>Legge Pinto: il danno non patrimoniale si presume fino a prova contraria

In tema di equa riparazione, il danno non patrimoniale, in quanto conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, si presume sino a prova contraria, onde nessun onere di allegazione può essere addossato al ricorrente, essendo semmai l'Amministrazione resistente a dovere fornire elementi idonei a farne escludere la sussistenza in concreto.
Di conseguenza, la mancata specificazione ad opera del ricorrente degli elementi costitutivi del danno non patrimoniale lamentato non rileva al fine di escludere l'indennizzabilità del pregiudizio, dallo stesso pur sempre presuntivamente sofferto.

E' quanto ha recentemente ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n.4290/22 pubblicata in data 10 febbraio.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Catania aveva rigettato il ricorso ex lege Pinto e la successiva opposizione sul presupposto che la ricorrente non avesse allegato alcuna specifica circostanza che consentisse di ravvisare il suo pregiudizio.

Tale affermazione della Corte d'Appello, secondo la Suprema Corte, non è in alcun modo giustificata a fronte del principio espresso, non avendo il ricorrente alcun onere di allegazione in tal senso.

La Corte, nell'accogliere il ricorso, riportandosi anche a precedente pronuncia (n.10858/2018), ha ribadito i seguenti principi di diritto:
"In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della l. n.89 del 2001, il danno non patrimoniale, in quanto conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, si presume sino a prova contraria, onde nessun onere di allegazione può essere addossato al ricorrente, essendo semmai l'Amministrazione resistente a dovere fornire elementi idonei a farne escludere la sussistenza in concreto; ne consegue che la mancata specificazione, ad opera del ricorrente, degli elementi costitutivi del danno non patrimoniale lamentato non rileva al fine di escludere l'indennizzabilità del pregiudizio, dallo stesso pur sempre presuntivamente sofferto."

"In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l'opposizione di cui all'art. 5 ter della legge n.89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l'ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, sicché non è precluso alcun accertamento od attività istruttoria, necessari ai fini della decisione di merito, e la parte può produrre, per la prima volta, i documenti che avrebbe dovuto produrre nella fase monitoria ai sensi dell'art. 3, 3° co., della citata legge, abbia o meno il giudice invitato la parte a depositarli, come previsto dall'art. 640, 1° co, cod. proc. civ."


TESTO DELLA SENTENZA

Gennaro Esposito

Gennaro Esposito, avvocato, è editor per DirittoItaliano.com dal 2015. Si occupa di diritto commerciale, contenzioso societario, locazioni. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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