REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Silvio dott. Sorace -Presidente relatore-
Anna dott. Del Boccio -Consigliere-
Maria Enrica dott. Puoti -Consigliere-
riunita oggi in camera di consiglio per decidere nella causa in appello appresso indicata, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2015 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.2786 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2011 vertente
TRA
I.W.R. I. R. S.r.l., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via O., presso lo studio dell'avv.to S.C. che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti 29.11.05 notaio Giuseppe Tarquini rep. n.522913 - Appellante -
E
A. C. e C.D., elettivamente domiciliati in Roma, Largo M., presso lo studio dell'avv.to M.V., rappresentati e difesi in virtù di procura a margine della citazione notificata in I grado dagli avv.ti S.S e M.A.G. - Appellati -

Oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma in data 30/09-11/11/2010
Conclusioni: per l'appellante: Voglia la Corte di Appello adita, in totale riforma della sentenza n.22357/2010 emessa dal Tribunale di Roma il 30.9-11.11.2010, a) sospendere la esecutorietà della sentenza impugnata; b) rigettare le domande spiegate dai sig.ri C.A. e D.C. In subordine, c) ordinare la sostituzione del solo sistema del cambio del veicolo, ovvero la sostituzione con altro veicolo di pari modello e stato di usura; d) in caso di accoglimento delle domande attoree, tenere conto dell'utilizzo del veicolo sinora fatto dal sig. M. ai sensi dell'art. 1519 quater c.c., se del caso condannandolo al pagamento della differenza di prezzo del veicolo sostituito con quello consegnato in sostituzione, nei limiti del lucro ricevuto dall'utilizzo del bene che si assume viziato. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio".

Per le parti appellate: "Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita: preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata; in via principale rigettare il gravame proposto dalla I. R. poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per effetto confermare la sentenza di primo grado; in via subordinata accertato il difetto di conformità dedotto in giudizio, dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra la I. R. S.r.l. e gli odierni appellati, con contestuale restituzione del prezzo pari a € 23.600,00 oltre a interessi legali dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio".

Svolgimento del processo

In data 22.6.2005 gli attori acquistavano, presso la I. R. s.r.l., concessionaria Volkswagen, l'autovettura Passat 2.0 TDI, targata ____, per il prezzo di € 23.600,00 (doc. 1 fasc. attori). In data 11.7.2005, l'A. segnalava i vizi di funzionamento del cambio; l'auto veniva, infatti, ricoverata nell'autofficina della convenuta segnalandosi un innesto della retromarcia molto difficoltoso (doc. 3). Il problema non veniva risolto, tanto che, in data 25.10.2006, veniva nuovamente segnalata la persistenza dei vizi al cambio, per l'innesto difficoltoso e rumoroso delle marce (doc. 4). All'esito di tale ricovero della vettura, era emessa dalla I. fattura recante la seguente nota: "Verificato innesto delle marce senza riscontrare alcuna anomalia. Su richiesta del cliente è stata informata la fabbrica per la visita dell'ispettore" (doc. 4). Con raccomandata del 3.11.2006, gli attori chiedevano che si procedesse tempestivamente alla eliminazione dei vizi riscontrati (doc. 5). In data 24.1.2007, la I. comunicava di essere stata autorizzata, dall'Ispettore Tecnico della casa madre, a procedere a ulteriori verifiche con sostituzione di alcuni particolari del cambio, e invitava l'A. a prendere contatti con il Servizio Assistenza per concordare un appuntamento (doc. 6). A tale invito seguiva missiva del legale degli attori (raccomandata 15.2.2007, doc. 7), con la quale si chiedeva la sostituzione del veicolo ex art. 130 codice del consumo, e, in difetto, la risoluzione, non essendo intervenuta l'offerta di riparazione in un tempo congruo. Seguiva l'espletamento di ATP su ricorso degli attori; di tale accertamento si disponeva con separato decreto la acquisizione ai fini della decisione.
Secondo il Tribunale era "acclarato alla luce delle risultanze dell'ATP" che la vettura presentava un vizio di conformità consistente nella difficoltà di inserimento delle marce, specialmente dopo un uso prolungato della vettura, e ciò all'esito di una verifica comparata con altri modelli di vetture della stessa marca e di marche diverse, dove l'inserimento delle marce era sicuramente "più dolce" (cosi il CTU lng. Massenzi). Il CTU concludeva inoltre, per un'incidenza del 15% del vizio sul valore del bene.

