Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, LLC. All Rights Reserved.
Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, LLC. All Rights Reserved.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Vincenzo Perozziello Presidente
Dott. Angelo Mambriani Giudice relatore
Dott. Guido Vannicelli Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65461//2012 R.G. promossa da:
FALLIMENTO F&G COSTRUZIONI SRL, rappresentato e difeso dall’ Avv. Sergio Malaspina ed
elettivamente domiciliato preso il suo studio in Milano, Viale Regina Margherita n. 30, come da
procura a margine dell’atto di citazione.
ATTORE
CONTRO
G. F.
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio depositato in via telematica per l’udienza di precisazione delle conclusioni.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 9 ottobre 2012, il Fallimento F. & G. Costruzioni s.r.l. (di seguito: il Fallimento) ha convenuto in giudizio il sig. G.F. (di seguito: Grande), nella sua qualità di amministratore unico di F. & G. Costruzioni s.r.l. (di seguito: F&G o la Società) dalla data di costituzione (22 giugno 2005) alla data del fallimento – dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza in data 30.9.- 1.10.2010 -, per sentirne accertare la responsabilità verso la Società e/o verso i suoi creditori ex artt. 2392 e/o 2394 c.c. e sentirlo condannare al risarcimento dei relativi danni, quantificati nella misura di € 192.528,28, oltre accessori. L’azione esercitata dal Fallimento ben può essere qualificata ai sensi dell’art. 146 l.f.
A fronte della regolare notificazione dell’atto di citazione, il G. non si è costituito in giudizio ed è stato pertanto dichiarato contumace all’udienza del 9 luglio 2013.
Motivazione
* Le domande attoree sono fondate e devono essere accolte.
Va premesso, in estrema sintesi, che la Società è stata costituita il 22 giugno 2005 con socio unico in persona dello stesso Grande, che ne è stato l’amministratore unico da tale data alla dichiarazione di fallimento.
La Società aveva ad oggetto attività di costruzione, ristrutturazione, manutenzione edilizia, compresi lavori di impiantistica idraulica ed elettrica, anche mediante assunzione di appalti pubblici e privati, oltre che l’attività di compravendita, permuta, gestione e amministrazione di immobili pubblici e privati. A seguito della dichiarazione di fallimento l’amministratore non ha consegnato al curatore alcuna scrittura contabile né alcun libro sociale, come attestato dal curatore nella Relazione ex art. 33 l.f. (doc. 3 att.). Tuttavia il curatore riusciva a reperire presso il commercialista della Società dott. Noro – con studio in
Milano, viale Papiniano – alcuni documenti e, segnatamente: - dossier bilanci 2006 e 2007; - dichiarazioni
Mod. Unico anno 2008 relativo all’anno d’imposta 2007 e Mod. Unico 2007 relativo all’anno d’imposta 2006
; - atto costitutivo; - libro cespiti al 2007.
Veniva altresì sentito il fallito che, nelle sue dichiarazioni, oltre ad indicare i luoghi in cui erano reperibili beni sociali – in cattivo stato di conservazione ed inventariati e stimati per poche migliaia di euro -, indicava anche gli istituti bancari presso i quali la Società aveva aperto conti correnti. Il curatore fallimentare riusciva pertanto ad entrare in possesso degli estratti dei conti correnti della Società, da cui risulta quanto segue, relativamente al periodo a partire dall’ anno 2008 in cui non è stato presentato il bilancio d’esercizio (doc. 4 e 5 att.):
PQM
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale,
definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta od assorbita ogni ulteriore o
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) In accoglimento delle domande di parte attrice CONDANNA parte convenuta F.G. a pagare a parte attrice FALLIMENTO F. & G. COSTRUZIONI S.R.L., per i titoli di cui in motivazione, la somma di € 192.528,28, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dalla data del fallimento al saldo effettivo.
II) CONDANNA parte convenuta FRANCO GRANDE al pagamento in favore dello Stato, delle spese di lite
che si liquidano in € 4.015,00 per compensi, oltre IVA e CPA, come per legge.Così deciso in Milano, il 7 maggio 2015.
Il Giudice estensore Il Presidente
ANGELO MAMBRIANI VINCENZO PEROZZIELLO
Revocato il decreto ingiuntivo in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione
Tribunale Catania Quarta - Sentenza 1432/2024 del 18.03.2024
Nulla la confisca dell'auto emessa anni dopo il sequestro
Giudice di Pace Acireale - Sentenza 66/2024 del 04.03.2024
Nulla la confisca dell'automobile emessa dopo anni dal sequestro
Giudice di Pace Catania Caltagirone - Sentenza 74 del 01.03.2024
Tribunale Catania Lavoro - Sentenza 1655 del 21.04.2023
Tribunale Catania Lavoro - Sentenza 1636/2023 del 20.04.2023
Approfondimenti / Attualità / Giurisprudenza / Formulario / Chi Siamo / Contattaci /
Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.