REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12; - ricorrente -
contro
P.M. _____, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al controricorso, dagli Avvocati D'Arrigo Domenico e Ramadori Paola, elettivamente domiciliato nello studio della seconda in Roma, Via M. Prestinari, 13; - controricorrente -
Avverso la sentenza n. 116/63/2011 della Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sezione Staccata di Brescia n. 63, in data 05.04.2011, depositata il 10 maggio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2014, dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;
Non è presente il P.M.

Motivazione

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 19263/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1) L'Agenzia Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 116/63/2011 in data 05.04.2011, depositata il 10 maggio 2011, con cui la Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sezione Staccata di Brescia n. 63, ha accolto l'appello del contribuente e riformato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto legittima la pretesa impositiva, considerando insussistenti i presupposti per godere della chiesta agevolazione fiscale.
Affida l'impugnazione ad un motivo, con il quale censura l'impugnata decisione, per violazione del D.M. 02 agosto 1969, artt. 5 e 6, sostenendo l'erroneità della decisione, per non avere considerato che l'unità immobiliare compravenduta aveva una superficie utile complessiva superiore a mq. 240.
2) L'intimato, giusto controricorso, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.
3) Costituisce ius receptum che "La valutazione degli elementi probatori è attività' istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità' della motivazione del relativo apprezzamento" (Cass. n. 23286/2005, n. 12014/2004, n. 6556/2004, n. 322/2003).
4) Nel caso, il Giudice di merito, alla stregua degli atti esaminati, ha ritenuto che agli effetti della normativa in esame, per superficie utile deve intendersi "quella che è adibita ad abitazione conformemente alla previsione della normativa che regola tale uso", deducendone la non computabilità agli effetti di che trattasi, delle aree relative al piano seminterrato ed al primo piano, in quanto non abitabili, in relazione alla altezza minima di alcuni ambienti fissata dal Regolamento Comunale d'Igiene; ne ha, altresì, dedotto che l'immobile aveva una superficie utile inferiore a mq. 240, quindi, tale da giustificare il riconoscimento del beneficio fiscale.
5) Ciò stante, si ritiene che la causa possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis epe, proponendosene la definizione, sulla base dei trascritti principi, con il rigetto del ricorso, per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Dott. Di Blasi Antonino.
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni svolte in relazione e dei richiamati principi, che il Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato che le spese del giudizio, anche avuto riguardo all'esito dei gradi di merito, vanno compensate;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2014


 

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