Tribunale di....
COMPARSA CONCLUSIONALE


per: il sig. Primo(Avv._______);

contro

Caio e Sempronio (Avv.______________);
nonchè
Beta S.p.A. (Avv. __________);
e
Compagnia di Assicurazioni ALFA S.p.A. (Avv. Mario).

Orbene, si giunge alla conclusione di una causa per lo più determinata dall’inutile quanto temerario atteggiamento processuale tenuto dagli attori, ove le connotazioni fattuali e giuridiche appaiono tanto chiare quanto incontrovertibili.
Alla luce di quanto emerso in corso di causa, questa difesa, nel riportarsi integralmente alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale nonché ai successivi scritti difensivi, ritiene necessario ribadire, anche alla luce dell’attività istruttoria espletata, alcuni punti di fatto e di diritto, volti ad evidenziare ulteriormente la piena fondatezza delle ragioni del sig. Tizio .

A) SULLA DINAMICA DEL SINISTRO
Sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla testimone ___________; escussa all’udienza del _______ nonché da quanto può pacificamente desumersi dal verbale redatto dalle autorità intervenute si riporta di seguito l’esatta narrazione dei fatti di causa:
1.in data ________, alle ore ______ circa, in _______, il resistente si trovava a percorrere, a moderata andatura, Via ________ proveniente da Via Appia Nuova con direzione Via Dell’Albero alla guida della propria autovettura Honda Prelude tg. AA111AA
2.giunto quasi all’altezza del numero civico 21 di Via dell’Del pino, il sig. Tizio si immetteva sulla corsia di sinistra per poter così successivamente effettuare manovra di svolta a sinistra nell’apposita corsia di inversione di marcia, indicando detta operazione con l’apposito segnale luminoso;
3.in detto frangente, ossia immessosi sulla corsia di sinistra ed in procinto di svoltare a sinistra per l’inversione di marcia, l’odierno convenuto veniva violentemente tamponato nella parte posteriore sinistra della propria autovettura dalla Volkswagen Polo tg. BB222BB di proprietà del sig. Caio e condotta dal sig. Sempronio;
4.in seguito alla collisione, l’automobile del sig. Tizio veniva proiettata contro i cartelloni pubblicitari ivi presenti;
5.intervenivano sul luogo del sinistro gli agenti del Corpo di Polizia Municipale del Comune di _______, 9° Gruppo Municipale, i quali provvedevano a redigere relativa relazione di incidente stradale;
6. nella predetta relazione gli agenti intervenuti accertavano quanto segue: «al suolo in buono stato di conservazione, erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo “A” (Volkswagen Polo tg. BB222BB) della lunghezza di m 12,90 per le ruote di sinistra, di forma media, di intensità leggera, con andamento obliquo verso sx rispetto alla della carreggiata. Erano altresì visibili tracce di scarrocciamento lasciate dai pneumatici del veicolo “B”, per una lunghezza di m. 8,90. (...) Nella circostanza si accertava che a causa del sinistro il veicolo B aveva provocato l’abbattimento della tabella di pubblicità elettorale (MLT SERVICE)». Pertanto, nel verbale de quo si legge altresì «Da quanto sopra esposto e da un più approfondito esame della dinamica presso gli uffici del comando, in data 13.06.2006, è emerso che il conducente del veicolo “A” non si era attenuto a quanto disposto dall’art. 141/1 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada) – non regolava la velocità in modo che, avuto riguardo a tutte le circostanze, essa in generale non costituisse pericolo -»;
7.inoltre gli agenti accertatori rilevavano: «Ammaccatura parafango anteriore sx, parafango posteriore dx, accartocciamento sportello sx e parafango posteriore sx. Rottura cofano posteriore: completa distruzione parte posteriore». Sempre nella relazione della Polizia Municipale si evince come a seguito del violentissimo tamponamento tale da comportare la completa distruzione della parte posteriore dell’auto del convenuto la stessa abbia scarrocciato per circa 8 metri andando così a collidere con la tabella di pubblicità elettorale ivi presente. Ove è chiaro che i danni anteriori riportatati dall’autovettura Honda vadano ricondotti al secondo urto contro i predetti cartelloni pubblicitari.
8.Sul punto vale la pena rilevare come la stessa convenuta in riconvenzionale, Beta S.p.A. ammettendo la piena ed esclusiva responsabilità in capo al Sempronio nella causazione del sinistro de quo, nel formulare la predetta offerta l’offerta di risarcimento di € 3.600,00 (comprensiva di e 600,00 a titolo di onorari professionali) in favore del sig. Tizio, non abbia menzionato in alcun modo l’art.2054 c.c., con cui avrebbe potuto eccepire la presenza di un concorso di colpa, bensì si è limitata a richiamare la norma di cui all’art. 1220 c.c..
Alla luce di quanto sin qui argomentato si evince senza ombra alcuna di dubbio la piena ed esclusiva responsabilità del sig. Sempronio nella determinazione dell’evento dannoso di cui è causa.

