REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
Dispositivo di sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D’Ingianna pronunziando all’udienza del _26/03/2019 nel proc.n. 2516 / 2018 rg ,
sul ricorso depositato il 15/06/2018
nella causa vertente tra S. D. (da avv. Maria Luisa Votano) nei confronti di INPS e SCCI SPA , Agenzia delle Entrate - Riscossione (contumace ) ed INAIL
ha emesso e dato lettura del seguente dispositivo, così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza , difesa , eccezione :
“Accoglie la domanda e dichiara prescritta la contribuzione di cui agli estratti di ruolo impugnati, eccetto che sulla cartella n. 094 2000 0023172915 sulla quale dichiara cessata la materia del contendere .
Compensa per intero le spese del giudizio tra ricorrente e INAIL .
Condanna le parti resistenti Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS e SCCI spa,in solido , al pagamento delle spese del giudizio al ricorrente che liquida complessivamente, in 6000,00 euro , per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
Manda alla Cancelleria di trasmettere ,alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ed alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti, il presente provvedimento al fine di valutarne , per quanto di competenza , la rilevanza penale in ordine ai fatti emersi nella presente vicenda , con rilevanti somme prescritte ( circa 320 mila euro ) di contributi pubblici per inerzia dei soggetti preposti alla riscossione e per aver dato causa ad azione giudiziale con esborso di cui alla liquidazione delle spese del giudizio.
Reggio Calabria 26.3.2019
Il Giudice
Dott. Arturo D’Ingianna

Svolgimento del processo

MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
Con l’odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
- di dichiarare inesistenti, nulle e/o inefficaci le cartelle di pagamento e i ruoli sottesi per omessa notifica;
- di dichiarare la maturata prescrizione delle pretesa creditoria, intervenuta anche successivamente alle singole asserite notifiche, essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente di riscossione per estinzione
- con declaratoria di nullità dei ruoli relativi alle cartelle di come sopra prescritte;
Il ricorrente eccepisce:
1. OMESSA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO - INESISTENZA ED O NULLITA' DELLE STESSE, VIOLAZIONE DI LEGGE ASSENZA DI TITOLO ESECUTIVO
Le cartelle oggi impugnate non sono state notificate all'opponente
2. MATURATA PRESCRIZIONE DEI CREDITI EX ART 3, COMMI 9 E 10 L. 335 DEL 1995
3. PRESCRIZIONE SUCCESSSIVA ALLA PRESUNTA NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO
4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART 7 E 17 L. 212/2000 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART 360, COMMA 1 , N° 3 E 5 cpc, per mancata indicazione del calcolo degli interessi e delle sanzioni portati nelle pretese.
Parte ricorrente deduceva:
- che in data 04.05.2018 dovendo procedere ad effettuare compensazione dei crediti di natura contributiva, si recava presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate e veniva a conoscenza della sua posizione debitoria, e veniva a conoscenza del presunto debito relativo ai seguenti atti:
1) Avviso di addebito n. 394 2012 000 2029382, asseritamente notificata in data 16.11.2012, avente ad oggetto contributi previdenziali IVS, per gli anni 2009, 2010 e 2011 per un importo di € 11.389,89;
(omissis)
38)Cartella n.094 2000 0023172915, asseritamente notificata in data 11.04.2001 avente ad oggetto rate premio e regolazioni premio INAILper gli anni 1994,95,96,97,98,99,2000 per un importo di € 257,00;
- che a seguito dell'entrata in vigore del'art. 1 D.L. 193/2016, a decorrere dal 1 luglio 2017 la riscossione è svolta da Agenzia dll'entrate riscossione;

INPS e SCCI spa si costituivano e contestavano la domanda .

INAIL si costituiva e precisava: che la cartella n. 094 2000 0023172915 risulta sgravata per intero, quindi definita, per effetto dei provvedimenti di sgravio del 29/09/2005 e del 09/02/2006.

