REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - rel. Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso n. 28429/07 proposto da:

Avv. L.G.G., in proprio, elettivamente domiciliato in Roma, Via Val Maggia n. 26, presso lo Studio dell'Avv. Michele Giannasio; - ricorrente -
contro
Agenzia delle Entrate _____; - intimata -

avverso la sentenza n. 77/32/07 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 17 ottobre 2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12 dicembre 2013, dal Consigliere Dott. Ernestino Luigi Bruschetta;
udito l'Avv. L.G.G., ricorrente in proprio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l'accoglimento del secondo morivo del ricorso, con assorbimento degli altri motivi.

Svolgimento del processo

Con l'impugnata sentenza n. 77/32/07, depositata il 17 ottobre 2007, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, rigettato l'appello del contribuente avv. L.G.G., confermava la decisione n. 77/05/06 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese che aveva respinto il ricorso proposto dal ridetto contribuente avverso l'avviso n. _____ IVA IRPEF IRAP 2002 col quale l'Ufficio, all'esito di indagini bancarie, aveva recuperato a tassazione ricavi "non contabilizzati", oltrechè irrogato sanzioni.
La CTR, in relazione all'eccezione formulata dal contribuente di difetto di motivazione circa il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle indagini, riteneva che l'autorizzazione in parola e la richiesta di rilascio della stessa non fossero tra gli "atti cui l'avviso in questione rinvii per relationem, ma atti endoprocessuali di cui, il primo il contribuente è venuto a conoscenza attraverso l'avviso di accertamento cui è stato allegato il provvedimento di autorizzazione all'acquisizione dei conti correnti bancari ed il secondo durante la fase istruttoria ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 10".
La CTR, questa volta con riguardo all'eccezione di nullità formulata dal contribuente relativamente al mancato rispetto del termine dilatorio di giorni sessanta per la notifica dell'avviso decorrenti dalla chiusura delle operazioni di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, riteneva che "la norma si riferisce agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio dell'attività e non anche all'attività istruttoria interna all'Ufficio". Infine la CTR, con riferimento alle plurime violazioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, dedotte dal contribuente, riteneva: a) che l'errata indicazione nell'avviso del numero di conto corrente fosse "un vero e proprio refuso di stampa che non ha minimamente impedito al contribuente di predisporre una completa e adeguata difesa", questo anche perchè il contribuente era perfettamente a conoscenza del conto corrente realmente oggetto dell'indagine come risultava "dai verbali di contraddittorio nei quali è indicato l'esatto numero di conto corrente"; b) che correttamente l'Ufficio non aveva riconosciuto l'utilizzabilità del credito nel periodo d'imposta accertato, atteso che "detto credito risulta utilizzato in sede di dichiarazione IVA per gli anni successivi"; c) che non era vero che l'Ufficio avesse accertato i maggiori ricavi secondo il metodo induttivo, con la conseguente necessità di motivare circa l'utilizzo di tale metodo, ma che l'Ufficio aveva semplicemente ripresi a tassazione "l'importo dei versamenti sul conto corrente ritenuti ingiustificati" ed in mancanza di prova contraria da parte del contribuente.
Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L'Agenzia delle Entrate non si costituiva.
Il contribuente si avvaleva altresì della facoltà di depositare memoria.

Motivazione

1. Col secondo motivo di ricorso, ma da esaminarsi per primo per il suo carattere assorbente preliminare, il contribuente censurava la sentenza deducendo, in rubrica, "Errata ed omessa violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7", perchè la previsione di nullità per mancato rispetto del termine dilatorio di notifica dell'avviso di cui alla prefata disposizione, doveva intendersi esteso anche ai casi, come quello della concreta fattispecie pervenuta all'esame, di "istruttoria condotta nella sede dell'Ufficio tributario"; il quesito era: "Ancorchè il comma 7 della L. n. 212 del 2000, art. 12, preveda il termine dilatorio di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di controllo per chiusura delle operazioni di controllo per notificare l'avviso di accertamento, consentendo durante la sua pendenza di formulare richieste ed osservazioni, con riferimento alle verifiche fiscali condotte presso il domicilio del contribuente, ne è legittima e scevra da vizio di incostituzionalità la letterale interpretazione che porti ad escludere dal predetto beneficio il contribuente accertato mediante istruttoria svolta presso l'Ufficio accertante?".

Il motivo è fondato.
L'impugnata sentenza da espressamente atto che vi è stato rilascio dell'autorizzazione, ciò che presuppone l'accesso e la verifica e da altresì atto che non è stato rispettato il termine dilatorio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7.
Come noto le Sez. un. di questa Corte hanno risolto il conflitto insorto nella sua sez. 5^, nel senso di stabilire che il mancato rispetto del termine dilatorio di giorni sessanta fissato alla cit. L. n. 212, art. 12, comma 7, debba comportare nullità dell'avviso. E che sola scriminante prevista sia quella dell'urgenza, questa peraltro da valutarsi in concreto e non bastando una motivazione semplicemente formale della stessa (Cass. sez. un. n. 18184 del 2013).
Come ancora hanno chiarito le cit. Sez. un. - che nella sostanza hanno ricavato la nullità in parola considerando che la violazione del termine dilatorio in discorso realizzerebbe un modello procedimentale difforme da quello legale - in assenza d'un'espressa previsione di nullità "spetta all'interprete il compito di delineare l'oggetto e i confini di una ipotesi di invalidità introdotta in via ermeneutica".
Ed in particolare, cioè con specifico riferimento all'ampiezza oggettiva della fattispecie di nullità di cui alla cit. L. n. 212, art. 12, comma 7, deve esser a riguardo rammentato come questa Corte abbia di recente già avuto occasione di affermare come la nullità di che trattasi non sia limitata alla sola verifica da concludersi con sottoscrizione e consegna del processo verbale di constatazione e bensì comprenda pure l'accesso in quanto anche questo è da concludersi con sottoscrizione e consegna del processo verbale delle operazioni svolte e ciò secondo le prescrizioni contenute al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 6, ovvero al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33 (Cass. sez. trib. n. 20770 del 2013).
2. Assorbiti gli altri motivi.
3. Non essendo necessario l'accertamento di ulteriori fatti, ex art. 384 c.p.c., comma 2, la controversia deve esser qui decisa nel merito mediante accoglimento del ricorso del contribuente introduttivo della lite fiscale.
4. Nel sopravvenuto maturare del ricordato orientamento giurisprudenziale, debbono farsi consistere le gravi ragioni che inducono questa Corte a compensare integralmente le spese processuali di ogni fase e grado.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza e decidendo il merito accoglie il ricorso del contribuente introduttivo della lite fiscale; compensa integralmente le spese processuali di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2014


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.