Svolgimento del processo

- con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l'appello principale dell'Ufficio e in riforma della sentenza della CTP ha quindi dichiarato legittimi gli avvisi di accertamento impugnati, per IVA e altri tributi relativi agli anni 2000 - 2001 - 2002; - avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione la COOPERATIVA INTEGRAZIONE SOCIALE a r.l. con atto affidato a quattro motivi;
resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso;

Motivazione

- il primo motivo di ricorso censura la gravata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 (c.d. "statuto dei diritti del contribuente") nonché per violazione degli artt. 21 septies ed octies della L. n. 241 del 1990, in relazione tutti all'art. 360 c. 1 n.3 c.p.c.i per avere la CTR erroneamente ritenuto valido l'avviso di accertamento, ancorché notificato alla contribuente prima del termine di giorni 60 dall'esecuzione dell'accesso presso la stessa da parte di personale dell'Amministrazione Finanziaria;

- il motivo è fondato;

- questa Corte ha recentemente statuito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 701 del 15/01/2019; Sez. 5, Sentenza n. 22644 del 11/09/2019) che proprio in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione "ex ante" in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endo- procedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso "ante tempus", anche nell'ipotesi di tributi "armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i soli tributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione "ex post" sul rispetto del contraddittorio;

- alla luce della decisione del primo motivo di ricorso, i restanti motivi sono assorbiti in quanto divenuti irrilevanti ai fini del decidere;

- conseguentemente, la sentenza è cassata;

- osserva peraltro la Corte che risultano necessari nel giudizio di rinvio ulteriori accertamenti in fatto;

- invero, che a fronte di distinti avvisi di accertamento per gli anni 2000, 2001 e 2002, secondo la prospettazione dell'Agenzia delle Entrate sarebbe stato eseguito un primo accesso per gli anni 2001 e 2002 in data 15/07/2005, e un secondo accesso per l'anno 2000 in data 7/11/2005 (pag. 13 del controricorso);

- tal prospettazione, della quale non si trova alcuna conferma in sentenza, è peraltro nella sostanza non sconfessata dalla contribuente, la quale anch'essa fa rimando in ricorso (pag. 6 quarto periodo) ad un PVC del 15/07/2005 che produce in questo giudizio di Legittimità sub. n. 2);

- pertanto, va verificato nel giudizio di merito a quali anni abbiano fatto riferimento il o i PVC in atti, onde valutare la legittimità degli avvisi di accertamento che risulteranno tempestivi in quanto emessi nel rispetto dello spatium deliberandi di 60 giorni dall'accesso;

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa la àne-he 20 S eSe, sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, in altra composizione.


 

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