REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI SEZIONE 1
riunita con l'intervento dei signori:
KUNZ ELIO Presidente
LEONE GIUSEPPE Relatore
FAVA DEL PIANO ARRIGO Giudice

ha emesso la seguenle
SENTENZA
sull'appello n.***
depositato il 15/0412014
- vverso la sentenza n.***** emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NAPOLI
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOU

Svolgimento del processo

FAITO-Trattasi di appello dell'AGENZIA ENTRATE D.P. 1 di NAPOLI avverso la sentenza n. ******* della CTP di NAPOLI di cui all' AVVISO DI LIQUIDAZIONE in epigrafe per imposta principale ipotecaria e catastale, dovuta a seguito di "erronea" tassazione effettuata dal notaio rogante in sede di autoliquidazione per la registrazione di un atto istitutivo di trust.
I primi giudici hanno motivato il proprio deliberato con il contenuto dell'atto che ritenevano non contenesse trasferimento di proprietà né un incremento di ricchezza assoggettabile a tassazione.
Interpone appello l'Ufficio che eccepisce contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nonché violazione e falsa applicazione dell'art.2 del D.l. 262 del 2006, convertito in legge con n.286 del 24/11/2006. Infatti, la prima norma citata, ai commi da 47 a 49, dispone che l'applicazione dell'imposta si applica " ... alla costituzione dei vincoli di destinazione .. "nel cui ambito il trust è ricompreso ... Nel caso in esame l'effetto prodotto dal trust è un attribuzione di beni al trustee, con vincoli, finalità e destinazioni del tutto nuovi e difformi dal precedente titolo di
proprietà ... A conferma di tanto, nel caso di specie, nel rogito è chiaramente detto che "il patrimonio del trust dovrà essre destinato ai beneficiari al termine del trust".
Si costituisce in giudizio il ricorrente il quale eccepisce assenza ed errata motivazione nell'appello. Ribadisce la mancanza del presupposto impositivo ai sensi dell'art.1 D.Lgs 347 /1990 e art.4 della Tariffa: in base all'atto di trust è previsto che la **** solo alla fine del trust trasferirà a **** atto pubblico con effetto traslativo la proprietà dell'immobile.

Motivazione

L'appello è infondato.
I trust e vincoli di destinazione sono regolati dall'art. 2645-ter del codice civile, aggiunto dall'art. 39-novies della legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 con effetto dall'l marzo 2006.
Propriamente, il trust è un negozio di natura anglosassone attraverso il quale il "settlor" (disponente) trasferisce a un altro soggetto, denominato trustee (amministratore), la proprietà di uno o più beni affidandogli il compito di gestirli a vantaggio di un ulteriore soggetto beneficiario e in vista del perseguimento di un fine specifico.
L'art. 2645-ter codice civile prevede espressamente la possibilità di trascrivere gli atti in forma pubblica con cui un soggetto costituisce, su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, un vincolo di destinazione finalizzato, per un periodo di tempo determinato o per la durata della persona fisica beneficiaria, a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, codice civile, riferibili ai soggetti individuati, peraltro con ampia formulazione, dalla stessa disposizione (cc.dd. "beneficiari").
In estrema sintesi, con gli atti di cui trattasi e' possibile costituire un vincolo di destinazione su di una massa patrimoniale che, pur restando nella titolarità giuridica del "conferente", assume, per la durata stabilita, la connotazione di massa patrimoniale "distinta " (separata) rispetto alla restante parte del suo patrimonio, proprio in virtù del vincolo di destinazione impresso e reso opponibile nei confronti dei terzi con l'esecuzione della formalità di trascrizione (v. Circolare Agenzia del
Territorio 7 agosto 2006, n. 5). Sostanzialmente, in tal modo, attraverso la trascrizione di detti atti, si determina la pubblicità del vincolo di destinazione l'Ufficio, ai sensi dell'art. 1 della tariffa e dell'art. 10 del decreto legislativo n. 347 del 1990, con l'avviso di liquidazione, oggetto del presente giudizio, sottopone a tassazione proporzionale (2% imposta ipotecaria e 1% imposta catastale). A sostegno del proprio operato afferma che il trustee è considerato un gestore di beni che sono nella piena proprietà dello stesso, sia dal punto di vista della titolarità del diritto dominicale e sia per l'effetto reale che si è prodotto con il trasferimento di beni immobili.

Al riguardo si osserva che tra le caratteristiche essenziali dell'atto costitutivo di trust ha particolare rilevanza la previsione contenuta nell'articolo 2 della Convenzione dell'Aja, ratificata e resa esecutiva con la legge 16.10.1989, n. 364. In detto articolo della Convenzione è specificato che i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee". Da ciò discende la peculiare condizione consistente nella segregazione dei beni conferiti in trust rispetto al restante patrimonio del disponente (settlor) e degli altri beni del trustee. Trattasi di una caratteristica segregazione patrimoniale che deve consentire ai beni conferiti in trust di essere destinati al raggiungimento di un determinato scopo prefissato dal disponente nell'atto istitutivo.

Si può sostenere pertanto, come affermano in modo colorito alcuni autori, che i beni costituiti in trust sono a tutti gli effetti beni blindati". la caratteristica sopra evidenziata lascia supporre che la proprietà dei beni attribuiti al trustee è una proprietà del tutto particolare, cioè condizionata e limitata nel tempo in quanto è destinata a concludersi con il raggiungimento dello scopo per cui il trust è stato posto in essere. Questa caratteristica, peculiare dell'istituto del trust, induce a ritenere, sebbene si è in presenza di un atto traslativo di un diritto di proprietà di un bene immobile, dal disponente al trustee, che le formalità dì trascrizione e di voltura catastale, relative ai beni immobili conferiti nel trust, non possono rientrare tra i casi previsti nell'art. 1 della tariffa allegata al testo unico approvato con decreto legislativo n. 347 del 1990, che dispone, in linea generale, l'applicazione dell'aliquota proporzionale per tutti i trasferimenti immobiliari, ma possono rientrare tra i casi di trascrizione e volture catastali da assoggettare a tassazione in misura fissa.
Per quanto sopra argomentato si conferma la decisione di primo grado e si respinge l'appello dell'Ufficio.

PQM

Rigetta l'appello e compensa le spese


 

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