REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CALTANISSETTA SEZIONE 3
runita con l'intervento dei Signori:
BRANCATO TOMMASO -Presidente-
D'AGOSTINI SALVATORE CORRADO -Relatore-
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO -giudice-
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 261/13
depositato il 14/03/2013
avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ________ IRES-ALTRO 2007
avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ________ IVA-ALTRO 2007
avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ________ IRAP 2007
avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ________ IRES-ALTRO 2008
avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ________ IRAP 2008
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI CALTANISSETTA
proposto dal ricorrente:
Gela Montaggi S.r.l.
difeso da:
DOTT. NASTASI MARCO VALERIO QUARTO
STUDIO DOTT. NASTASI
VIA VENEZIA 369 93012 GELA CL

Svolgimento del processo

A seguito di accertamento con adesione chiusosi negativamente, con ricorso proposto mediante consegna diretta all'Amministrazione Finanziaria il 14/3/2013 e depositato in pari data il 14/3/2013 (iscritto al n.261/13) la società Gela Montaggi S.r.l. in persona del Presidente del C.D.A. e legale rappresentante pro tempore Sig. M. T., rappresentato e difeso dal Commercialista Dott. Nastasi Marco Valerio Quarto, ha proposto opposizione avverso gli Avvisi di Accertamento n. TY_____ e n.TY_______ notificati il 18/10/2012, con i quali l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caltanissetta, in forza del processo verbale della Guardia di Finanza del 23/6/2010 che ha accertato l'indebita deduzione di costi sostenuti in favore di soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata, ha rideterminato maggiori ricavi per € 2.156.642,00 per l'anno d'imposta 2008, provvedendo a richiedere il
pagamento delle maggiori imposte dovute per IRES (€ 635.850,00 ed €.201.806,00) ed IRAP (€. 101.158,00 ed €.35.371,00), oltre IVA per l'anno 2007 (€.4.830,00) e sanzioni (€ 301.191.73 ed €.118.342,97). Sostiene la società ricorrente la illegittimità degli avvisi impugnati, chiedendone l'annullamento.

Con il medesmo ricorso la stessa società ricorrente ha chiesto la sospensione della cartella impugnata.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caltanissetta si è costituita in giudizio con deduzioni scritte del 16/5/2013, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza in Camera di Consiglio del 19/9/2013 questa Commissione, esaminata la domanda cautelare, ha accolto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, giusta Ordinanza n.322/03/13.
In data 13/5/2013, la società ricorrente ha depositato ulteriore documentazione a sostegno delle ragioni già esposte in ricorso.
Il ricorso viene deciso all'udienza pubblica del 21/11/2013.