Il Tribunale adito, con la sentenza su indicata, condannava la I. R. s.r.I. alla sostituzione, in favore degli attori A. C. e C. D., dell'auto Volswagen Passat, targata _____, con altra di eguale valore e caratteristiche; rigettava la domanda di risarcimento del danno; condannava la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, comprese quelle di ATP, liquidate in € 1.400,00 per diritti, € 1.900,00 per onorari ed € 400,00 per spese, oltre iva, cap e spese di CTU come già liquidate dal giudice dell'ATP.

Avverso tale sentenza proponeva appello la I.W.R. concludendo come in epigrafe
Si costituivano gli originari attori che concludevano come in epigrafe.

Motivazione

L'appello va accolto nei limiti che seguono.
E' assolutamente evidente che la prescrizione e stata ritenuta insussistente giustamente.
L'assunto secondo cui la prescrizione sarebbe interrotta solo con l'esercizio dell'azione è infondato; infatti, è evidente che non vi sono motivi di sorta per negare che l'interruzione della prescrizione possa intervenire con atti stragiudiziali.
Anzitutto, è escluso che la richiesta di sostituzione possa essere attivata solo con l'azione giudiziaria (quale ipotetico diritto potestativo), e, quindi, certamente la prescrizione va esclusa, tenuto conto delle misure interruttive già fatte presenti dal Tribunale (d'altra parte, già in dottrina e giurisprudenza si è ampiamente dubitato della correttezza dell'orientamento giurisprudenziale difeso dall'appellante, cfr. Cass. n. 2322/77).

Nel merito la richiesta di sostituzione è infondata accogliendosi il relativo motivo di appello.

Prevede I'art. 130, 1° comma del Codice del consumo: "un difetto di conformità di lieve entità, per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto". Così non vi sono dubbi che, nella specie (cfr. post), la sostituzione appare eccessivamente onerosa, dovendosi negare il diritto alla sostituzione dell'auto, che invece il Tribunale ha concesso.
Infatti, è stata meramente riscontrata la difficoltà nell'inserimento delle marce specialmente dopo un uso prolungato della vettura. In sintesi, a motore caldo, tale difficoltà risulta accentuata nell'inserimento della retromarcia".
Il vizio non impediva la regolare marcia del veicolo e, d'altra parte, è inevitabile la palese sproporzione (- che rende troppo oneroso il rimedio adottato -) tra la sostituzione con un auto nuova e l'entità del disagio che la difficoltà d'inserimento delle marce comportava di fatto già all'epoca della sentenza con un'auto vecchia di 5 anni (e ora con un'auto vecchia di 11 anni). E' assolutamente chiaro che il vizio de quo non può assurgere al rango necessario per la richiesta sostituzione dell'auto, risultando questa, per la palese sproporzione, troppo onerosa e quindi da escludere come del resto contemplato dalla menzionata norma. E' evidente che per un vizio del tipo di quello appurato nel caso (cfr. ante), la richiesta giusta è quella della riparazione o del ristoro del danno, che in appello non sono state proposte (quella della riparazione neppure in primo grado).

Le spese seguono la soccombenza per 3/4, stante la dipendenza della decisione in relazione al tipo di rimedio richiesto, e non già in assoluto all'assenza dei presupposti per la attivazione di una tutela minore più adeguata; le spese sono compensate per il residuo 1/4.

PQM

La Corte, accogliendo l'appello, in riforma della gravata sentenza, respinge la domanda diretta a ottenere la sostituzione dell'auto, come accolta invece in primo grado e condanna le parti appellate al ristoro, in favore di parte appellante, delle spese di lite per 3/4 per entrambi i gradi, che liquida complessivamente in € 2.000,00 (ivi inclusi €.1.400,00 per onorari) per il primo grado e in € 2.200,00 (ivi inclusi €.1.600 per onorari) per questo grado; compensa tra le parti le spese per 1/4 per entrambi i gradi; stesso riparto per le spese dell'ATP, con eventuali restituzioni inter partes in caso di esborsi effettuati al CTU in misura diversa da quella ora sancita.
Roma, 23/12/2015
Depositato in cancelleria il 12 settembre 2016


 

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