B) SULLA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI
Orbene, il C.T.U. nell’elaborato peritale redatto oltre a confermare il nesso di causalità tra l’evento e le lesioni subite, valuta come di seguito i danni fisici patiti dal sig. Tizio: I.P. 2 %; I.T.A. di gg. 10; I.T.P. al 50% di gg. 10.
Entrando, dunque, nel merito della quantificazione del danno alla persona del sig. Tizio, ci atterremo alle risultanze della CTU, sebbene siano da considerarsi eccessivamente riduttive.
Volendo, invece, qualificare le conseguenze del sinistro, riteniamo che dai traumi subiti sia derivato sempre all’interno dell’unica categoria del danno non patrimoniale, tanto un risvolto prettamente biologico quanto uno che per mera funzione descrittiva definiamo “morale”.
Ribadito preliminarmente che il danno morale appare indubbiamente dovuto, vertendosi in tema di lesioni colpose, riteniamo che la percentuale dal 1/4 al 1/2, vada calcolata sulla somma dell'invalidità permanente e dell'inabilità temporanea. Difatti quest'ultima voce concettualmente non si discosta dall'altro tipo di danno, se non in ordine alla durata. D'altronde il danno biologico sussiste anche nell'ipotesi nella quale la guarigione sia intervenuta senza reliquare esiti permanenti.
Il danno morale esiste quindi sia nell'una che nell'altra ipotesi, e l'art. 2059 c.c. ne impone il risarcimento considerandolo unitariamente senza operare distinzioni di sorta sulla durata delle sue conseguenze, che possono essere quindi indifferentemente di natura temporanea che permanente.
Ciò premesso, considerando che essendo nato il convenuto il 03.08.1982, aveva anni 23 all'epoca del sinistro verificatosi il 07.06.2006, il credito a titolo di risarcimento dei danni subiti nel sinistro, si può così riassumere e quantificare:
I.P. 2% anni 23 € 1.435,43
I.T.A. gg. 10 € 420,00
I.T.R. 50% gg. 10 € 210,00
Tot € 2.065,43
D.M. 33% € 681,59
Tot.complessivo€ 2.747,02
Infine, con riferimento alla quantificazione del danno materiale, essendosi i danni conseguenti al sinistro rivelati tali da rendere antieconomica la riparazione dell’auto Honda Prelude tg. AK701NV, in data 06.12.2006 l’odierno convenuto provvedeva alla rottamazione della medesima. Il valore dell’autovettura del sig. Tizio al momento del sinistro va stimato in € 3.400,00 come da estratto euotax 2006 allegato agli atti di causa. Inoltre, lo stesso resistente sosteneva l’esborso di € 220,00 per la rimozione dal luogo dell’incidente ed il trasporto della propria autovettura resa inutilizzabile successivamente al sinistro. Appare altresì dovuto il riconoscimento dell’importo di € 400,00 quale contributo per l’immatricolazione di una nuova automobile
Alla luce di ciò, volendo sommare il danno non patrimoniale a quello materiale si giungerà all’importo complessivo di € 6.767,00.
Da detto importo andrà detratta la somma di € 3.000,00 percepita stragiudizialmente a titolo di risarcimento del danno dalla Beta Assicurazioni S.p.A., e così per un totale residuo di € 3.767,00.

