REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Avv. ANNA MARIA COSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l'oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all'udienza del 27.03.2018, promossa da:
M. B., residente in Casarano, con l'avv. Bruno Maviglia
RICORRENTE
CONTRO
PREFETTO DI LECCE
RESISTENTE

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 18.06.2017, il ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza n.00090047/11.10.2017 con la quale il Prefetto di Lecce aveva confermato il p.v. n. 700011070609/23.06.2017 n. ATX 0001009042/7.12.2015 elevato dalla Polizia Stradale di Lecce per violazione dell'art. 142/8 CDS.
Eccepiva la mancata taratura e omologazione dell'apparecchiatura elettronica utilizzata dalla Polizia Stradale di Lecce per la rilevazione dell'infrazione, difetto di motivazione dell'ordinanza e mancata contestazione immediata del verbale.
Concludeva per I'accoglimento del ricorso con riconoscimento delle spese processuali.
Con decreto veniva fissata I'udienza di comparizione e ricorso e decreto sono stati notificati alle parti interessate. Prefetto di Lecce depositava brevi note di costituzione e chiedeva la conferma del provvedimento impugnato.
La causa è stata decisa con sentenza letta in udienza sulla scorta della documentazione in atti.

Motivazione

II ricorso è fondato e merita accoglimento.
La violazione è stata accertata con apparecchiatura elettronica omologata dal Ministero competente il 15.02.1993. Non vi è prova, quindi, del corretto funzionamento della stessa poiché attualmente la Legge dispone che i dispositivi di rilevazione elettronica siano omologati secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 1130718.03.04 e poi tarati in apposito centro SIT secondo le disposizioni della L. 273/91. In assenza di tale specifica procedura l'apparecchiatura elettronica può essere utilizzata esclusivamente come ausilio a Vigile (agente) in servizio fermo restando quindi l'obbligo della contestazione immediata.
Ne il Prefetto di Lecce ha fornito prova di corretto utilizzo dell'apparecchiatura stessa posto che è rimasto contumace. Le strumentazioni in questione infatti, vengono solitamente usate per il rilievo della velocità con contestazione successiva.
Va da sé quindi, che il controllo alla taratura, nei termini e nei modi di legge, è I'unica certezza della effettiva sussistenza della violazione. In assenza di tale taratura l'apparecchiatura può essere utilizzata solo come ausilio all'agente che con il dovuto rispetto delle relative procedure (doppia pattuglia, segnalazione del rilevamento etc.) deve procedere alla contestazione immediata della violazione.
Né vi è la documentazione atta a provare che il tratto di strada ove è stata accertata la violazione rientra tra quelli per i quali non è previsto il fermo dell'autovettura (cfr. ordinanza).
Il ricorso è pertanto fondato e va accolto senza che si renda necessario l'esame degli altri motivi di impugnazione.
Il verbale impugnato va annullato con conseguente nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, atteso l'esito della stessa ed il fatto che si è affrontato esclusivamente I'aspetto formale relativo all'accertamento della violazione.

PQM

II Giudice di Pace di Lecce, pronunciando nel ricorso depositato da M. B. contro il Prefetto di Lecce, così provvede: Accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza ingiunzione n. _____. Spese compensate.
Lecce, il 27.03.2018


 

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