REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Antonella Resta, all’udienza del 20 aprile 2016, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., ha emesso, dandone integrale lettura, la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 5616/10 R.G. promossa
DA
LA RAPIDA COSTRUZIONI di N. A. & C in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Orazio Esposito, giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del suo presidente pro tempore, rappresentata e difesa per procura generale dall’avv. Riccardo Vagliasindi;
I.N.A.I.L, in persona del suo presidente pro tempore, rappresentata e difesa per procura generale dall’avv. M. Marino;
E
SERIT SICILIA S.P.A., Agente della Riscossione per la provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Spampinato;
- opposti -
Oggetto: opposizione avverso comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n.________, iscritta in favore di Serit su terreno sito in ______, per un importo pari al doppio del debito complessivi euro 56993,10, limitata mente ai ruoli alle seguenti cartelle esattoriali:
1) _______, notificata il 07.05.2003, per la somma di euro 16.345,23 per premi INAIL;
2) _______, notificata in data 24.07.2004, per un importo di euro 261,04 per contributi INPS;
3) _______, notificata in data 14.09.2004, per un importo di euro 6323,50 per premi INAIL;
4) _______, notificata in data 12.05.2005, per un importo di euro 1031,24 per premi INAIL;
5) _______, notificata in data 06.03.2006 un importo di euro 612,51 per premi INAIL;
6) _______, notificata in data 17.08.2007 per un importo di euro 3926,72 per contributi INPS ;
7) _______, per contributi INPS pari all’importo di euro 5296,24;
8) _______, per contributi INPS pari all’importo di euro 16499,05.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 16.06.2010 la parte ricorrente di cui in epigrafe adiva questo giudice del lavoro avverso l’avvenuta iscrizione ipotecaria iscritta dall’Agente della Riscossione su bene immobile di sua proprietà, eccependone la nullità per non aver mai ricevuto la comunicazione relativa all’iscrizione di cui all’art. 50 comma 2 del DPR 602/1973 e sostenendo inoltre l’insussistenza del debito di cui alle cartelle indicate sub 7) e sub 8), in quanto oggetto di sgravio nonché l’intervenuta prescrizione per decorso del termine quinquennale delle somme richieste con le altre cartelle, verificatosi anche successivamente alla notifica delle stesse in carenza di ulteriori atti interruttivi.
Lamentava inoltre i danni patrimoniali subiti a causa dell’illegittima iscrizione ipotecaria, la quale aveva impedito il perfezionamento di un atto di vendita del terreno in oggetto, il quale era stato oggetto di un contratto preliminare avvenuto in data 29.10.2009.
Chiedeva quindi dichiararsi la nullità della suddetta iscrizione ipotecaria e pronunciarsi i conseguenti provvedimenti ai fini della cancellazione della medesima, chiedendo altresì dichiararsi la non debenza delle richieste formulate con le iscrizione ipotecarie, oltre alla condanna dell’Agente della Riscossione al risarcimento del danno, vinte le spese e gli onorari di lite.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Serit Sicilia spa, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione ex art. 24 comma 5 del D.lgs 46799, dando quindi atto dell’intervenuta riduzione dell’iscrizione ipotecaria alla somma di euro 65.358,24, contestando nel merito il ricorso e chiedendone il rigetto.

Si costituivano altresì l’Inps e l’Inail, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendo nel merito il rigetto, stante la rituale notifica delle cartelle prodromiche.

Autorizzato il deposito di note, da ultimo all’odierna , la causa - pervenuta a questo giudicante a seguito di riassegnazione del ruolo conseguente all’immissione in servizio presso l’adito Tribunale - è stata discussa e decisa con sentenza contestuale emessa ai sensi degli artt. 429 cpc.

Motivazione

In via preliminare va dato atto che le cartelle indicate ai punti 2), 7) ed 8) risultano interamente sgravate, sicchè va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle pretese relative ai suddetti ruoli.

