LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Terza Civile
composta dai signori:
dr. Anselmo Tosatti Presidente
dr. Mauro Bellano Consigliere rel.
dr.ssa Antonella Zampolli Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato il seguente
decreto
nella causa civile n. 381/2013 V.G. promossa da
T. V., con gli avv.ti L. Battistella, C. Pranovi, -reclamante-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - CONSERVATORE DEI REGISTRI iMMOBILIARI,
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Sost. Procuratorr Generale della Repubblica di Venezia, dr. G. Buonocore

Motivazione

La Corte, a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 16.6.2014, provvedendo sul reclamo proposto da T. V. avverso il decreto emesso dal Tribunale di Padova in data 21.9 – 9.10.2013, che ha respinto il ricorso da lui proposto avverso la trascrizione con riserva, disposta dal Conservatore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Padova, dell'atto di costituzione in trust di beni immobili stipulato 26.4.2103, trascrizione richiesta da T. a favore del trust M. e contro T. medesimo, sentite le parti e viste le conclusioni di P.M., rileva che non appare commisurabile l'asserita inammissibilità della trascrizione dell'atto, risultando chiaro dal contenuto dell'attto stesso che T. vi ha preso parte anche nella espressa veste di trustee, sicchè in tale qualità egli ha titolo per chiedere la trascrizione, sia pure contro se medesimo nella diversa posizione di proprietario dei beni immobili conferiti in trust;
quanto agli ulteriori motivi che, secondo il primo giudice, si oppongono alla trascrivibilità del trust, nella specie nella forma del trust autodichiarato, va rilevato che l'istituto del trust è stato recepito nell'ordinamento italiano, non come una regolamentazione diretta dello stesso, ma come l'adesione alla convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata in Italia con legge 16.10.1989, n. 364, in forza della quale lo Stato italiano si è obbligato al “riconoscimento" di un istituto sicuramente estraneo al proprio ordinamento, soggetto alla legge regolatrice scelta dal disponente, non definito concettualmente, ma descritto nelle sue caratteristiche minime (in particolare si vedano artt. 2 e 11 della Convenzione);
il trust, per sua caratteristica strutturale, comporta che il disponente si spogli della proprietà dei beni costituiti in trust dei quali diviene unico titolare il trustee, seppur con i vincoli che caratterizzano l'istituto del trust;
l'art. 12 della Convenzione dell'Aja riconosce la facoltà al trustee di registrare i beni mobili e immobili richiedendone l'iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che non sia vietato o sia incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel quale la registrazione deve aver luogo;
nel caso in questione, costituito da trust autodichiarato e privo di effetti traslativi, la trascrizione sarebbe in contrasto con la normativa del nostro ordinamento che contempla detto adempimento solo quando si assiste a trasferimenti effettivi della proprietà dei beni da assoggettare a vincolo, salvo ipotesi specifiche ben determinate e non assimilabili all'istituto del trust;
questa conclusione, a parere della Corte, non puo essere condivisa tenuto conto che la convenzione dell'Aja cui il nostro Stato ha aderito, nel descrivere il trust non lo circoscrive ad atti esclusivamente traslativi dei beni che ne vengono assoggettati, stabilendo solo che ad essi venga data una specifica destinazione e scopo, sicchè la valutazione di compatibilità con la legislazione interna va riferita alla ammissibilità nell'ordinamento di ipotesi di sottoposizione a vincoli di beni determinati anche al di fuori di fenomeni separativi della proprietà o disponibilità, dei beni stessi del disponente;
tale appare principalmente la previsione del fondo patrimoniale, che riconosce ai coniugi la facoltà di attribuire a beni di cui essi conservano la proprietà la specifica destinazione di sopperire ai bisogni della famiglia, atto che attraverso la trascrizione è reso opponibile a terzi e creditori, ma anche la previsione dei patrimoni separati che le società, a norma dell'art. 2447 bis c.c., possono ora istituire sottraendoli alle possibili aggressioni da parte dei creditori della società sempre alla condizione di attribuire ad essi una specifica destinazione, e l'ipotesi introdotta dall'art. 2645-ter c.c., norma che prevede la trascrizione e opponibilità di atti, o contratti, con cui beni immobili o mobili registrati sono destinati alla realizzazione dei più svariati interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 comma 2 c.c., con il solo limite, quindi, della illiceità degli scopi con essi perseguiti, sicchè secondo questa disposizione è ora possibile nel nostro ordinamento attribuire rilevanza ed efficacia ai piu disparati vincoli di destinazione impressi dall'autonomia privata, senza pretendere che gli interessi sottesi siano già selezionati come meritevoli di riconoscimento da una norma positiva e comunque anche in assenza di atti traslativi dei beni stessi;
all'interno di un siffatto quadro normativo, e fatta salva la condizione di liceità e compatibilità prevista dall'ultima parte dell'art. 12 della Convenzione dell'Aja, non vi sono disposizioni espresse nè principi del nostro ordinamento che, ponendesi come limiti interni all'applicabilità dell'art. 12 stesso, configurino un divieto di trascrizione del trust, anche nella forma del trust interno autodichiarato, che non comporti effetti traslativi dei beni e per la cui ammissibillità, ad eccezione del divieto dell'illiceità, deve considerarsi richiesto il solo rispetto delle condizioni stabilite dalla Convenzione, e cioè: l'esistenza di un atto tra vivi o mortis causa (art, 2, comma 1), che attui il trasferimento, o la disponibilità e controllo, dei beni al trustee nell'interesse del beneficiario o per un fine specifico (art. 2, comma 1); la segregazione dei beni rispetto al patrimonio del trustee (art. 2, lett. a) e la loro intestazione ad esso (art. 2, lett. b); l'indicazione dei poteri di amministrazione, gestione e disposizione in capo a quest'ultimo (art. 2, lett. c); la risultanza del trust da atto scritto ed il carattere volontario della sua costituzione (art.3); la sottoposizione della regolamentazione del trust ad una legge che ne contempli l'istituzione (art. 6);
l'atto in questione presenta tutte tali caratteristiche e condizioni, e quindi non si ravvisano ostacoli alla sua trascrivibilità;
ne consegue che, in accoglimento del proposto reclamo, deve essere disposta la trascrizione senza riserva del trust M. e contro T. V., quale trustee;
considerati, infine, i differenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza in merito alle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per confermare la compensazione delle spese disposta dal primo giudice e per adottare analoga decisione per la fase del reclamo

PQM

La Corte, visti gli artt. 2674 bis c.c. e 113 ter disp. Att. c.c., in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Padova in data 21.9 – 9.10.2013,
dispone
la trascrizione senza riserva dell'atto di costituzione di beni immobili nel trust M., a rogito del notaio G. F. in data 26.4.2013 a firma di T. V. quale disponente e trustee, rispettivamente contro il primo ed a favore del trust medesimo;
dichiara
compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio
Venezia 16.6.2014
Il Presidente
Dott. Anselmo Tosatti
Depositato in cancelleria il 14 luglio 2014


 

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