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Il vizio al cambio dell'automobile, che rende difficoltoso l'inserimento delle marce, non legittima la richiesta della sostituzione dell'auto con una nuova equipollente.
E' quanto sostenuto dalla Corte d'Appello di Roma, sezione seconda, con sentenza n.5360/2016, depositata in data 12 settembre.
La Corte d'Appello, in particolare, ha riformato la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Roma, che aveva condannato la concessionaria alla sostituzione dell'automobile difettosa in favore degli acquirenti con altra di eguale valore e caratteristiche.
Il vizio dell'auto consisteva in una difficoltà nell'inserimento delle marce, specialmente dopo un uso prolungato della vettura, che veniva quantificato in un'incidenza del 15% sul valore complessivo del bene.
Ebbene, la Corte ha ritenuto tale vizio di lieve entità e, in applicazione dell'art. 130 del Codice del Consumo (un difetto di conformità di lieve entità, per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto), in difformità dal ragionamento del Tribunale, ha ritenuto la sostituzione dell'auto eccessivamente onerosa.
Per la Corte, in casi del genere, "la richiesta giusta è quella della riparazione o del ristoro del danno".
Avv. Gennaro Esposito
avv.gennaroesposito@gmail.com
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