TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
II Tribunale di Napoli Nord, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
dott. E. Caria Presidente
dott.ssa M.G. Lamonica Giudice
dott.ssa M. De Vivo Giudice rel.
ha emesso il seguente:
DECRETO
nella causa iscritta al n. 737/2018 R.G.V.G., avente ad oggetto reclamo ex art. 12 bis, comma 5, L n. 3/2012 ve~cute
TRA
Banca __________
ricorrente
E
____________
resistenti

Svolgimento del processo

Con il ricorso depositato il 20.02.2018, Banca _____ ha proposto reclamo avverso il provvedimento di omologazione del piano del consumatore presentato dai coniugi _______ deducendo:
- il carattere colposo del sovraindebitamento e l'assenza del requisito di meritevolezza di cui all'art. 12 bis, comma 3, L n. 3/2012;
- la illegittimità della previsione di piano concernente la falcidia del proprio credito, derivante da cessione del quinto dello stipendio;
- la insussistenza del requisito di convenienza del piano rispetto alle alternative liquidatorie;
- la irritualità del piano presentato congiuntamente dai due coniugi.
Sulla scorta dei predetti motivi, Banca ___ ha chiesto revocarsi il provvedimento di omologazione o, in via subordinata, disporsi una rimodulazione del piano coerentemente alle censure mosse con il ricorso.

Disposta la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza camerale, si costituivano in giudizio i resistenti, contestando gli avversi motivi di ricorso e concludendo per la conferma del provvedimento di omologa del piano del consumatore.
All'udienza del 2.05.2018, acquisite le note integrative richieste alle parti in ordine al profilo di cui all'art. 12, comma 3 bis, lett. e, l. 3/2012, udite le conclusioni delle parti e dell'o.c.c., il Collegio si riservava.

Motivazione

Il reclamo è infondato e, pertanto, va rigettato.
L'odierna ricorrente lamenta, innanzitutto, la non meritevolezza del debitore nell'accesso allo strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Al. riguardo viene in rilievo la disposizione di cui all'art. 12 bis comma 3 della legge n. 3/2012, la quale preclude l'omologazione del piano del consumatore allorquando risulti che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Si tratta di valutare se il consumatore abbia contratto i debiti facendo affidamento sulla propria capacità di estinguerli, in base ad una valutazione di buon senso.

Sul punto, il Tribunale condivide le valutazioni operate dal giudice di prime cure, in quanto il ____ all'epoca dell'indebitamento (concentrato tra il 2014 ed il 2016) percepiva uno stipendio di circa euro 2.400,00 quale impiegato statale a tempo indeterminato. La rata del mutuo immobiliare contratto nel 2009 - pari a circa euro 300,00 - era ampiamente sostenibile da parte dei debitori, ed infatti il mutuo è in regolare ammortamento. Quanto alle ragioni del ricorso al credito, lo stesso o.c.c. ha attestato che i vari finanziamenti sono stati contratti per far fronte alle esigenze del nucleo familiare composto da quattro figli tutti minorenni nel periodo in questione. La situazione reddituale degli odierni resistenti, in ogni caso, era tale da fondare una ragionevole prospettiva di pagamento delle varie rate dei finanziamenti, anche e soprattutto in considerazione del tipo di impiego, caratterizzato da una certa "solidità".
Il _____ ha, poi, subito una riduzione dello stipendio ad euro 2.200,00 a partire da settembre 2017. Si è, quindi, verificato, in pendenza della procedura di composizione della crisi e prima dell'omologazione, un evento peggiorativo delle condizioni patrimoniali del debitore, che ha frustrato la capacità di far fronte alla debitoria contratta.
Gli elementi e circostanze su riferiti inducono il Tribunale ad affermare la sussistenza del presupposto della meritevolezza richiesto dalla I. 3/2012, in quanto non è ravvisabile in capo ai debitori quell'indebitamento colpevole che la norma ha inteso stigmatizzare in senso ostativo all'omologazione del piano.
Di ciò, peraltro, è conferma nel fatto che gli istituti di credito abbiano continuato a finanziare il _____ , vigente la previsione ex art. 124 bis tub che sancisce l'onere in capo al finanziatore di valutare preventivamente il merito creditizio del consumatore.
La stessa banca reclamante ha, evidentemente, ritenuto sussistente il merito creditizio del _____, in vista della concessione del finanziamento.

Al riguardo è a dire che, sebbene oggetto di valutazione in questa sede sia la condotta tenuta dal debitore e la sua meritevolezza, nondimeno la valutazione del merito creditizio da parte di operatori professionali quali gli enti finanziatori è elemento idoneo a rafforzare a monte l'affidamento del consumatore nella idoneità del proprio reddito a far fronte alle rate del finanziamento, ed a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla colpevolezza dell'indebitamento.

