REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE 2
riunita con l'intervento dei Signori:
SPEZIALE PAOLO Presidente
MARCIANO' PAOLO Relatore
MOLLICA FRANCESCO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 823/2015
depositato il 18/02/2015
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 362014409971.C.I. 2009
contro:
COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA
VIA FRATELLI ROSSELLI 89046 MARINA DI GIOIOSA IONICA
difeso da:
BACHI DR ANGELO
PIAZZA GUIDO ROSSA 56028 SAN MINIATO
proposto dal ricorrente:
D. D.
VIA ABRUZZO 22 8.9042 GIOIOSA IONICA RC
difeso da:
MALAVENDA AVV, MICHELE
VIA MADAMA LENA, 37 89042 GIOIOSA IONICA RC

Svolgimento del processo

Con ricorso tempestivamente notificato il sig. D. D., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Malavenda, proponeva
opposizione avverso l'avviso di accertamento n.36201440997, per ICI anno 2009, emesso dal Comune di Marina di Gioiosa e dallo stesso notificato in data 15.01.2015.
Eccepiva, il ricorrente, presunti vizi di legittimità e di merito dell'atto impugnato chiedendone, quindi, l'annullamento.
Si costituiva in giudizio il Comune di Gioiosa Marina il quale, con proprie controdeduzioni, confermava la legittimità del proprio operato chiedendo, quindi, il rigetto del ricorso.
L'odierna udienza di discussione del ricorso viene tenuta in pubblica udienza come da verbale in atti.

Motivazione

La Commissione rileva, dagli atti di causa, che l'avviso di accertamento trae origine dal presunto mancato pagamento dell'imposta ICI per l'annualità 2009.
Tanto premesso, la Commissione, in relazione alla eccepita intervenuta prescrizione estintiva della pretesa creditoria,
riferita al pagamento di cui all'avviso impugnato, rileva che per stabilire se sia decorso il termine per il suo maturarsi, visto che l'art.1, commi 161 e 162 della legge n.296/2006 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere versati, a seguito dell'abrogazione dell'art.11, comma 2 della legge n.504/92, con effetto dal 1 gennaio 2007, è necessario stabilire, in via preliminare, se il ricorrente era o non era obbligato alla presentazione della dichiarazione ICI.

Tale obbligo, infatti, deve ritenersi sia il limite del termine prescrizionale in quanto la norma, specificando che il dies a quo, ai fini della decadenza del potere del Comune di notificare l'avviso di accertamento, si riferisce sia alla presentazione della dichiarazione che al periodo in cui i versamenti sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, intende evidenziare la sussistenza di differenze relative ai termini decadenziali.

Si ricorda che l'art.37, comma 53 del D.L. n.223/2006 ha soppresso l'obbligo, facente capo al contribuente, di presentare la dichiarazione o denuncia di variazione Ici, di cui all'art. 10, comma 4 del D.Lgs n.504/92, nelle sole ipotesi in cui le variazioni soggettive ed oggettive influenti sull'ammontare dell'imposta dovuta siano desumibili da atti per la cui registrazione, trascrizione e volturazione catastale risulta applicabile il modello unico informatico (MUI) di cui all'art. 3- bis del D.Lgs. n. 463/1997.
Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la
trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
Diversamente permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione quando gli immobili godono di riduzioni dell'imposta (art. 8, comma 1 e art. 9 D.Lgs. n. 504/1992) oppure vi sono stati mutamenti di soggettività passiva avvenuti nel corso dell'anno, nel qual caso essi devono essere dichiarati sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.

Per quanto sopra se ne deduce che l'imposta da versare è relativa allo stesso anno in cui se ne realizza il presupposto impositivo mentre la dichiarazione deve essere presentata nell'anno successivo.
Nel caso specifico, l'avviso di accertamento è riferito non alla mancata presentazione della dichiarazione ma all'omesso o carente versamento, in quanto la sanzione applicata è pari al 30% della maggiore imposta accertata, ragion per cui ai fini decadenziali ci si deve riferire alla data dell'avvenuto pagamento individuato nell'anno 2009, per cui il relativo termine va individuato al 31 dicembre del 2014, antecedente alla notifica dell'avviso impugnato avvenuta il 15 gennaio 2015.
Quanto sopra è ritenuto assorbente di ogni altro ed ulteriore motivo proposto.
Sussistono giusti motivi per condannare il Comune di Marina di Gioiosa Ionica al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Marina di Gioiosa Ionica al pagamento delle spese di giudizio liquidate in 250,00 in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria il 20.12.2017
Depositata in segreteria l'8 gennaio 2018


 

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