensore di parte ricorrente ha dedotto che: "solo a seguito della costituzione dell’Inps apprendeva che in realtà l’avviso addebito n. 593 2015 0005784818 opposto era già stato notificato al sig. N. M. e che lo stesso veniva impugnato con ricorso recante n.3139/2016 R.g. avente ad oggetto il medesimo avviso di addebito e definito con sentenza n. 3264/2019 passata in giudicato";
preso atto che l’Inps non ha accettato la rinuncia agli atti del giudizio, deducendo tra l’altro che il precedente giudizio avente ad oggetto il medesimo avviso di addebito opposto in questa sede si è concluso con sentenza favorevole all’Inps passata in giudicato, infine insistendo nella domanda ex art. 96 c.p.c.;
rilevato che ai sensi l’art. 306 c.p.c. "Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo";

rilevato che ai sensi dell’art. 306 c.p.c. la rinuncia agli atti del giudizio deve essere accettata solamente dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, mentre nella specie l’Ente previdenziale non risulta avere un concreto interesse in tal senso, tenuto conto che la legittimità dell’avviso di addebito opposto in questa sede è stata già affermata con sentenza passata in giudicato (Trib. Catania n. 3264/2019 in atti), non sussistendo il rischio – in difetto di una pronuncia nel merito della controversia del consolidarsi di un precedente ad essa resistente sfavorevole e non avendo peraltro dedotto ulteriori circostanze in merito alla possibilità di conseguire un’utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo;
ritenuto che non osta all’estinzione del giudizio la circostanza che l’Inps abbia insistito nella condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;
ritenuto, infatti, che la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. sulla quale l’Inps ha insistito è invero una statuizione accessoria alla decisione di merito;
ritenuto che pertanto la domanda ex art. 96 c.p.c. non gode di autonomia rispetto al procedimento di merito cui accede, non potendo la stessa essere proposta in separato giudizio, neanche su concorde richiesta delle parti (v. per tutte già Cass. n. 2967/1999), in quanto la stessa presuppone la definizione nel merito del giudizio;
rilevato che sul punto la Corte di cassazione ha ritenuto: i) che la condanna alle spese ed al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata costituisce una pronuncia accessoria e conseguenziale alla decisione della causa; ii) che l’esame della stessa presuppone che nei confronti della parte soccombente siano state proposte ed accolte, domande, eccezioni o difese processuali o di merito; iii) che l’accertamento della mala fede o colpa grave del convenuto nel resistere al giudizio promosso dall’attore e l’eventuale condanna al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con la liquidazione dei danni, devono essere contestuali e contenuti nell'unica sentenza che chiude il giudizio nel merito; iv) che solo tale sentenza, infatti, può effettuare un accertamento globale sulla soccombenza delle parti e può contenere sia la condanna alle spese, a norma dell'art. 91 c.p.c., che quella al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (Cass. n. 3818/2016);
ritenuto che il presente procedimento non può giungere ad una decisione nel merito, tenuto conto che, a mente dell’art. 307, ultimo comma c.p.c., l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio;
ritenuto che l’estinzione del presente giudizio si è prodotta, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., per effetto della dichiarazione di rinuncia fatta da parte ricorrente e per effetto dell’assenza di interesse di parte resistente ad ottenere una decisione nel merito del giudizio;
ritenuto inoltre che la pronuncia del giudice declaratoria dell’estinzione del giudizio ha valore meramente dichiarativo di un evento già verificatosi, non esistendo margini di discrezionalità, giusta il tenore dell’art. 307, ultimo comma, c.p.c.;
ritenuto che pertanto va dichiarata l’estinzione del giudizio;
ritenuto che pertanto non ricorrono i presupposti necessari per l’esame della domanda di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;
ritenuto che dunque non si ha luogo a provvedere neppure sulla domanda ex art. 96 c.p.c.,
rilevato che ai sensi dell’art. 306, comma 4, c.p.c. il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo;
rilevato che manca nel caso di specie l’accordo delle parti;
ritenuto che parte ricorrente deve essere condannata alla refusione delle spese di lite per l’attività svolta da parte resistente sino al momento dell’estinzione del giudizio;
ritenuto di applicare i criteri di cui al d.m. n. 55/2014, valori minimi, in ragione della qualità delle parti, escluso quanto dovuto per la fase istruttoria, in concreto non espletata;
visto l’art. 306 c.p.c.

PQM

dichiara estinto il giudizio;
dichiara non luogo a provvedere sulla domanda ex art. 96 c.p.c.;
condanna N.M. alla refusione in favore dell’Inps e di S.C.C.I. s.p.a. delle spese di lite, che liquida in euro 844,00 per compensi, oltre Iva e CPA.
Si comunichi.
Catania, li 27 settembre 2021
Il giudice
Federica Porcelli


 

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