Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.15295/14 depositata in data 4 luglio 2014, sciolgono il contrasto sull'ammissibilità o meno della notifica dell'impugnazione presso il procuratore della parte deceduta.

La questione sottoposta all'esame delle SU da parte della Sezione Seconda civile con ordinanza interlocutoria n.10216, depositata in data 30 aprile 2013, riguarda il caso in cui: "a) la parte, costituita in appello a mezzo di procuratore, muoia prima dell'udienza di discussione e risulti vittoriosa nel grado; b) l'evento non sia stato né dichiarato in udienza, né notificato alla controparte; c) quest'ultima proponga ricorso per cassazione contro la parte deceduta, notificandolo a colui che era stato suo procuratore nel precedente grado di giudizio; d) gli eredi si difendano con controricorso, notificandolo prima della scadenza del termine lungo per impugnare.
Per questa ipotesi, si chiede di sapere se il ricorso per cassazione sia affetto da vizio della vocatio in ius, ed, in caso positivo, se la suddetta difesa degli eredi (non si può parlare di costituzione in giudizio, posto che quest'istituto non è previsto nel giudizio di legittimità) abbia efficacia sanante di quel vizio."


Le Sezioni Unite risolvono la questione con l'enunciazione del seguente principio di diritto:

"L'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla novella di cui all'art. 46 della legge n.69 del 2009), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi del quarto comma dell'art. 300 c.p.c.
Ne deriva che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell'art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace;
b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace;
c) è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi del primo comma dell'art. 330 c.p.c., presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento"

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