La C.E. n. 094 2008 0033388817, che nell’iter del ruolo risulta notificata il 29/01/2009, è stata oggetto di uno sgravio parziale pari a € 955,42 in parte dovuto a provvedimento di sgravio dell’08/10/2008 e in parte conseguente a pagamento effettuato al Concessionario (pari a € 18,70).
L’importo residuo della C.E. risulta pari a € 1400,69 per i seguenti titoli iscritti a ruolo:
- Regolazione Premio, Polizza Dipendenti, anno 2006, PAT n. 75054795, scad. 16/02/2007 (autoliquidazione delle retribuzioni del 2006);
- Rata Premio, Polizza Dipendenti, anno 2007, PAT n. 75054795, scad. 16/02/2007 (autoliquidazione delle retribuzioni del 2006 e, per la voce di rischio 3140, retribuzioni presunte del 2007 come indicate nella relativa denuncia di variazione);
- Sanzioni civili per omissione mancato pagamento.
La C.E. n. 094 2009 0037381934 che nell’iter del ruolo risulta notificata il 15/12/2009 , è stata oggetto di un pagamento effettuato al Concessionario pari a €17,11, per cui, ad oggi, l’importo residuo della C.E. risulta pari a € 1364,09.
I titoli iscritti a ruolo sono:
- Regolazione Premio, Polizza Dipendenti, anno 2007, PAT n. 75054795, scad. 18/02/2008 (autoliquidazione delle retribuzioni del 2007);
- Rata Premio, Polizza Dipendenti, anno 2008, PAT n. 75054795, scad. 18/02/2008 (comunicazione di riduzione del presunto del 2008);
- Sanzioni civili per omissione mancato pagamento.
La C.E. n. 094 2011 0031668359 risulta oggetto di uno sgravio parziale pari a €22,78 per effetto del provvedimento di sgravio del 11/07/2013, oltre a risultare oggetto di un pagamento effettuato al Concessionario pari a € 11,00.
L’importo residuo della C.E. risulta pari a € 802,31 per i seguenti titoli iscritti a ruolo:
- Regolazione Premio, Polizza Dipendenti, anno 2009, PAT n. 75054795, scad. 16/02/2010 (autoliquidazione delle retribuzioni del 2009);
- Rata Premio, Polizza Dipendenti, anno 2010, PAT n. 75054795, scad. 16/02/2010 (comunicazione di riduzione del presunto del 2010);
- Sanzioni civili per omissione mancato pagamento.
Che le cartelle erano state notificate e non impugnate ;
che la prescrizione non era maturata
che era parzialmente cessata la materia del contendere
AER restava contumace .
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è fondato per quanto si dirà ma su una cartella va dichiarata cessata la materia del contendere

Motivazione

INTERESSE AD AGIRE
L’interesse ad agire sussiste per l’accertamento della prescrizione, anche avvalorato ancora dalla resistenza in giudizio degli enti, eccetto su un cartella INAIL già sgravata
Sul punto pur dandosi atto che di recente è stata emessa una serie di pronunce da parte della Corte di Cassazione che escluderebbero l’interesse ad agire per accertare la prescrizione dell’obbligazione contributiva portata da un estratto di ruolo in sede di opposizione all’esecuzione ex art 615 cpc sulla base di assenza di minaccia di atti esecutivi o comunque sussistendo buoni motivi per ritenere che l’Ente proceda allo sgravio ( in tale senso vedasi Cass –sesta sez sentt. Numeri N. 5443/19, 5444/19; 5445/ 19 , 6166/19 e 6723/19, 6887/19) tuttavia si tratta di un orientamento ancora non consolidato nel tempo e peraltro di segno contrario alle pronunce di Cass sez VI n. 10809 /17 e n. 29174/17 che invece avevano confermato l’interesse meritevole ad un accertamento della prescrizione in sede di contestazione all’estratto di ruolo .
Ciò posto pertanto allo stato anche in ragione proprio del fatto che in questa sede da parte dell’ente impositore inps e in parte Inail – a prescindere se l’azione sia stata preceduta o meno dalla richiesta di sgravio – è mancata ogni attività di sgravio in sede di autotutela ( circostanza che appare richiamata dalla Suprema Corte come escludente l’interesse ad agire ) , appare più corretto ritenere sussistere l’interesse ad agire per l’accertamento sulla obbligazione contributiva.

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
In ordine alla cartella INAIL sgravata per intero ossia la n. 094 2000 0023172915 va dichiarata cessata la materia del contendere come richiesto dalle parti

PRESCRIZIONE
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
L’inps non produce , dopo la notifica degli avvisi di addebito, prova di atti interruttivi .
INAIl non fornisce alcuna prova di atti interruttivi.
AER nulla produce restando contumace .
Le pretese contributive dunque di cui alle cartelle e avvisi di addebito ( tranne che sulla cartella . 094 2000 0023172915) sono dunque prescritte
Le spese del giudizio seguono la soccombenza finale a carico di entrambi i resistenti sia dunque dell’AER ( avendo il precedente agente della riscossione responsabilità nella maturata prescrizione )sia comunque a carico dell’Inps ( ente creditore ) che è il titolare del credito e dunque con potere dispositivo su di esso verso la parte ricorrente sicchè risponde in giudizio ed è legittimato passivo sul merito e nella regolazione delle spese di lite quantomeno per il principio di causalità («l'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi»; conf., tra le tante: Cass., Sez. 3, 7 agosto 2001 n. 10911; Sez. 3, 15 ottobre 2004 n. 20335; Sez. 2, 26 gennaio 2006 n. 1513; Sez. 3, 27 novembre 2006 n. 25141; Sez. 2, 8 giugno 2007n. 13430; Sez. 3, 15 luglio 2008 n. 19456; Sez. 3, 30 marzo 2010 n. 7625; Sez. 6-L, 30 marzo 2011 n. 7307 e da ultimo in tema Cass civ .3438 del 2016 .
Sono compensate per intero tra ricorrente ed inail atteso che lo sgravio di una cartella era già stato effettuato prima del giudizio e mancava interesse ad agire e dunque vi è reciproca soccombenza

PQM

Condanna le parti resistenti Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS e SCCI spa,in solido , al pagamento delle spese del giudizio al ricorrente che liquida complessivamente, , in euro , per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente
Reggio Calabria 26.3.2019
IL GIUDICE
dott. Arturo D’Ingianna


 

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