Civile Ord. Sez. 2 Num. 28283 Anno 2019
Presidente: CARRATO ALDO
Relatore: OLIVA STEFANO
Data pubblicazione: 04/11/2019

ORDINANZA
sul ricorso 15876-2016 proposto da:
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO di COMO, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende
- ricorrente -
contro
V. SRL IN LIQUIDAZIONE
- intimata -
avverso la sentenza n.1945/2015 del TRIBUNALE di COMO, depositata il 17/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

Svolgimento del processo

Con ricorso del 5.7.2012 V. S.r.l. interponeva opposizione avverso il verbale di contestazione di violazione dell'art.46 della Legge 298/1974 elevato nei suoi confronti dalla Polizia Stradale di Grandate. La società ricorrente deduceva che la norma dianzi richiamata obbliga il vettore che esegua un trasporto internazionale di merce (nella fattispecie, dalla Svizzera all'Italia) ad essere in possesso di licenza comunitaria all'esportazione in corso di validità, ma non
anche di conservarla, in originale o in copia, a bordo del mezzo di trasporto. Poiché in occasione della contestazione l'autista aveva dichiarato che la licenza si trovava presso la sede della società, gli operanti non avrebbero potuto elevare il verbale di contravvenzione impugnato.
Si costituiva la Prefettura contestando il ricorso ed invocandone il rigetto.
Con sentenza n.1083/2012 il Giudice di Pace di Como accoglieva il ricorso ed annullava la sanzione, compensando le spese di lite.

Interponeva appello la Prefettura e rimaneva contumace la società V S.r.l.
Con la sentenza oggi impugnata, n.1945/2015, il Tribunale di Como rigettava il gravame confermando la sentenza di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza la Prefettura di Como affidandosi ad un unico motivo
La V S.r.l. in liquidazione, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Motivazione

Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 46 della Legge n.298/1974, 5 par.4 del regolamento 881/92/CE e 4 par.4 del regolamento 1072/2009, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.
Ad avviso della Prefettura, il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare la circostanza che l'art.46 della Legge n.298/1974 sanziona chiunque esegua un trasporto di cose con autoveicoli in violazione delle condizioni o limiti della licenza o autorizzazione; poiché su tutti i modelli di autorizzazione
predisposti dall'Amministrazione e sulle circolari interne a quest'ultima è espressamente menzionato l'obbligo di portare la licenza o autorizzazione a bordo del veicolo, ciò basterebbe a ritenere integrata la violazione dianzi richiamata.

La censura è infondata.
Va infatti data continuità all'indirizzo di questa Corte, secondo cui "Per aversi trasporto di merci su strada in difetto di autorizzazione, sanzionato ai sensi dell'art.46 della legge 6 giugno 1974, n.298, è necessario che venga effettuato un trasporto di merci da parte di chi non sia titolare della necessaria autorizzazione perché non gli è mai stata rilasciata, restando invece irrilevante che l'autorizzazione non sia momentaneamente in suo possesso nel momento in cui viene accertata la violazione" (Cass. Sez. 2, Sentenza n.12697 del 30/05/2007, Rv.597558).
Né, per completezza, può accedersi alla diversa interpretazione prospettata dalla Prefettura ricorrente, posto che la violazione delle prescrizioni contenute nella licenza o autorizzazione non si configura in relazione a quanto previsto dai modelli in concreto predisposti dall'Amministrazione, che peraltro ben possono variare nel tempo ovvero contenere errori e omissioni, ma piuttosto quando in luogo della merce prevista ne viene trasportata una diversa (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.23082 del 30/10/2009, Rv.610018).
Da quanto precede consegue il rigetto del ricorso.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del soggetto intimato.
Poiché il ricorso è stato proposto dall'Avvocatura dello Stato, non sussistono i presupposti processuali per porre a carico della parte ricorrente il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del Testo
Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, inserito dall'art.1, comma 17, della Legge n.228 del 2012.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile in data 11 settembre 2019.
Pubblicata in data 4 novembre 2019


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.