REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA SEZIONE 27
riunita con l'intervento dei signori:

ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n 14498/2016
spedito il 07/10/2016
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n• 09720150212123374000
CONTRO
AG.ENTRATE · RISCOSSIONE· ROMA
difeso da:
MARRA DIEGO
VIA DELL.AQUILA REALE 25 AIS 00100 ROMA
proposto dal ricorrente:
(OMissis)
difeso da:
MARRAZZO GRAZIANO
VIA TRAMONTANO CARLO 62 F 84016 PAGANI SA

Svolgimento del processo

1. Con atto depositato il 17.10.2016, (Omissis) adiva questa commissione tributaria proponendo ricorso avverso la cartella di pagamento (omissis), notificata il 17.3.2016, avente quale oggetto un debito tributario afferente a imposta di registro di cui all'avviso di liquidazione n. 000030188 (attinente a registrazione di atti giudiziari), per un importo di ( 255,28; a sostegno del ricorso deduceva la carenza di notifica dell'atto presupposto, riferito a un giudizio di sfratto per morosità definito nel 2003 e la prescrizione del relativo credito; inoltre deduceva: 1) la nullità della cartella per difetto degli elementi essenziali e comunque per invalidità della relativa notifica; 2) la prescrizione del tributo; 3) l'illegittimità della quantificazione del credito; 4) la mancata sottoscrizione della cartella; 5) il difetto di motivazione dell'atto; 6) la mancata indicazione della data di consegna del ruolo, concludendo In conformità con le predette deduzioni.

Si costituiva quindi Il concessionario del servizio di riscossione, depositando memoria nella quale deduceva il proprio difetto di responsabilità in ordine al contenuto del ruolo e all'effettiva sussistenza del debito tributario nonché in relazione alla regolare notifica degli atti presupposti.

All'esito dell'odierna udienza di discussione, il giudizio veniva trattenuto in decisione.

Motivazione

2. In via pregiudiziale va rilevato - in relazione alla richiesta formulata dal procuratore della ricorrente in sede di udienza di discussione di operare la notifica del ricorso nei confronti dell'ente Agenzia delle Entrate-riscossione, quale titolare pro tempore del servizio di riscossione a seguito dello scioglimento di tutte le società del gruppo Equitalia disposto per effetto dell'art.l, comma 1, d.l. n.193/2006 (conv. con modif. nella I. n.225/2006), che tale onere non è necessario ai fini della salvezza del contraddittorio e ciò in quanto, ai sensi del comma 3 dello stesso art.1, il predetto nuovo soggetto subentra ex lege in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli processuali, facenti capo agli enti soppressi; In ogni caso, l'operatività dell'Interruzione (in presenza di già intervenuta costituzione della parte originaria) .~s,n:ipnoe la necessaria dichiarazione dell'evento in udienza da parte dell'ente Interessato e pertanto, In assenza della stessa entro la chiusura della discussione. la noi:.lzlone della parte rappresentata resta . ·=- stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona giuridica ancora esistente, con correlativa ultrattività della procura alle liti e nessun rilievo assumendo, al fini suddetti, la conoscenza dell'evento aliunde acquisita, ancorché evincibile da un provvedimento legislativo che ha disposto quella soppressione (In termini, Cass., sez.I, 13.3.2013, n.6208); nel caso di specie, il procuratore del concessionario del servizio di riscossione, già costituito In giudizio, non è comparso all'udienza di discussione e nemmeno ha depositato una dichiarazione notificata alla parte ricorrente ai sensi dell'art.300, comma 1, cod.proc.clv., con la conseguenza che non sussistono i presupposti per dichiarare l'interruzione del giudizio.

3. Nel merito, va quindi esaminata In via pregiudiziale l'argomentazione difensiva inerente l'omessa notifica dell'atto presupposto rispetto alla cartella impugnata, a propria volta rappresentato - sulla base del contenuto della cartella - da un avviso di liquidazione di imposta di registro avente n.30188 (relativo all'anno 2003).

Sul punto, va rilevato che - nel caso in cui il contribuente deduca l'illegittimità di una cartella di pagamento dovuta all'omessa notifica degli atti presupposti - lo stesso può agire indifferentemente nel confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore; ne consegue che, atteso che la notifica dell'atto presupposto costituisce un necessario elemento di validità del procedimento di notifica della successiva cartella, il concessionario - qualora non abbia richiesto fa suddetta integrazione del contraddittorio - deve ritenersi tenuto a rispondere, in via esclusiva, delle eventuali conseguenze negative della lite, non essendo tenuto il giudice a disporre l'integrazione medesima (Cass., sez.un., 25.7.2017, n.16412; Cass., sez.VI, 2.2.2012, n.1532; Cass., sez.VI, 28.4,2017, n.10528).

Operata tale premessa, va quindi rilevato come Il titolare del servizio di riscossione non abbia comprovato l'effettiva notifica dell'atto presupposto e come, di conseguenza, la cartella Impugnata deve ritenersi - per ciò solo - Illegittima, con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi di impugnazione.
Il ricorso va quindi accolto, mentre la condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.

PQM

La Commissione, accoglie il ricorso, condanna parte resistente al pagamento de,le spese di lite, liquidate In€ 160,00, oltre accessori di legge. Cosi deciso all'esito dell'udienza del 19.10.2017 e della successiva camera di consiglio


 

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