C) SULLA TOTALE INFONDATEZZA DELLE ARGOMENTAZIONI DI PARTE RESISTENTE – Richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
Alla luce di quanto sin qui dedotto appaiono, se possibile, ancor più infondate le affermazioni dei ricorrenti secondo cui (vedi pag. 2 del ricorso introduttivo) il sig. Tizio avrebbe compiuto «un cambio di corsia da destra verso sinistra per effettuare inversione di marcia» andando così ad urtare «violentemente l’autovettura condotta dal sig. Sempronio» ed ancora, a pag. 3 del ricorso si legge: «la dinamica del sinistro è confermata dalla relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale, nella quale vengono evidenziati i danni riportati dalle autovetture: la circostanza che l’autovettura del sig. Tizio abbia riportato danni alla parte laterale-anteriore sinistra dimostra chiaramente che l’urto con l’autovettura del Signor Caio sia avvenuto proprio nel momento in cui il Signor Tizio si accingeva a svoltare a sinistra, tagliando la strada all’autovettura del Signor Caio, a differenza di quanto dichiarato dal Signor Tizio che asserisce di essere stato urtato quando aveva completato la manovra».
Orbene, secondo controparte sarebbe stata l’auto dell’odierno resistente ad andare ad urtare con la parte anteriore laterale sinistra l’auto del sig. Caio, e, cosa ancor più paradossale, detta dinamica dovrebbe evincersi dalla relazione sui danni subiti dalle auto, presente nel verbale della Polizia Municipale.
Trattasi, invero, di una ricostruzione tendenziosa, arbitraria volta a distorcere consapevolmente una verità che risulta invece ineludibile.
Innanzitutto è sì vero quanto asserito da controparte e cioè che «la dinamica del sinistro è confermata dalla relazione redatta dalla Polizia Municipale nella quale vengono evidenziati i danni riportati dalle autovetture». Come si può sottacere, infatti, che nel verbale de quo alla prima pagina con riferimento ai danni patiti dall’auto del sig. Tizio gli agenti accertatori abbiano rilevato: «Ammaccatura parafango anteriore sx, parafango posteriore dx, accartocciamento sportello sx e parafango posteriore sx. Rottura cofano posteriore: completa distruzione parte posteriore»?
Sempre nella relazione della Polizia Municipale si evince come a seguito del violentissimo tamponamento tale da comportare la completa distruzione della parte posteriore dell’auto del convenuto la stessa abbia scarrocciato per circa 8 metri andando così a collidere con la tabella di pubblicità elettorale ivi presente. Ove è chiaro che i danni anteriori riportatati dall’autovettura Honda vadano ricondotti al secondo urto contro i predetti cartelloni pubblicitari.
D’altro canto al sig. Sempronio, sempre da verbale, veniva contestata la violazione dell’art. 141/1 ossia l’eccesso di velocità e ciò in base all’oggettiva evidenza dei rilievi effettuati, laddove venivano rinvenute tracce di frenata per ben 12,90 metri.
Inoltre, la documentazione fotografica allegata rende se possibile ancor più inequivocabile l’entità dell’urto provocato in via totale ed esclusiva dalla negligente condotta di guida del sig. Sempronio; circostanza questa che trova ulteriore conferma nel grafico allegato dagli agenti accertatori.
Sul punto si chiede sin da ora ammettersi prova per testi, indicando a testimone il sig. Critelli Cristian, residente in _______, Via Cornelio Gallo n.24.
A questo punto la scrivente difesa non può esimersi dal richiedere la condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c., per avere questi agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Infatti, parte ricorrente argomenta le proprie pretese risarcitorie ricostruendo la dinamica del sinistro a partire dai danni riportati dall’autovettura del sig. Tizio come elencati nella relazione redatta dagli agenti della Polizia Municipale, tuttavia omette completamente di riferire alcunché circa il danno di maggiore entità subito dalla stessa autovettura, ossia la totale distruzione della parte posteriore.
