REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Valentina Maria Scardillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all’esito dell’udienza in forma cd cartolare del giorno 16 settembre 2020 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G8486 /2017
promossa da
C. A., rappresentata e difesa dall’avv. G. L. per procura come in atti
-ricorrente-
contro
C. SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difesa dall’avv. GENNARO ESPOSITO giusta procura come in atti
-resistente-
Avente ad oggetto
sanzione disciplinare conservativa
Sulle conclusioni delle parti come in atti

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 3 agosto 2017 la ricorrente in epigrafe indicata impugnava la sanzione disciplinare -la multa pari a due ore di retribuzione- comminatale dalla società convenuta nel giugno 2017 per i fatti descritti in atti.
Nel costituirsi in giudizio la parte datoriale allegava l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, per intervenuto licenziamento nel dicembre 2017 e allegava altresì di non aver mai applicato la sanzione conservativa per cui è causa. Concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Assegnato termine per note la causa veniva indi decisa con la presente sentenza.

Motivazione

L’azione in giudizio deve essere sorretta dall’interesse ad agire con i requisiti di concretezza ed attualità di cui all’art. 100 cpc ed in riferimento all’utilità parimenti effettiva ed attuale della pronuncia giudiziale.
L’attuale cessazione del rapporto di lavoro nell’ambito del quale è stata comminata la sanzione della multa pari a due ore di retribuzione, la sostanzialmente incontestata e sufficientemente documentata mancata applicazione della sanzione in parola in corso di rapporto (cfr. buste paga in atti) e l’assenza di domande ulteriori a carattere risarcitorio o retributivo proposte in questa sede dalla parte ricorrente -oltre alla mera richiesta di annullamento della sanzione medesima- sono elementi che rendono in atto carente e non attuale la condizione dell’azione di cui all’art. 100 cpc in relazione al proposto ricorso.
La presente pronuncia in rito non preclude del resto, ove ve ne sia interesse, l’eventuale riproposizione della odierna impugnativa o di altre domande laddove il giudizio avverso il licenziamento di che trattasi si concludesse in via definitiva con la reintegra nel posto di lavoro.
Le spese possono compensarsi stante la natura meramente processuale della decisione.

PQM

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata
dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
compensa le spese.
Così deciso in Catania il 16 settembre 2020
Il Giudice del Lavoro
Valentina Maria Scardillo


 

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