Svolgimento del processo

Con sentenza emessa in data 26/5/2013, la Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso proposto da M.P.A. avverso l’avviso di intimazione di pagamento della somma di euro 3.662,67, emesso in relazione alla cartella di pagamento riferentesi a tributi erariali relativi all’anno 1992.

La Commissione aveva ritenuto fondato il ricorso, rilevando la mancanza della notifica della cartella presupposta e, conseguentemente comunque, la prescrizione della pretesa, collocandosi gli atti emessi prima della notifica della cartella , oltre il decennio.

Avverso tale decisione proponeva appello l’Agente di Riscossione deducendo che il primo Giudice non aveva tenuto conto della esistenza di atti intermedi, quale la comunicazione di iscrizione ipotecaria, notificata il 12/9/2005, il preavviso di fermo amministrativo, notificato il 20/3/2007 ed infine la intimazione di pagamento notificata il 28/6/2012. In ogni caso insisteva nel fatto che la cartella fosse stata notificata in data 22/6/2001 , producendo a tal fine estratto di ruolo.

Fisato il giudizio, la Commissione , all’udienza del 14/12/2020, decideva come da dispositivo

Motivazione

L’appello è infondato e va rigettato.
Della notifica della cartella esattoriale costituente il presupposto dell’avviso di intimazione non risulta data prova, da parte dell’appellante, neanche in questa fase del giudizio, risultando allegato il solo estratto di ruolo ( all A) non idoneo allo scopo.

Invero, in materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario: sicché l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato ( vedi da ultimo cass Civ n 13106/2020).

Se ne deduce che irrilevante ai finii che equi interessano, risulta la notifica degli atti intermedi, perché constatata la mancata notifica della cartella esattoriale, l’intimazioen di pagamento andeà annullata.
Pertanto, l’appello va rigettato.

Nulla sulle spese, stante a mancata costituzione dell’appellato.

PQM

RIGETTA l’appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese.
Messina 14/12/2020


 

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