Articolo di commento


TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III Sezione civile
Nel procedimento n.11418/2015 R.G.,
instaurato da _____
contro_______

Motivazione

Il Giudice
in persona del dott. Giovanni Di Giorgio,
sciogliendo la riserva formulata nel verbale di udienza del 1.12.2016,
letti gli atti, vista la documentazione prodotta ed esaminate le contrapposte istanze istruttorie avanzate dalle parti;
considerato che la dedotta prova testimoniale del sig. ____ è inammissibile ai sensi dell'art. 246 c.p.c. atteso che egli è, secondo la prospettazione di parte attrice, parte potenziale del processo quale soggetto;
rilevato infatti che:
l'art. 246 c.p.c. prevede che "Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio".
Il Tribunale, aderendo all'orientamento della Corte Costituzione (Corte Cost. sentenza n.248/74) la quale ha esaminato in modo approfondito la disposizione in esame, rileva che la norma non vieta l'assunzione come testi di coloro che abbiano un qualsiasi interesse nel processo ma riguarda soltanto le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio." Il riferimento a un interesse tale da legittimare la partecipazione al giudizio dimostra che il divieto dell'art. 246 cit. è dettato in funzione del principio, proprio del nostro ordinamento processuale civile, di incompatibilità delle posizioni di teste e di parte nel giudizio. Questa antitesi è stata valutata dal legislatore con riguardo sia a colui che sia già parte formale del giudizio ovvero parte in senso sostanziale, cioè quella in nome della quale o contro la quale viene chiesta l'attuazione della legge, sia con riguardo al titolare o contitolare della situazione giuridica dedotta in giudizio da altro soggetto, il quale ultimo sia legittimato a farla valere in nome proprio, e rispetto al titolare di una situazione giuridica dipendente, sotto il profilo sostanziale, da quella dedotta in giudizio. Questi soggetti possono spiegare intervento in giudizio, o ai sensi del secondo capoverso dell'art. 111 c.p.c. o sotto forma di intervento litisconsortile o adesivo autonomo (come è quello del concreditore solidale), ovvero, infine, sotto forma di intervento adesivo dipendente, di cui al capoverso dell'art. 105 c.p.c. (intervento del sub conduttore, del fideiussore, dell'obbligato in via di regresso),

Il legislatore assimila alla parte ai fini della capacità a testimoniare i detti soggetti, quindi, se l'intervento è avvenuto la incapacità a essere successivamente escusso come teste discende dalla qualità di parte che assume l'interventore, mentre, nella ipotesi di intervento posteriore alla testimonianza, questa perderebbe il suo valore probatorio.

L'art. 246 c.p.c. è dettato con riguardo alla prospettiva di chi si mantenga estraneo al giudizio e ciò nonostante, per la particolare situazione giuridica che a lui fa capo, è in condizione, secondo le regole di diritto sostanziale, di potere poi invocare a proprio favore l'efficacia diretta o riflessa del giudicato, formatosi col contributo della propria testimonianza.
Peraltro, la qualità di testimone e, conseguentemente la capacità di rendere dichiarazioni sui fatti di causa, si fonda sulla terzietà del soggetto rispetto agli interessi giuridici che sono oggetto della controversia.

L'art. 246 c.p.c. equipara alla parte coloro che sono titolari di un interesse giuridico che legittimerebbe ad assumere la qualità di parte del giudizio e, a fortiori, coloro che hanno già assunto la qualità di parte in un processo litisconsortile. Tale norma inoltre prevede un limite che deriva dalla distinzione, nell'ambito del processo, tra parte e testimone e dalla differente disciplina che regola le relative "posizioni processuali", quindi, stabilisce un principio di ordine pubblico processuale la cui violazione è rilevabile d'ufficio dal giudice.

Ritenuto pertanto di rilevare l'inammissibilità della dedotta prova testimoniale atteso che il ____, secondo la prospettazione di parte attrice, avendo concorso con la Banca alla commissione
del fatto, sarebbe un coobbligato solidale e, quindi, parte potenziale del presente giudizio;

PQM

così provvede:
a) sulle istanze istruttorie di parte attrice:
ritenutane l'opportunità, ordina la comparizione personale delle parti ai sensi dell'art. 117 c.p.c.; ritenutane l'irrilevanza rigetta l'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante di parte convenuta, per non avere egli presumibilmente conoscenza diretta dei fatti di causa; ritenutane la rilevanza ammette la prova testimoniale richiesta da parte attrice sui capi 13 e 15 della memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c. di parte attrice con n.2 testi fra quelli indicati;

b) sulle istanze istruttorie di parte convenuta:
ritenutane la congruenza e concludenza, ammette l'interrogatorio formale deferito a ____ in ordine ai fatti e circostanze di cui ai capi 1, 3, 4 e da 9 a 18 della memoria ex art. 183 cop.6 n.2 di parte convenuta;
ritenuto applicabile l'art. 246 c.p.c. al sig. ____ e ritenuti irrilevanti gli ulteriori capi articolati, rigetta la prova testimoniale richiesta da parte convenuta
FISSA
per l'interrogatorio libero e formale, nonché l'assunzione della prova l'udienza del 9.3.2017, ore 10.30.
Si comunichi.
Aversa 2/12/2016
Il Giudice
Dott. Giovanni di Giorgio.


 

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