Motivazione

Preliminarmente va rilevata l'infondatezza della eccezione pregiudiziale sollevata dalla Società ricorrente che vorrebbe far discendere la illegittimità dell'accertamento in conseguenza della assunta mancata sottoscrizione degli accertamenti in violazione dell'art. 42 comma 1 del DPR n.600/1973.
Nel caso di specie, sia dalla documentazione prodotta in atti che dalle deduzioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria resistente, si evince chiaramente che gli avvisi sono stati sottoscritti nel rispetto proprio della normativa di cui all'art. 42 sopra richiamato, in quanto, uno, sottoscritto dal funzionario Dott. B. “Capo Ufficio Controlli”, su delega del Direttore Provinciale Dr. Giuseppe La Rocca, l'altro sottoscritto dal medesimo funzionario quale Direttore facente funzioni. D'altronde, a parere di questa Commissione, sono sufficienti il timbro dell'Agenzia e la sottoscrizione del funzionario con indicazione che tale sottoscrizione avviene per delega del Direttore, non essendo necessaria alcuna allegazione dell'atto formale di delega in quanto con ciò vi è piena certezza sia del soggetto che dell'amministrazione che ha posto in essere l'atto.
Del pari inconducenti si palesano il secondo e il terzo motivo di ricorso atteso che il rappresentante della società sin dall'inizio della verifica della G. di F. è stato informato delle facoltà di difesa previste dall'art.12 della Legge n.212/2000 tant'è che lo stesso ha prodotto all'Ammministrazione Finanziaria memorie volte a confutare quanto accertato dai verbalizzanti, così come è incontestato che la stessa Amministrazione ha formulato alla ricorrente l'invito previsto dall'art.110 commi 10 e 11 del TUIR. Senza dire che non può non evidenziarsi che la stessa ricorrente ha inteso attivare la procedura di accertameno con adesione al fine di esplicare ulteriormente le proprie ragioni. Pertanto non si ravvede alcuna violazione di legge atteso che, comunque, la ricorrente ha potuto compiutamente esplicare le proprie difese nel corso dell'intero procedimento amministrativo.
Anche il quarto motivo di ricorso si palesa infondato in quanto gli avvisi impugnati si palesano congruamente motivati, sia in quanto gli stessi fanno espresso riferimento "per relationem" al processo verbale di constatazione redatto dalla G. di F. e conosciuto dal legale rappresentante della società ricorrente in quanto allo stesso notificato; sia in quanto gli stessi evidenziano come l'amministrazione finanziaria abbia tenuto in considerazione quanto indicato dalla ricorrente con le memorie presentate a confutazione dei rilievi contenuti nel P.V.C., sia pur non condividendole.

Nel merito il ricorso appare fondato e va accolto in quanto l'operato dell'Amministrazione Finanziaria presenta vizi logico giuridici nei termini di cui appresso.
a) Indebita deduzione di costi sostenuti in favore di soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata
Risulta incontestato come gli acquisti di materiale da parte della società ricorrente (ancore per servizi offshore, attrezzature per trivellazione ecc.) erano necessarie alla realizzazione del progetto T.A.D. di cui al contratto di appalto stipulato dalla Gela Montaggi S.r.l. con la SAIPEM PORTUGAL.
Del pari è incontestato e documentalmente provato che l'opera stessa è stata regolarmente effettuata dalla ricorrente e consegnata alla committente nei tempi ristretti voluti dalla stessa committente e contrattualmente pattuiti (essendo stata prevista una elevata penale pari a 50.000,00 dollari per ogni giorno di ritardo).
Con l'Accertamento costituente l'oggetto della presente impugnativa, l'Amministrazione Finanziaria, sulla scorta dei rilievi formulati dalla G. di F. in sede di verifica, ha provveduto a disconoscere i costi relativi ad operazioni commerciali intercorse tra la società ricorrente e le imprese residenti in paesi esteri a fiscalità privilegiata (c.d. Black List). Or, in forza della normativa fiscale vigente la indeducibilità dei suindicati costi, prescritta dall'art.110 comma 10 del TUIR (D.p.R. 22/12/1986 n.917 e successive modificazioni) non è assoluta, in quanto il successivo comma 11 consente la deducibilità prevedendo, testualmente, che le disposizioni di cui al comma 10 - indetraibilità, appunto - non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che .... le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione”.
Nel caso di specie, a parere di questa Commissione, la società ricorrente ha fornito entrambe le prove richieste dalla sopra richiamata disposizione normativa, sia quella della “concreta esecuzione” delle operazioni commerciali, sia quella della sussistenza di un “effettivo interesse economico” ad effettuare tali operazioni con paesi esteri indicati nella “Black List”.
Va, al riguardo, evidenziato come la società ricorrente abbia fornito copiosissima documentazione idonea al raggiungimento della prova del primo requisito richiesto “concreta esecuzione” ed effettività delle operazioni commerciali contestate, avuto riguardo: alla documentazione contabile inerenti le fatture di acquisto; la contabile bancaria attestante il pagamento a mezzo bonifico delle fatture; la documentazione bancaria della San Paolo di Ragusa attestante l'avvenuta concessione di una specifica linea di fido per l'esecuzione dei lavori così come l'apposita polizza assicurativa stipulata con la Reale Mutua; il subappalto di alcuni dei lavori inerenti l'opera commissionata; l'avvenuta realizzazione dell'opera commissionata dalla "SAIPEM" nel paese estero (Cameroun) più vicino a quello di consegna. Del pari, ritiene questa Commissione, che la società ricorrente abbia dimostrato anche la sussistenza dell'ulteriore requisito prescritto dalla suindicata norma del TUIR riguardante l'”efftivo interesse economico” ad effettuare tali operazioni con paesi esteri. Da un lato, infatti, appare evidente dalla documentazione prdotta e dalla stretta tempistica e puntualità di realizzazione e consegna dell'opera, la sussistenza dell'utilità economica, in termini anche di realizzazione dell'opera nel punto più vicino di consegna. Dall'altro lato dai bilanci prodotti in atti dalla ricorrente e dal prospetto elaborato in ricorso (e non contestato) appare evidente che la società in conseguenza della realizzazione dell'opera ha raggiunto un considerevole incremento di redditività.
b) Indebita deduzione dei costi per energia elettrica ritenuti non inerenti.
Anche tale recupero a tassazione dei costi per energia si palesa illegittimo atteso che appare evidente che per la realizzazione di un opera di tali dimensioni certamente l'energia etettrica costituisce un elemento indispensabile e con costo certamente elevato in quanto proporzionato ai lavori stessi.