Per quanto riguarda invece le restanti cartelle esattoriali, posto che nell’opposizione in oggetto non si contesta l’avvenuta notifica delle cartelle, bensì l’intervenuta prescrizione successiva delle pretese ivi richieste, la quale, da qualificarsi quale opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cpc, è sempre proponibile, non si può fare a meno di rilevare, in termini generali, come sia oggetto di discussione la questione relativa all’effetto della incontrovertibilità della cartella esattoriale per effetto del decorso del termine di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 46/1999 .
È stato sostenuto in alcune pronunce di merito e anche dalla Suprema Corte con recenti sentenze (cfr. Cass. 24.2.2014 n. 4338) doversi applicare il termine di prescrizione decennale facendo applicazione della previsione dell'articolo 2953 codice civile e dell'articolo 2946 codice civile che prevede il termine di prescrizione decennale come ordinario.
Questo giudicante tuttavia ritiene di non poter aderire a tale orientamento per motivi di ordine logico e sistematico.
Si osserva innanzitutto che la ratio della riduzione dei termini di prescrizione in materia contributiva, attuata con la legge n. 335/1995, è stata di unificare la disciplina in un settore con disposizioni eterogenee, e di rendere massima l'esigenza di certezza dei rapporti tra datori di lavoro e/o contribuenti ed amministrazione.
A tanto è seguita la novella sulla riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali del dlgs 46/99 che ha disegnato un sistema di riscossione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori particolarmente incisivo, con termini motivati dalla necessità di accelerare la riscossione rispetto al previgente sistema sia con l’obiettivo di rendere più efficiente il sistema di riscossione che di contribuire ad una esigenza di certezza dei rapporti.
Da tali riforme non si evince la volontà di avere una sorta di novazione ope legis del titolo esecutivo costituito da una cartella non più impugnabile né può ritenersi che, spirato il termine di opposizione ai sensi dell’art. 24 dlgs 46/99, vi sia una sorta di stabilizzazione del titolo.
Non si vede infatti come si possa attribuire rilievo sostanziale ad una vicenda che è squisitamente processuale e che si traduce con l'impossibilità per il soggetto obbligato di far valere questioni che attengono la procedura esecutiva o il merito della pretesa, non potendosi equiparare la cartella esattoriale inoppugnabile alle sentenze di condanna in relazione al disposto di cui all'articolo 2953 c.c.
Del resto la lettera della norma non pare avallare un’interpretazione estensiva. È da escludersi peraltro che la cartella esattoriale inoppugnabile possa essere considerato titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. potendo i titoli stragiudiziali essere dichiarati titoli esecutivi solo se la legge prevede espressamente tale efficacia. La Cassazione, per le ingiunzioni fiscali (che ha problematiche simili) ha escluso l'attitudine della cartella esattoriale ad acquisire efficacia di giudicato ed ha negato l’applicabilità dell'articolo 2953 civile, anche se è atto amministrativo che cumula le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (Cass. sez. 5, n. 12263 del 25 maggio 2007, si vedano altresì Cass. sez. L, n. 20375 del 24 luglio 2008, che ha ritenuto non assimilabili l'ordinanza ingiunzione ex l. n. 689/81 al provvedimento monitorio non opposto che rimane provvedimento del giudice a cui è applicabile l'articolo 2953 c.c.).
Si aggiunga che l'opzione interpretativa seguita da questo Giudice trova riscontro nella decisione presa dalla Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 2579 del 10 dicembre 2009 con cui è stato affermato il principio che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di 10 anni, mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile il termine di prescrizione è di cinque anni.
Necessario corollario è che l’azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell’art. 24 comma 5 del d.lgs. 46/99 è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell’actio iudicati contemplato dall’art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotto dalla legge 335/1995.

