Con sentenza n.14475/2015, depositata in data 10 luglio, le Sezioni Unite civili della Suprema Corte di Cassazione sono intervenute sul carattere "nuovo" o meno della produzione in appello di documenti che erano stati in origine depositati con il ricorso per ingiunzione, ma non erano stati nuovamente depositati nel corso del giudizio di opposizione.

La Corte, in proposito, ritiene che "documenti prodotti in allegato alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte (quanto meno) sino alla scadenza del termine per proporre opposizione (in base a quanto disposto dall'art. 638, terzo comma, c.p.c) e quindi esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati nuovi nei successivi sviluppi del processo."

Pertanto, i Giudici, nel ritenere pacificamente ammissibili in appello i documenti allegati al fascicolo monitorio e non riprodotti nel primo grado del giudizio di opposizione, enunciano il seguente principio di diritto:

"L'art. 345, terzo comma, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n.353, con decorrenza dal 30 aprile 1995), deve essere interpretato nel senso che, i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, anche qualora non siano stati nuovamente prodotti nella fase di opposizione, non possono essere considerati nuovi e pertanto, se allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili".

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.