REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9758 del 2020, proposto dall’ Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, e dall’Organizzazione Internazionale Protezione Animali OIPA Italia ODV, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Paolo Stella Richter, Marialuisa Cattoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Stella Richter in Roma, viale Giuseppe Mazzini 11;
nei confronti

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00051/2020, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia Autonoma di Trento e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati Valentina Stefutti e Paolo Stella Richter;
Rilevato che i motivi del ricorso in appello contestano sia la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato in primo grado, sia il difetto di istruttoria e di motivazione dello stesso in merito alla idoneità della struttura ove risulta attualmente ristretto l’oso denominato M57 (individuata dalla stessa ordinanza 27 agosto 2020, impugnata nel giudizio di primo grado);
Considerato che entrambi tali profili di censura presentano non implausibili elementi di fondatezza, avuto riguardo in diritto ai parametri recentemente indicati da questa Sezione con la sentenza n. 571/2021 (che il Collegio condivide e alla cui motivazione si riporta), e in fatto ai seguenti elementi:
a) in relazione alla sussistenza, in concreto, dei presupposti della captivazione, il provvedimento è stato adottato, peraltro in assenza della necessaria valutazione dell’ISPRA, senza aver raccolto le dichiarazioni del soggetto che risulterebbe aggredito (il Carabiniere Diego Balasso) perché all’epoca impedito, mentre dalle dichiarazioni rese dalla signora Punga Alexandra, anch’ella presente sul luogo e al momento del fatto, pure considerate da tale provvedimento, risulterebbe che il Balasso, diversamente dalla stessa Punga che ha assunto un atteggiamento prudente e privo di elementi di provocazione, potrebbe avere tenuto una condotta non perfettamente sovrapponibile alla ricostruzione fattuale, e alla relativa qualificazione giuridica, poste a fondamento del provvedimento gravato;
b) la relazione dell’ISPRA prodotta per estratto dalla Provincia di Trento (allegato 13 alla memoria depositata il 25 gennaio 2021) contiene valutazioni sulla pericolosità dell’orso M57 che prescindono dall’episodio in questione, in quanto relative a condotte pregresse;
c) con riferimento alle condizioni assicurate dal centro Casteller, ad una cognizione sommaria sembrerebbe da approfondire il rispetto delle condizioni normative di tutela e protezione dell’animale ivi ospitato, anche alla luce di quanto indicato nella citata sentenza n. 571/2021.
Considerato, pertanto, che i superiori rilievi denotano alcune lacune istruttorie, in relazione alla mancata acquisizione – allo stato - sia delle dichiarazioni del Carabiniere Diego Balasso inerenti le modalità dell’aggressione, sia del parere dell’ISPRA in relazione ai presupposti della captivazione nello specifico episodio considerato (ferma restando, inoltre, la possibilità che il Ministero dell’Ambiente valuti comunque una ispezione presso il sito Casteller).
Ritenuto che, sul piano cautelare, l’avvenuta esecuzione del provvedimento, peraltro valutata unitamente al probabile stato di letargo dell’animale, ha già prodotto effetti tali da non consentire l’adozione di una misura di sospensiva, e che comunque risulta già fissata la data dell’udienza di merito in primo grado (sede nella quale potranno essere approfonditi a cognizione piena i temi sopra indicati), per cui va rigettata la domanda cautelare proposta dalla parte appellante;
Ritenuto altresì che in ragione della peculiarità della fattispecie possono essere compensate le spese della presente fase.

PQM


P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), Rigetta l'appello cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Giulia Ferrari, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Tulumello Franco Frattini


 

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