REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CALTANISSETTA
riunita con l'intervento dei Signori:
RUVOLO MICHELE Presidente e Relatore
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENT giudice
PULLERONE RITA giudice
ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 696/2019 depositato il 02/09/2019

avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 65112 TARI 2013
contro:
COMUNE DI GELA
P.ZZA S.FRANCESCO 93012 GELA

proposto dal ricorrente:
(Omissi)

difeso da:
AVV. DURI DANISA STUDIO AVV. DURI
VIA TEVERE 114 93012 GELA CL

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio (Omissis) impugnava,
chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento relativo alla Tarsu 2013.
Il ricorrente riteneva tale atto illegittimo per l'avvenuta decadenza del Comune dal diritto a riscuotere la somma richiesta ex art. 1, comma 161, Legge 296/06.
Chiedeva pertanto che venisse dichiarata l'illegittimità dell'atto impugnato. Il Comune di Gela si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva decisa all'udienza del 23.10.2020.

Motivazione

Tanto premesso sullo svolgimento del processo, deve ora affrontarsi la questione concernente la determinazione del termine iniziale per la dichiarazione da parte del contribuente, da cui computare il termine di decadenza del Comune per la notifica dell'avviso di accertamento Tarsu/tia.

La L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, prevede che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, 1111 apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 172, con decorrenza 1.7.2007 il previgente D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 1, che prevedeva il termine triennale di decadenza. La L. n. 296 del 2006, medesimo art. 1, comma 171, prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 1, recita: "i soggetti di cui all'art. 63, presentano al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune".

Tale termine non può intendersi come il "20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione".

Invero, occorre al riguardo differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione del locali sia in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva. Nel primo caso il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo.

La chiara interpretazione de] dettato normativo non consente di ritenere il termine del 20 gennaio debba riferirsi all'anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell'imposta dovevano essere effettuati.

Pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, le occupazioni iniziate tra il 1 e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo (cfr. Cass.. civ., Sez. V, 3-11-2016, n. 22224 - (ud. 19-10- 2016).

Tale termine costituisce un non irragionevole spartiacque, nella applicazione del c.d. doppio binario, anche se per le occupazioni iniziate il 19 gennaio il termine sarà di un solo giorno, mentre per quelle iniziate il 21 gennaio sarà di 364 giorni. Ove si accedesse alla tesi del "20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione", non illogica ma prima di supporto normativo, le medesime conseguenze si verificherebbero nel caso di occupazione iniziata il 31 dicembre rispetto a quella iniziata il 1 gennaio dell'anno successivo (cfr Cass. 21.6.2016 n. 12795 e 20797/2016).

Ove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo all'anno successivo l'avrebbe espressamente previsto così come individuato in tema di lei dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, recita "i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta di cui all'art. 7, su apposito modulo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio", cioè l'anno successivo a quello oggetto di imposizione.

Nel caso di specie non è controverso che l'occupazione fosse iniziata fin dall'inizio dell'anno e quindi il termine per potere avanzare la pretesa impositiva da parte dell'Ente, relativamente alla tassa per il 2013, era il 31.12.2018 e deve, quindi considerarsi tardivo, per intervenuta decadenza, l'accertamento notificato nel 2019.
Va, conseguentemente, accolto il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo.
Vengono distratte in favore del difensore che ha dichiarato di averle anticipate.

PQM

la Commissione accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna il Comune a rifondere a parte ricorrente euro 220,00 a titolo di spese di lite. Distrae tali spese in favore del difensore di parte ricorrente.
Caltanissetta, 23.10.2020


Scarica copia del provvedimento: CTP Caltanissetta n.790/2020

 

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