Ciò posto, vanno analizzati gli ulteriori motivi di reclamo, tra cui figura la censura di illegittimità della previsione di piano concernente la falcidia del credito vantato dalla reclamante, derivante da cessione del quinto dello stipendio.
Anche sotto tale profilo il Collegio condivide l'orientamento fatto proprio dal giudice delegato, unitamente a parte della giurisprudenza di merito, secondo cui il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Tale impostazione appare coerente con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, ciò che induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla eventuale falcidia prevista per i chirografari.

Venendo al profilo della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, dirimenti appaiono le considerazioni svolte dall'o.c.c. nella nota integrativa del 26.04.2018, ove viene evidenziato come l'unico bene di proprietà dei coniugi _______ (eccezion fatta per le autovetture del valore di circa euro 6.000,00) sia l'immobile valutato (con perizia immune da vizi logici e metodologici) in euro 97.500,00. Al riguardo il professionista argomenta ampiamente in ordine al presumibile ricavato in caso di liquidazione giudiziale del predetto bene, che, tenuto conto del valore minimo delle offerte - normativamente consentito - e dei ribassi connessi al consueto andamento delle procedure di vendita coattiva, non sarebbe, verosimilmente, superiore ad euro 55.000,00, con consistenti possibilità di addivenire a cifre inferiori. A ciò bisogna aggiungere gli ulteriori costi della procedura esecutiva, ed inoltre considerare il fattore temporale, dal momento che, non essendo allo stato notificato neppure l'atto di precetto da parte di uno dei creditori, la procedura esecutiva non potrebbe in ogni caso concludersi prima del 2022.
In tale scenario, osserva l'o.c.c., a fronte del credito ipotecario della banca derivante dal mutuo con scadenza nel 2034 - pari ad euro 61.360,00 - è ragionevole ritenere che l'intero ricavato della vendita coattiva sarebbe in ogni caso assorbito dal creditore ipotecario, nulla residuando per i chirografari.

Ulteriore significativa considerazione svolta dall'o.c.c. attiene alla circostanza che, eccezion fatta per il mutuo ipotecario, tutti gli altri debiti oggetto del piano sono stati contratti dal solo ______, con la conseguenza che, in caso di liquidazione dell'immobile, il ricavato, eventualmente risultante dal soddisfacimento del creditore ipotecario, sarebbe poi destinato solo per la metà ai creditori del _____ oggi contemplati dal piano, mentre I'altra metà non potrebbe essere aggredita in quanto di pertinenza della moglie non debitrice.

Quanto sin qui esposto rende di palmare evidenza la convenienza complessiva del piano per l'intero ceto creditorio, laddove prevede I'integrale soddisfacimento del creditore ipotecario ed il pagamento di tutti gli altri crediti nella misura del 30 % entro tempi ragionevoli, con attribuzione di somme già a partire dal 25.10.2018.
La convenienza generale del piano proposto dai debitori vale, peraltro, a superare la deduzione della reclamante concernente le polizze assicurative che assistono il proprio credito in caso di morte o cessazione del rapporto di lavoro, dal momento che in questa sede il Tribunale è chiamato a valutare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, ed è una valutazione che investe l'intera situazione patrimoniale e la complessiva debitoria facente capo al consumatore. Il fatto che la reclamante disponga di polizze assicurative tali da garantire il relativo credito, non incide, invero, sul giudizio di convenienza di cui trattasi, in quanto la garanzia assicurativa attinge al patrimonio del terzo assicuratore, operando su un piano estraneo rispetto a quello della liquidazione del patrimonio del debitore, il quale è il solo termine di paragone preso in considerazione dalla normativa in materia quale alternativa al piano del consumatore.

Priva di pregio è inoltre, la censura di mancata considerazione del tfr tra le somme da mettere a disposizione dei creditori, dal momento che il rapporto di lavoro del _____ è ancora in corso e, pertanto, il diritto a percepire il tfr non è ancora insorto.
Quanto, infine, alla asserita irritualità del piano presentato in comune dai due coniugi debitori, va qui richiamato quanto osservato dal giudice delegato, e condiviso dal Tribunale, nel senso che siffatta possibilità non è esclusa dalla normativa in materia, mentre, in concreto, il piano è strutturato in modo da delineare in maniera chiara la
situazione debitoria facente capo a ciascuno dei coniugi e, dunque, consente di valutarne separatamente i presupposti di ammissibilità.
Per le ragioni tutte di cui sopra, il reclamo va respinto.
La novità della materia trattata, unitamente alla complessità delle questioni giuridiche involte ed alla circostanza che l'effettiva convenienza del piano sia emersa all'esito delle integrazioni disposte in sede di reclamo, giustificano la integrale compensazione delle spese di causa.

PQM

- rigetta il reclamo;
- compensa integralmente le spese di causa.
Si comunichi.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 16 maggio 2018.
Depositato in cancelleria il 18 maggio 2018


 

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