>Corte Ue a Italia: "Sì ad assegni familiari per cittadini di paesi terzi" Credit:

I cittadini extracomunitari in Italia con permesso unico o soggiornanti di lungo periodo hanno diritto ad assegni familiari anche per i parenti a carico residenti fuori dall'Ue. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue con la sentenza del 25 novembre 2020 a conclusione della causa C-302/19 INPS contro WS.

LA VICENDA
WS, cittadino di paese terzo, è titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato sin dal dicembre 2011, e, dal 28 dicembre 2015, di un permesso unico di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 40/2014. Sua moglie e i suoi due bambini hanno risieduto nel loro paese d’origine, lo Sri Lanka dal 2014 al 2016.

Relativamente a tali periodi si è visto rifiutare dall'Inps, sul fondamento dell’articolo 2, comma 6 bis, della legge n. 153/1988, il versamento dell’assegno per il nucleo familiare. Da qui il ricorso di WS dinanzi al Tribunale del lavoro di Alessandria (Italia), dinanzi al quale ha dedotto una violazione dell’articolo 12 della direttiva 2011/98 e il carattere discriminatorio di tale diniego e quindi, respinto il ricorso, l'appello alla Corte torinese e infine il giudizio di legittimità Cassazione.

LA POSIZIONE INPS
L’INPS e il governo italiano sostenevano che l’esclusione del titolare di un permesso unico i cui familiari non risiedono nel territorio dello Stato membro interessato sarebbe conforme all’obiettivo di integrazione perseguito dalla direttiva 2011/98, in quanto l’integrazione presuppone una presenza in tale territorio. Da qui il rifiuto alla concessione del beneficio richiesto.

LA DECISIONE DELLA CORTE
A sostegno della propria decisione, in senso contrario a quanto sostenuto dal Governo italiano, la Corte ha richiamato i considerando 2, 19 e 20 nonché l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/98 che tende a favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi garantendo loro un trattamento equo grazie alla previsione di un insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante.

La direttiva mira altresì a creare condizioni uniformi minime nell’Unione, a riconoscere che i cittadini di paesi terzi contribuiscono all’economia dell’Unione con il loro lavoro e i loro versamenti di imposte e a fungere da garanzia per ridurre la concorrenza sleale tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di paesi terzi derivante dall’eventuale sfruttamento di questi ultimi.

Conseguentemente secondo la Corte escludere dal diritto alla parità di trattamento il titolare di un permesso unico, qualora i suoi familiari non risiedano, durante un periodo che può essere temporaneo, come dimostrano i fatti della controversia principale, nel territorio dello Stato membro interessato, non può essere considerato conforme a tali obiettivi.

Orazio Esposito

Orazio Esposito, avvocato cassazionista, è fondatore nel 2011 della rivista DirittoItaliano.com di cui attualmente è Direttore responsabile. I suoi campi di attività solo il diritto tributario e il contenzioso tributario. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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