REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente -
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere -
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere -
Dott. PARDO Ignazio - rel. Consigliere -
Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO;
nei confronti di:
B.D.;
L.R.;
avverso l'ordinanza n. 1711/2015 TRIBUNALE DELLA LIBERTA' DI TORINO, del 26/01/2016;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Pompeo Alfredo Viola che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio.

Svolgimento del processo

1.1 Con ordinanza in data 26 gennaio 2016 il Tribunale del riesame di Torino respingeva l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Torino avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso capoluogo che aveva applicato, nei confronti di B.D. e L.R., le misure cautelari della custodia in carcere e dell'obbligo di presentazione, in ordine ai reati di furto ed utilizzo abusivo di carta bancomat, rigettando però la richiesta anche con riguardo al delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter c.p., comma 1.

Riteneva il predetto Tribunale della libertà che la condotta operata dagli indagati, i quali dopo essersi impossessati di una borsa contenente una carta bancomat avevano prelevato la somma di 500,00 Euro che depositavano su una carta prepagata tipo superflash intestata alla L., non integrava la condotta di cui al citato art. 648 ter c.p.p., comma 1.

1.2 Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Torino chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza in ordine alla errata qualificazione dei fatti costituenti invece il delitto di autoriciclaggio perchè tipica attività economica o finanziaria senza che rilevasse l'entità della somma impiegata ovvero l'assenza del fine di lucro.

Motivazione

2.1 Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

Sussistono infatti almeno due ordini di ragioni per ritenere non configurabile il delitto di cui all'art. 648 ter c.p., comma 1 nella condotta tenuta dagli imputati e rispetto alla quale l'appellante Procuratore della Repubblica chiede la qualificazione ai sensi della citata norma.

In primo luogo, non costituisce nè attività economica nè attività finanziaria il mero deposito di una somma su una carta prepagata poichè, secondo la stessa dizione richiamata dal provvedimento impugnato e ripresa nell'atto di appello, è economica secondo la indicazione fornita dall'art. 2082 c.c., soltanto quella attività finalizzata alla produzione di beni ovvero alla fornitura di servizi ed in essa non rientra certamente la condotta contestata; nè tantomeno può ritenersi sussistere nella condotta di versamento di somme in un conto corrente ovvero in una carta prepagata un'attività "finanziaria" con ciò facendosi riferimento ad ogni attività rientrante nell'ambito della gestione del risparmio ed individuazione degli strumenti per la realizzazione di tale scopo.
In assenza di una precisa nozione contenuta nel codice penale ovvero in quello civile, la nozione di attività finanziaria di rilievo per la punibilità ai sensi della citata norma di cui all'art. 648 c.p.p., comma 1 ter, può ricavarsi dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (art. 106), che individua quali tipiche attività finanziarie l'assunzione di partecipazioni (acquisizione e gestione di titoli su capitale di imprese), la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la prestazione di servizi di pagamento (incasso e trasferimento di fondi, esecuzione di ordini di pagamento, emissione di carte di credito o debito) l'attività di cambiovalute; e poichè la condotta degli indagati non rientra neppure in nessuna della suddette attività va esclusa la ricorrenza dell'elemento oggettivo anche sotto tale profilo.

In secondo luogo deve precisarsi che la norma sull'autoriciclaggio punisce soltanto quelle attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni od altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto che abbiano però la caratteristica specifica di essere idonee ad "ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Il legislatore richiede pertanto che la condotta sia dotata di particolare capacità dissimulatoria, sia cioè idonea a fare ritenere che l'autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto effettuare un impiego di qualsiasi tipo ma sempre finalizzato ad occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto, ipotesi questa non ravvisabile nel versamento di una somma in una carta prepagata intestata alla stessa autrice del fatto illecito.

Va al proposito ricordato come la norma sull'autoriciclaggio nasce dalla necessità di evitare le operazioni di sostituzione ad opera dell'autore del delitto presupposto e che tuttavia il legislatore raccogliendo le sollecitazioni provenienti dalla dottrina, secondo cui le attività dirette all'investimento dei profitti operate dall'autore del delitto contro il patrimonio costituiscono post factum non punibili, ha limitato la rilevanza penale delle condotte ai soli casi di sostituzione che avvengano attraverso la re-immissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita finalizzate appunto ad ottenere un concreto effetto dissimulatorio che costituisce quel quid pluris che differenzia la semplice condotta di godimento personale (non punibile) da quella di nascondimento del profitto illecito (e perciò punibile). E poichè tale effetto dissimulatorio e di concreto nascondimento non è ravvisabile nella contestata condotta deve escludersi la fondatezza dell'impugnazione.

Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve essere respinto.

PQM

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016.


 

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