Ciò premesso in termini generali, va dato atto che nel caso di specie la prescrizione delle pretese contributive richieste con le cartelle indicata ai punti 1), 2) e 4) risulta maturata, atteso che rispetto alla data di notifica delle cartelle, avvenuta nel 2003 e nel 2004 l’Agente della Riscossione non ha fornito prova della notifica alla parte ricorrente di alcun ulteriore atto interruttivo della prescrizione anteriore alla notifica dell’iscrizione ipotecaria notificata in data 13.05.2010, rilevandosi altresì come alcuna valenza interruttiva della prescrizione possa attribuirsi all’intimazione di pagamento notificata in relazione alla cartella sub 4) in quanto notificata solo il 03.06.2010, quindi oltre il termine quinquennale dalla notifica della cartella.
L’opposizione va pertanto accolta e vanno quindi dichiarate non dovute perché prescritte le somme ivi richieste.
Non risultano invece prescritte le pretese di cui alle cartelle esattoriali indicate nelle cartelle di cui ai nn. 5) e 6), rispettivamente notificate il 06.03.2006 ed il 17.08.2007 ,per cui all’atto della notifica della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria la prescrizione quinquennale non si era maturata.

Ciò detto, non si può che osservare come, con riferimento ai motivi di censura concernenti la irregolarità del procedimento di iscrizione ipotecaria l’opposizione debba ritenersi certamente fondata, non avendo l’Agente della Riscossione costituendosi prodotto alcun atto da cui poter evincere il rispetto della procedura legittimante l’iscrizione ipotecaria e, in particolare l’invio della comunicazione preventiva di cui all’art. 50 commi 1 e 2 del DPR 602/1973.
A riguardo, occorre rilevare come a riguardo sia intervenuta la Suprema Corte di Cassazione la quale, con la sentenza emessa a Sezioni Unite n. 19667 del 18.09.2014, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione relativa all’obbligatorietà dell’invio della comunicazione di cui al comma 2, con ampia ed esaustiva motivazione che interamente si condivide e si richiama, ha affermato il principio della obbligatorietà, a pena di nullità, del rispetto dei sopra indicato adempimento.
In carenza di qualsivoglia dimostrazione da parte dell’Agente della Riscossione della notifica degli atti sopraindicati, non può che rilevarsi quindi l’illegittimità dell’avvenuta iscrizione ipotecaria, la quale, pertanto, con riferimento ai crediti di natura contributiva e dell’INAIL, integralmente deve essere integralmente ridotta.

Infine, quanto alla proposta domanda risarcitoria, si rileva come la stessa, configurando una richiesta di risarcimento del danno per fatto colposo/doloso del terzo, come tale rientrante nel novero della responsabilità extracontrattuale, pur se traente origine da crediti di natura previdenziale, esuli comunque dall’ambito di cognizione del giudice del lavoro e vada quindi proposta innanzi al giudice ordinario.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell’Agente della Riscossione per la metà, mentre, tenuto conto dei motivi della decisione, e, segnatamente, dei contrasti giurisprudenziali sia sulla questione della prescrizione successiva che su quella concernente l’obbligo di comunicazione ex art. 50 comma 2 del DPR 602/1973, si ritiene equo compensare le spese per la restante metà.
Avuto riguardo ai motivi della decisione, compensa le spese con Inps e l’Inail.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle pretese di cui alle cartelle esattoriali di cui ai nn. 2), 7) ed 8);
2) accoglie il ricorso in opposizione ex art. 615 cpc e per l’effetto dichiara non dovute perché prescritte le pretese di cui alle cartelle di cui ai nn. 1), 2) e 4);
3) dichiara l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria opposta e per l’effetto ordina all’Agente della Riscossione di porre in essere tutti gli adempimenti presso la competente Conservatoria dei PP.RR.II. ai fini della cancellazione/riduzione delle ipoteche in epigrafe indicate con riferimento alle cartelle emesse dall’INPS e dall’INAIL.
4) rigetta per il resto il ricorso.
4) condanna la Serit Sicilia spa al pagamento della metà delle spese sostenute da ricorrente che liquida in complessivi euro 1700,00 per onorari , oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario; compensa la restante metà.
5) compensa le spese con Inps e l’Inail.
Catania, 20 aprile 2016
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Antonella Resta


 

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