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Motivazione
Il Presidente,
letti gli atti relativi al procedimento n.2722/2016 R.G.,
sciogliendo la riserva che precede;
ritenuta la procedibilità della proposta istanza cautelare di istruzione preventiva anche in mancanza del previo esperimento del procedimento di mediazione, in quanto, ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del decreto legislativo n.28/2010, i procedimenti cautelari non sono soggetti a tale condizione di procedibilità;
ritenuto che, ciò premesso, non ricorrono le condizioni per disporre il chiesto accertamento tecnico preventivo diretto a verificare le condizioni dell'appartamento (sito in Catania, in via ___) "oggetto del contratto di locazione", a quantificare "il giusto canone di locazione" e ad accertare il valore dei mobili acquistati dalla ricorrente, in quanto, anche a prescindere dall'effettiva configurabilità o meno del necessario requisito dell'urgenza (inteso come pericolo di dispersione delle fonti di prova di fatti rilevanti ai fini della decisione di eventuali cause di merito; Cass. n.496/86), è carente l'altrettanto necessario requisito del "fumus boni iuris" relativamente alla richiesta cautelare in questione;
ritenuto invero che l'esistenza del rapporto contrattuale (di locazione di immobile) dedotto dalla ricorrente (quale eventuale conduttrice) a sostegno dell'istanza di istruzione preventiva è, allo stato, esclusa (con effetto conformativo, pur provvisorio, ex art. 337, comma secondo, c.p.c.) dalla sentenza inter partes n.878/16 del 10 febbraio 2016 di questo Tribunale, che anche se non ancora passata in giudicato, ha ricondotto l'attuale detenzione dell'immobile da parte della T. all'ambito (di per sè incompatibile con la locazione e con la riconoscibilità di danni da inadempimento di obblighi contrattuali ex art. 1575 e 1576 c.c.) dell'occupazione illegittima del bene;
ritenuto che le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente;
PQM
rigetta l'istanza ex art. 696 c.p.c. proposta da T.A.N. con ricorso depositato in data 17 febbraio 2016;
condanna la ricorrente al rimborso, in favore della convenuta C.M., delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 800,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli stessi compensi.
Catania 6 aprile 2016
Il Presidente
Dott. Giovanni Dipietro
Revocato il decreto ingiuntivo in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione
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