I ricorrenti sembrano ignorare questo danno riportato dall’auto del resistente sebbene lo stesso sia descritto all’interno del verbale delle autorità intervenute; nel ricorso vengono menzionati i danni anteriori e viene tralasciata la descrizione dell’urto dell’auto Honda contro i cartelloni pubblicitari da cui gli stessi danni anteriori sono stati causati, circostanza altrettanto chiaramente riportata dagli agenti accertatori nel relativo rapporto.
Peraltro, nel ricorso introduttivo non vi è traccia della contestazione della violazione dell’art. 141/1 C.d.S. nei confronti del sig. Sempronio.
Di guisa che, per tutto quanto sin qui argomentato, non possono scorgersi dubbi circa la ricorrenza, nella fattispecie de qua, della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per “lite temeraria”. Pertanto si richiede la liquidazione del danno da liquidarsi in via equitativa nella somma di € 5.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Trattasi, invero, del danno desumibile da nozioni di comune esperienza e consistente nel pregiudizio che il sig. Tizio ha subito di per sé per essere stato costretto a contrastare un’ingiustificata iniziativa dei ricorrenti, il tutto aggravato dalla circostanza per cui dai medesimi fatti di causa l’odierno resistente ha subito gravi pregiudizi per responsabilità incontestabili da imputarsi a coloro che hanno adito Codesto On.le Tribunale.
Sul punto si richiama l’indirizzo consolidato della costante giurisprudenza, secondo cui con riferimento alla condanna della parte soccombente ex art.96 c.p.c. «all’accoglimento della domanda non osta l’omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l’ingiustificata iniziativa dell’avversario (Cass., nn. 1280/1982, 4340/1985 e Cass. 9033/1998; nonché sez. un., nn. 3199/1989, 448/95, 16/2000) e dai disagi affrontati per l’effetto dell’iniziativa (Cass., nn. 5746-88 e 3189/89), la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza (Cass., Sez. Un., n. 766/83)». (Cass. civile, sezione III, 5 maggio 2003, n.6796 nonché Cass. Civile, sez. II, 3 agosto 2001, n. 10731).
* * * * * * * * * *
Tutto ciò premesso, argomentato e dedotto il sig. Tizio , come sopra rappresentato, difeso e domiciliato insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia :
1.nel merito, rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e in via riconvenzionale, accertare e dichiarare accertare l’esclusiva responsabilità del sig. Sempronio in ordine alla produzione del sinistro in premessa; e per l’effetto condannarlo, in solido con il sig. Caio e con la società di assicurazioni “BETA S.p.A.”, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal ricorrente per l’importo di € 2.747,02 – comprensivo del danno biologico e del danno morale - oltre al risarcimento di tutti i danni materiali subiti dallo stesso ricorrente pari ad € 4.020,00, di cui € 3.400,00 pari al valore dell’auto di cui si è resa necessaria la rottamazione, € 220,00 per spese di rimozione e trasporto ed € 400,00 quale contributo per l’immatricolazione di una nuova automobile, e così per un importo complessivo di € 6.767,00 al netto di quanto già percepito pari ad € 3.000,00 (ossia l’importo complessivo di € 3.600,00 da cui vanno detratti € 600,00 a titolo di onorari); e così per un totale residuo di € 3.767,00 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
2.condannare i ricorrenti in solido tra loro, ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” cagionati al sig. Tizio, danni che si quantificano in via equitativa nella somma di € 5.000,00 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia;
3. condannare i ricorrenti in solido con la Beta Assicurazioni S.p.A. al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.




 

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