Tribunale di Busto Arsizio - Sezione II civile - Decreto 18-22 luglio 2014

Svolgimento del processo

Con domanda depositata in data 29/7/2013 ai sensi dell'art. 101 L.F., _____ presentava istanza di ammissione al passivo del Fallimento _____ per i seguenti crediti: Euro 47.232,21 ed Euro 1.889,29, in via privilegiata ex artt. 2751-bis n. 2 c.c., per onorari e contributi previdenziali relativi all'attività professionale svolta a favore della società fallita; Euro 10.315,51, in via chirografaria, per IVA al 21%.
In sede di verifica dei crediti il giudice delegato, valutata la documentazione integrativa prodotta dall'istante, ammetteva il credito nella misura complessiva di Euro 59.121,50 al chirografo, non riconoscendo il privilegio richiesto in quanto le prestazioni sarebbero state «effettuate in epoca antecedente al biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento».
Con ricorso in opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. depositato il 6/5/2014 il Sig. ____ ricorreva avverso il predetto provvedimento, esponendo i) di avere ricevuto da ____ nel mese di gennaio 2005, l'incarico di progettazione e direzione lavori delle opere strutturali per la realizzazione di un edificio residenziale composto da tre piani interrati e otto fuori terra, nel Comune di _____; ii) che, a seguito di diverse varianti resesi necessarie in corso d'opera, il proprio compenso, originariamente pattuito in Euro 75.000,00, era stato al fine rideterminato, al netto degli “sconti” praticati dal professionista e tenuto conto dell'onorario per la predisposizione delle certificazioni per la prevenzione incendi, in Euro 87.232,21, oltre oneri di legge, come da riconoscimento di debito di _____ del 23/12/2010; iii) di avere ricevuto solo il pagamento di un acconto di Euro 40.000,00 in data 29/10/2010, rimanendo pertanto creditore della differenza, pari ad Euro 47.232,21, oltre accessori. Il ricorrente insisteva quindi per il riconoscimento del privilegio sulla somma richiesta a titolo di onorario, ai sensi dell'art. 2751-bis n. 2 c.c., evidenziando l'unitarietà della prestazione svolta e l'inscindibilità delle singole attività, tutte finalizzate alla realizzazione dell'opera intrapresa che si era conclusa nei primi mesi dell'anno 2011.
Chiedeva altresì l'ammissione al chirografo dell'importo complessivo di Euro 12.204,80 per contributi previdenziali ed IVA, nonché l'ammissione degli interessi ex art. 54 L.F. sul credito avente natura privilegiata. Nessuno si costituiva per il Fallimento.

Motivazione

L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento, nei limiti che si vanno ad esporre.

Oggetto del presente giudizio è la verifica dei presupposti per il riconoscimento del privilegio professionale richiesto, atteso che la sussistenza del credito insinuato è già stata accertata con il provvedimento impugnato dal Giudice delegato, il quale ha ritenuto a tal fine esaustiva la documentazione prodotta dell'istante (così come integrata in data 1/3/2014, a fronte della originaria proposta di esclusione formulata dal curatore per mancata prova dell'effettivo svolgimento dell'attività a favore della società fallita).
Orbene, con riferimento alla individuazione del biennio rilevante ai sensi dell'art. 2751-bis n. 2 c.c., è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il privilegio «è invocabile per tutti i crediti inerenti all'ultimo biennio dell'attività professionale, ancorché anteriori al biennio precedente l'apertura della procedura concorsuale» (Cass., 2/6/2000, n. 7309). La Suprema Corte ha inoltre costantemente ribadito, quanto alla estensione cronologica del privilegio in questione, che nel caso in cui la prestazione professionale si protragga per un arco di tempo superiore al biennio, deve aversi riguardo non solo alle prestazioni effettuate negli ultimi due anni di attività ma anche a quelle alle stesse strettamente correlate, sia pure precedentemente eseguite, posto che le prestazioni vanno «valutale unitariamente con riferimento al momento in cui sono chiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio» (cfr., con riferimento ai compensi per l'attività di avvocato, Cass. 22/1/1999, n. 569).

Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che nel mese di gennaio 2005 il ricorrente ha ricevuto l'incarico, da parte della società fallita, di eseguire la progettazione delle opere strutturali in cemento armato per la costruzione di un edificio residenziale in ____ di curarne la direzione dei lavori e di eseguire altresì l'analisi sismica (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente: preventivo del 17/1/2005). Lo svolgimento di tale incarico si è protratto certamente sino al mese di novembre del 2010, come risulta dalla denuncia iniziale delle opere, depositata presso il Comune di ______ in data 20/3/2006, dalle successive integrazioni presentate il 7/9/2007 ed il 13/1/2011, nonché dalla relazione finale relativa alla ultimazione della struttura, predisposta dal ricorrente in data 16/11/2010, ove peraltro è descritta nel dettaglio la cronologia dei lavori aventi ad oggetto le principali strutture in conglomerato cementizio armato, affidate alla supervisione ricorrente (docc. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4), In tale lasso di tempo, peraltro, le parti hanno più volte rinegoziato il compenso del professionista, in relazione alle varianti d'opera eseguite durante la realizzazione dell'immobile (doc. 1.2). Dagli atti emerge inoltre che, con riferimento al medesimo cantiere, il ricorrente si è successivamente occupato di effettuare anche il collaudo statico e di far ottenere le certificazioni antincendio, come da preventivo del 7/10/2009, predisponendo nel marzo 2011 le necessarie dichiarazioni circa le verifiche eseguite in ordine alla resistenza al fuoco dei prodotti e delle strutture (doc. 3).
Appare quindi chiaro che il credito dell'ing. _____ è maturato con riferimento ad un unico incarico professionale e che la prestazione resa, sia pure scomponibile in una pluralità di atti e mansioni distinte, ha avuto carattere unitario poiché le singole attività sono state tra loro strumentalmente connesse in funzione del raggiungimento del risultato finale,
rappresentato dalla realizzazione dell'edificio in conformità alle normative di settore. Da ciò discende che anche i compensi per le attività compiute prima del mese di marzo 2009, e quindi anteriori a quelle svolte nel biennio precedente il momento in cui la prestazione professionale è stata portata a termine, devono essere assistiti dal privilegio richiesto, in quanto relativi ad attività espressione del medesimo incarico.

Per quanto concerne l'ammontare del credito, si osserva che il provvedimento impugnato nulla dice sulla esclusione della differenza di Euro 315,51 (rispetto all'importo complessivo richiesto di Euro 59.437,01), che va quindi riconosciuta in quanto risultante dai preventivi in atti. L'opposizione sul punto deve pertanto essere accolta ed il ricorrente va ammesso allo stato passivo del Fallimento _____ per Euro 47.232,21 in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751-bis n. 2 c.c., quale somma spettante a titolo di compensi professionali, e per Euro 12.204,80 in via chirografaria per IVA e contributi previdenziali. Non può invece trovare accoglimento l'ulteriore domanda, formulata dal Sig. _____ solo nel ricorso ex art. 98 L.F., volta ad ottenere l'ammissione al passivo anche per gli interessi, maturati e maturandi sul credito privilegiato, ex art. 54 L.F. Trattasi infatti di importi non richiesti né calcolati in violazione dell'art. 93, comma III, n. 2 L.F., ai sensi del quale la somma di cui si intende domandare l'ammissione al passivo deve essere specificamente determinata. A ciò si aggiunga che il giudizio di opposizione allo stato passivo è retto dal principio di immutabilità della domanda, che determina l'inammissibilità di richieste nuove ed ulteriori rispetto a quelle già formulate nell'istanza ex art. 93 L.F.
II regolamento delle spese di lite segue la soccombenza. Il Fallimento convenuto va quindi condannato a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 (tenuto conto della non particolare complessità della controversia e dell'assenza di attività difensiva da parte del convenuto), in Euro 810,00 per la fase di studio, Euro 573,50 per la fase introduttiva ed Euro 1.383,50 per la fase decisoria, così per complessivi Euro 2.767,00 per compensi ed Euro 228,18 per spese documentate, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

PQM

Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale, pronunciando nella causa promossa ai sensi dell'art. 98 L.F. da _____ nei confronti del Fallimento _____ nella contumacia del resistente, cosi provvede: 1. ammette il ricorrente allo stato passivo del Fallimento (...) per Euro 47.232,21 in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751-bis n. 2 c.c., e per Euro 12.204,80 in via chirografaria; 2. rigetta la domanda di ammissione degli interessi ex art. 54 L.F.


 

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