Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace di Locri, in persona della dott.ssa Maria Teresa Lopresti, all'udienza del 25.06.2020, all'esito della camera di consiglio, cosi come disposto dal provvedimento n-895/2020 a firma del presidente del Tribunale di Locri dott. Rodolfo Palermo, avendo parte ricorrente espressamente rinunciato alla lettura del dispositivo in aula, ha pronunciato mediante il suo deposito in cancelleria, la presente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo al n. 1582/19 R.GA.C., vertente
- C. C. N., elettivamente domiciliato in Gioiosa Jonica (RC), presso lo Studio dell'avv. Michele Malavenda. che unitamente all'avv. Filippo Commisso, lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
- PREFETTURA Dl REGGIO CALABRIA, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata dal funzionario delegato, dott.ssa A. Surace ex art. 7 del D.Lgs. 150/2011,
RESISTENTE

Svolgimento del processo

(Motivazione ex artt. 132 e 118 disp. Att. c.p.c., come novellati dalla L. n.69/2009)
C. C. N., con ricorso depositato il 08.11.2019, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 236129934 elevato per la violazione dell'art. 143, comma 11, c.d.s. ed avente ad oggetto il pagamento della sanzione pecuniaria di € 167,00 e la decurtazione di punti n. 4 dalla patente di guida, ed il verbale di contestazione n. 236130030 elevato per la violazione dell'art. 148, commi 10 e 16, C.d.S. ed avente ad oggetto il pagamento della sanzione pecuniaria di € 167,00, la decurtazione di punti 10 dalla patente di guida, oltre la sua sospensione da 1 a 3 mesi, entrambi redatti in data 08.10.2019 dal Comando Compagnia dei Carabinieri di Locri e notificatigli il 10.10.2019.
In particolare, l'opponente. rilevando che le infrazioni in questione erano state accertate da P.U. che si trovava fuori servizio e privo dei "colori istituzionali", eccepiva il difetto di contestazione immediata delle violazioni.

La Prefettura di Reggio Calabria insisteva nel rigetto del ricorso.

Motivazione

Il ricorso merita accoglimento.
Ciò premesso, occorre osservare che, nel caso che ci occupa, le violazioni contestate sono state accertate il 05.10.2019 da un Vice Brigadiere, libero dal servizio su auto privata, ed i verbali impugnati sono stati redatti dallo stesso P.U. dopo tre giorni dall'accertamento.
Va anche sottolineato che nei verbali in questione viene precisato che il P.U. "PREFERIVA NON PROCEDERE ALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA IN QUANTO IL VEICOLO ...PROCEDEVA AD ELEVATA VELOCITÀ' ED I TENTATIVI DI FARSI RICONOSCERE SENZA I COLORI D'ISTITUTO SAREBBERO STATI VANI".

Risulta, quindi, fondata l'eccezione d'illegittimità dei verbali per essere state le infrazioni accertate in violazione degli artt. 12, c. 5, del C.d.S. e 24, c. 3 e 5 reg. attuazione del Codice della strada.
Invero, l'art. 12, comma 5, del C.d.S. impone ai soggetti cui sono demandati compiti di polizia stradale quando, come nel caso di specie, non sono in uniforme ed intendono espletare compiti di polizia stradale di fare uso di apposito segnale distintivo conforme al modello stabilito nel regolamento e l'art. 24 del Reg. Att. CdS, al comma 3, del C.d.S. dispone che quando gli agenti non sono in uniforme devono esibire il segnale comunemente denominato paletta in modo ben visibile e, prima di qualsiasi accertamento o contestazione, anche lo speciale tesserino di riconoscimento, ed al comma 5 precisa che l'intimazione dell'alt è eseguita sorpassando il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino la "paletta".

A tal punto, occorre necessariamente evidenziare che è fuori dubbio che il principio generale secondo cui le violazione del codice della strada devono essere immediatamente contestate, sancito dall'art. 200 del C.d.S. può essere derogato in dei casi di impossibilità previsti dall'art. 384 del Reg. di Esec. del C.d.S. approvato con D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 ma è altrettanto indiscutibile che non è ammissibile che una violazione al Codice della Strada possa essere contestata da agenti non in uniforme anche a molta distanza di tempo dal fatto. non avendo il cittadino una effettiva difesa contro siffatte modalità di contestazione della violazione.

E' vero che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza della Corte di Cassazione, non possono censurarsi le modalità di organizzazione del servizio della polizia, ma è altrettanto vero che il sistema organizzativo dell'amministrazione non può ritorcersi a danno dei cittadini e del loro diritto di difesa.
E' incontestabile, perciò, che se il giudice di merito riscontra che la contestazione immediata della violazione alle norme del C.d. S. non sia stata effettuata legittimamente deve disporre l'annullamento del provvedimento sanzionatorio.
Ebbene, per i motivi su esposti, i verbali impugnati risultano illegittimi sotto il profilo delle modalità di accertamento e contestazione delle violazioni e, pertanto, deve pronunciarsi la loro nullità.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte ex art.93 e.p.c. in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

PQM

Il Giudice di Pace di Locri, in persona della dott.ssa Maria Teresa Lopresti, definitivamente pronunciando sul ricorso avverso sanzione amministrativa proposto da C. N. contro la Prefettura di Reggio Calabria, in persona del prefetto pro tempore, cosi provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale di contestazione n. 236130030 e n. 236129934 elevati dalla Legione Carabinieri Calabria, Compagnia di Locri, in data 08.10.2019;
- condanna la Prefettura di Reggio Calabria alla rifusione in favore di C. C. N. delle spese processuali, che liquida in complessivi € 300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario ed oneri previdenziali e fiscali come per legge.
Locri, 25 giugno 2020
IL GIUDICE Dl PACE
(dott.ssa Maria Teresa Lo Presti)

Depositato in cancelleria il 9 luglio 20120


 

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