>COVID19: non è sufficiente il rilevante importo della controversia (189 milioni di euro) per giustificare la richiesta di trattazione in pubblica udienza Credit:

L'istanza di trattazione in pubblica udienza nel processo innanzi alla Suprema Corte può essere disattesa qualora essa si fondi esclusivamente sul rilevante importo della controversia allorquando non si tratti di decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza.

E' quanto ha stabilito, escludendo la violazione dell'art. 6 della CEDU la quinta sezione della Corte di Cassazione con sentenza n. 26480 del 20 novembre 2020.

LA NORMATIVA EMERGENZIALE NON VIOLA L'ART. 6 CEDU
La genericità della richiesta e l'assenza di riferimenti al profilo nomofilattica della lite non sono tuttavia le uniche cause che hanno portato gli ermellini a disattendere la richiesta del contribuente. La sentenza richiama e fa il punto sulla legislazione emergenziale Covid-19, con cui il legislatore ha dettato norme precauzionali, finalizzate alla trattazione scritta delle cause (c.d. udienza cartolare) escludendo che si possa configurare una violazione dell'art. 6 CEDU.

Ci si riferisce in particolare, l'art. 221, comma 4, legge 17 luglio 2020, n. 77 («Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19»), ha stabilito che: «Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni

Uniformandosi a queste norme emergenziali, il Primo Presidente della Corte (decreti del 7/05/2020, del 18/06/2020 e del 30/07/2020) ha adottato misure organizzative — tuttora in vigore — relative alle modalità operative per regolare l'accesso ai servizi, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra tutte le persone.

Viene inoltre richiamata la scelta, motivata anche da un'esigenza di particolare cautela, di trattare sollecitamente la causa in adunanza camerale anziché in pubblica udienza, secondo un criterio, per così dire, di giusrealismo correlato dall'emergenza pandemica del Covid-19, e ritenuto coerente con l'indirizzo di legittimità e con la giurisprudenza sovranazionale, come si evince da Cass. sez. 6-5, ordinanza n. 5371 del 02/03/2017, la quale ha stabilito che: «In tema di nuovo rito camerale di legittimità "non partecipato", il principio di pubblicità dell'udienza, pur previsto dall'art. 6 CEDU ed avente rilievo costituzionale, non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di "particolari ragioni giustificative", ove "obiettive e razionali" (Corte cost., sent. n. 80 del 2011), da ravvisarsi in relazione alla conformazione complessiva di tale procedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione non rivestenti peculiare complessità.»;

Orazio Esposito

Orazio Esposito, avvocato cassazionista, è fondatore nel 2011 della rivista DirittoItaliano.com di cui attualmente è Direttore responsabile. I suoi campi di attività solo il diritto tributario e il contenzioso tributario. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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