c) Applicazione delle sanzioni

Alla luce di quanto sopra esposto le sanzioni applicate dall'Amministrazione Finanziaria vanno annullate ivi compresa qualla di €.50.000,00 irrogata ai sensi dell'art.8 comma 3 bis del D.Lgs. n.471/1997. Ed invero, indipendentemente dal riconoscimento delle spese sostenute dalla società ricorrente in favore di soggetti residenti in paesi a fisccalità privilegiata, la suindicata sanzione irrogata dall'A.F. ai sensi della sopra richiamata norma, appare illegittima in quanto attiene all'incompleta dichiarazione resa dalla società che non avrebbe indicato separatamente le spese de quo così come richiesto dall'art. 110 comma 11 del TUIR. Or, la ricorrente ha dimostrato di aver inoltrato dichiarazione integrativa volta a correggere l'errore meramente formale commesso nella dichiarazione dei redditi relativamente al requisito sopra indicato dall'art.110 comma 11 del TUIR.
Or, per costante giurisprudenza, infatti, la dichiarazione dei redditi costituisce pur sempre una dichiarazione di scienza che può ben essere corretta ed emendata per come, nel caso di specie, ha effettuato la ricorrente con la presentazione della dichiarazione integrativa. D'altronde, riguardo alla presentazione di tale dichiarazione integrativa nulla ha eccepito l'Amministrazione Finanziaria per cui deve ritenersi che la stessa abbia corretto l'omissione precedentemente commessa dalla ricorrente in sede di dichiarazione dei redditi.
Cià essendo illegittimo si palesa l'operato dell'Amministrazione Finanziaria per cui gli Avvisi impugnati n.TYQ_____ e n.TYQ_______ vanno annullati.
Secondo il principio della soccombenza l'Amministrazione Finanziaria resistente va condannata alla rifusione delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, nella misura che liquida in complessive €.11.000,00 di cui €.3.000,00 per spese vive ed € 8,000,00 per compensi in applicazione del D.M. 20/7/2012 n.140 e di quanto disposto dall'art.1 comma 7 del medesimo D.M.

PQM

In accoglimento dei ricorsi, annulla gli Avvisi di Accertamento n.TYQ____ e n.TYQ_____ e condanna l'Amministrazione Finanziaria resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, nella misura sopra liquidate pari a complessive € 11.000,00.
Così deciso in
CALTANISSETTA 21-11-2013
Depositata in segreteria il 27 novembre 2013


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.