Civile Ord. Sez. 6 Num. 28989 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
Data pubblicazione: 04/12/2017

ORDINANZA
sul ricorso 21148-2016 proposto da:
C. D., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO DE LUCA;
- ricorrente -
contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. quale società incorporante EQUITALIA SUD S.P.A. C.F. 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PELLEGRINO MATTEUCCI n.41, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GIUSEPPE PITITTO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO ROSANO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 167/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 09/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Svolgimento del processo

D. C. ricorre, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, rigettandone l'appello, aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso avverso iscrizione di ipoteca.
Equitalia Sud s.p.a. resiste con controricorso.
A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Motivazione

1. Il primo motivo di ricorso, prospettante violazione di legge, è infondato alla luce dei principi fissati da Cass. SEZ.U. n. 9962/2010 la quale ha statuito che «nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ.».

2. E', invece, fondato il secondo motivo, prospettante anch'esso violazione di legge.
2.1. Sulla questione controversa sono, infatti, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali, con sentenza n.19667/2014, hanno enunciato i due seguenti principi di diritto:
a) l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art.77 del d.pr. 29 a) settembre 1973 n.602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art.50 secondo comma, del d.p.r. n.602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento.

b) In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R, come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.


Se alla stregua del principio sopra trascritto sub a), l'art.50, II comma, del d.p.r. cit. non si applica alle iscrizioni ipotecarie in oggetto, deve tuttavia rilevarsi che l'originario ricorso si risolve in sostanza in una denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; denuncia da giudicarsi fondata alla stregua del principio sopra trascritto sub a). In proposito è, ormai, consolidato l'orientamento (v. di recente Cass. n. 6072/15; n.8447/15; n.9926/15; n.11505/2015; n.15509/15) secondo cui le Sezioni Unite abbiano implicitamente riconosciuto che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata istaurazione del contraddittorio; e non assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (nella medesima prospettiva, si vedano i precedenti con cui questa Corte ha affermato che il giudice che dichiari la decadenza dal potere impositivo in forza di una norma diversa rispetto a quella invocata dal contribuente "non rileva d'ufficio un'eccezione non proposta, ma si limita a qualificare in termini giuridici diversi la già formulata deduzione, sulla base di circostanze di fatto acquisite agli atti" (sentt. nn. 25077/14, 25402/14 e 2943/10, quest'ultima in relazione ad una controversia in cui la parte aveva eccepito la prescrizione ed il giudice aveva fatto applicazione di una causa di decadenza).

3. Ne consegue, in accoglimento del solo secondo motivo, rigettato il primo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, che provvederà al riesame ed al regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

In accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Pubblicata in data 4.12.2017


 

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